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domenica 28 gennaio 2024

Il territorio come comune - Stavros Stavrides

 

Siamo abituati a considerare il territorio come lo spazio connesso con un atto di sovranità. Il potere sovrano definisce lo spazio da governare e le leggi che descrivono i limiti e le condizioni della sua giurisdizione. Questo, ovviamente, si verifica nel caso di accordi di potere che si basano su processi di legalità e relative sanzioni. Il potere, tuttavia, può anche fondare il proprio dominio su un territorio e sui suoi abitanti (umani e non umani) sulla pura violenza: l’espressione di una volontà di dominio e un insieme di pratiche che tentano di garantire l’obbedienza.

Il territorio può essere concepito anche in un altro modo: i popoli indigeni dell’America, ad esempio, equiparano il territorio alla produzione della vita in tutte le sue forme. La terra per loro è la Madre Terra e si sentono obbligati a proteggerla piuttosto che a controllarla, considerandola come un insieme di relazioni da governare. Governare la terra in un contesto del genere sembrerebbe totalmente contrario alle pratiche di cura della terra. Le persone che rivendicano il ruolo di custodi del territorio trascendono il problema della giurisdizione e, quindi, degli obblighi derivanti da uno specifico insieme di leggi o di direttive di potere.

Da questo insieme di pratiche e visioni del mondo emerge un diverso tipo di rapporto con il territorio: invece di essere definito come risorsa ed entità concreta che appartiene a chi lo utilizza come risorsa, il territorio diventa una condizione di dipendenza reciproca: le comunità hanno bisogno del territorio tanto quanto il territorio ha bisogno delle loro cure. La cura è, quindi, il contrario dell’estrazione, se con quest’ultima parola si può indicare una riduzione del territorio ad area di saccheggio: saccheggio del lavoro umano e della creatività che crescono in un certo territorio, così come dell’abitare e inorganici che costituiscono il territorio stesso.

Naturalmente, alla base stessa dell’approccio estrattivista, così come a quella della definizione sovrana di territorio, ci sono quelle istituzioni sociali che sanciscono le regole dell’appropriazione. Chi e a quali condizioni può appropriarsi di un determinato territorio per il proprio interesse? “Di chi è questo territorio?” sembra essere una domanda che condensa i dilemmi dell’appropriazione. La proprietà è forse il modo più ovvio per rispondere a tali dilemmi. Tuttavia, si è sviluppata una storia ricca e complicata riguardo alle condizioni e allo status della proprietà nelle diverse società. Nel capitalismo, la proprietà incarna la confluenza delle regole di sovranità con i diritti di appropriazione delle risorse. Il proprietario è il “governatore” sovrano e legittimo utilizzatore della sua proprietà. E leggi, i documenti e le decisioni politiche (come nel caso dell’esproprio forzato delle terre a causa delle condizioni coloniali) assicurano che questa sovranità sia protetta.

Il territorio è stato però considerato in diverse società come proprietà collettiva di una famiglia, di una comunità o di un insieme di comunità. È il caso, per esempio, degli aborigeni australiani che definiscono il loro territorio attraverso canti che attraversano un continente e assicurano gli scambi e la comunicazione tra persone diverse.

E se invece il territorio potesse essere nuovamente considerato come la condizione della vita collettiva, la sua fonte e il suo significativo sostegno? Cosa accadrebbe se, al di là dell’estrattivismo e dell’appropriazione violenta e discriminatoria, potessimo vedere ancora una volta il territorio come il modo più inclusivo di intendere la società: la società, dunque, come un insieme complesso di relazioni che si dispiega in continua interazione con lo spazio che occupa?

Questo significherebbe semplicemente cercare una sorta di armonia con la natura? Oppure implicherebbe un nuovo insieme di istituzioni sociali destinate a riformulare il problema della governance così come quello dell’appropriazione? La caratteristica più importante delle istituzioni cercate sarebbe sicuramente una etica rinnovata della collaborazione. La collaborazione può offrire un percorso al di là dell’appropriazione selettiva, così come al di là di un ethos estrattivista che tratta gli altri (compresi i non umani) come mezzi piuttosto che come partner. La collaborazione può diventare la via per stabilire rapporti di reciprocità, uguaglianza, cura e sostegno reciproco.

Il territorio, così, può trasformarsi nella spazialità della collaborazione. Sarà sia ciò che modella come anche il risultato della collaborazione. Inoltre, sviluppando forme di collaborazione per trattare i territori come partner, le società umane potranno sviluppare modi per prevenire l’accumulo di potere sia all’interno dei limiti di ciascuna società sia, in alcune di esse, in relazione alle altre. Né soggetti privilegiati che si appropriano né governatori autoproclamati, dunque. Territorio come comune: questo significa aprire la vita sociale a pratiche di condivisione e sviluppare regole del mettere in comune basate sull’uguaglianza e sul sostegno reciproco. Una società emancipata, pertanto, è una società che non lotta per garantire che il proprio territorio sia un’area di emancipazione, ma piuttosto una società che cerca con tutte le sue forze di garantire che i territori siano aree di scambi comuni.


 

Fonte: Desinformemonos

Traduzione per Comune-info: marco calabria

Stavros Stavrides è un architetto e attivista nato in Grecia, docente alla Scuola di Architettura dell’Università Tecnica Nazionale di Atene, dedito al lavoro sulle reti urbane di solidarietà e sostegno reciproco e alla comprensione degli atti e dei gesti sparsi di tacita disobbedienza nelle metropoli.

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mercoledì 21 giugno 2023

Nuova vita per i demani civici della Sardegna - Gruppo d’Intervento Giuridico

Ci sono davvero buone notizie per i demani civici italiani e della Sardegna in particolare.

In seguito a istanza di accesso civico e informazioni ambientali inoltrata (13 giugno 2023) dal Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione autonoma della Sardegna ha rapidamente comunicato (nota prot. n. 13558 del 15 giugno 2023) che, una volta aggiornate le relative procedure, è stata data concreta attuazione alle disposizioni nazionali in materia di usi civici poste dall’art. 63 bis della legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni e integrazioni del decreto-legge n. 77/2021, il c.d. decreto governance PNRR) che consente il trasferimento dei diritti di uso civico da terreni ormai irrimediabilmente compromessi (es. perché edificati) ad aree provenienti dal patrimonio comunale o regionale di valore ambientale (es. boschi, coste, zone umide, ecc.).

Questo significa ripristinare la consistenza dei demani civici e, contemporaneamente, risolvere pluriennali problematiche abitative in favore di persone che incolpevolmente si sono ritrovate “abusive” proprietarie della propria abitazione in quanto edificata su terreni a uso civico decenni prima illegittimamente alienati da amministrazioni comunali.

Sono pervenute all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale – Direzione generale Agricoltura “n° 9 richieste di autorizzazione al trasferimento degli usi civici, presentate dai Comuni di Allai, Oristano, Santa Giusta, Siamaggiore, Benetutti, Borore, Monti, Santu Lussurgiu e Abbasanta, per le quali sono stati avviati altrettanti procedimenti amministrativi. Dei 9 procedimenti avviati 5 sono stati conclusi (rigetto per Allai e autorizzazione per Santa Giusta, Siamaggiore, Monti e Abbasanta), e gli altri 4 sono in corso di svolgimento (Oristano, Benetutti, Borore e Santu Lussurgiu)”.

Sono stati autorizzati:

*  Siamaggiore, trasferimento dei diritti di uso civico da 505 metri quadrati di area urbana edificata (Via Eleonora d’Arborea) a 730 metri quadrati di terreno agricolo (determinazione dirigenziale n. 555 del 2 agosto 2022);

* Santa Giusta, trasferimento dei diritti di uso civico di 1.060 metri quadrati da area della Caserma dei Carabinieri a terreni agricoli (determinazione dirigenziale n. 609 del 31 agosto 2022);

*  Monti, trasferimento dei diritti di uso civico da 105.836 metri quadrati di area urbana edificata (abitazioni, scuola elementare, cimitero) e viabilità a 131.334 metri quadrati di terreno agricolo, macchia mediterranea, pascolo (determinazione dirigenziale n. 894 del 28 ottobre 2022);

* Abbasanta, trasferimento dei diritti di uso civico da 2.313 metri quadrati di area urbana edificata a 3.155 metri quadrati di area agricola (determinazione dirigenziale n. 419 del 17 maggio 2023).

Non è stato autorizzato il trasferimento dei diritti di uso civico proposto dal Comune di Allai, in quanto fornito di carente documentazione, non formulato con maggioranza dei due terzi del Consiglio comunale e in assenza del previsto regolamento comunale di gestione delle terre civiche (determinazione dirigenziale n. 786 del 10 ottobre 2022).

Il GrIG non può che esprimere grande soddisfazione per vedere i concreti risultati in Sardegna della propria campagna per la difesa e la buona gestione delle terre collettive che da anni conduce in tutta Italia.

Che cosa sono gli usi civici?

Come noto, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017, regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale (valore riconosciuto sistematicamente in giurisprudenza)[1].

I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I demani civici sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).  Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).

La nuova norma per una migliore gestione dei demani civici.

Su proposta dell’on. Alberto Manca (M5S), è stato approvato l’art. 63 bis della legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni e integrazioni del decreto-legge n. 77/2021, il c.d. decreto governance PNRR) consente alle Regioni e Province autonome di legiferare sul trasferimento dei diritti di uso civico (o la permuta) da terreni ormai irrimediabilmente compromessi (es. perché edificati) ad aree provenienti dal patrimonio comunale o regionale di valore ambientale (es. boschi, coste, zone umide, ecc.).

Così verrebbe preservato il capitale ambientale della collettività e, contemporaneamente, verrebbe offerta una soluzione per le tante famiglie incolpevoli che hanno magari realizzato la propria casa su aree a uso civico…

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giovedì 7 luglio 2022

Per una grande riconciliazione con il mondo - Raffaele K. Salinari*

  

Una stessa esigenza, tanto essenziale quanto misconosciuta ed oscurata dalle contingenze, accomuna la tragedia della Marmolada e la guerra in Ucraina, la siccità dei fiumi italiani e le grandi alluvioni nel sud-est asiatico: la pace.
Ma di che pace stiamo parlando? Quella che fa tacere le armi e salva i civili o quella che alza gli argini per impedire le inondazioni e mettere a riparo dalla morte le popolazioni colpite?
Questi due esempi di pace sono solo aspetti diversi di una stessa Grande Riconciliazione, quella che dobbiamo cercare tra il mondo dentro e quello fuori di noi. Non sarà possibile fare pace tra gli esseri umani sinché la nostra specie non avrà fatto pace col resto del mondo, con tutte le sue forme viventi e non. Questa visione, che potremmo chiamare di ecologia profonda, nasce dalla constatazione che il modello di sviluppo, o per meglio dire di crescita smisurata, che è la cifra sostanziale del nostro modo di vivere si genera da una rimozione di quello che dobbiamo considerar come il limite dei limiti: la nostra morte fisica. Se, infatti, pensiamo alle nostre maggiori aspirazioni, agli ideali che guidano le vite dei singolo, ci accorgiamo che i driver più potenti sono il sogno dell’eterna giovinezza e della ricchezza materiale, due sogni che hanno statuito la cultura Occidentale sin dai suoi inizi e che oggi si sono trasformati negli incubi che generiamo quotidianamente.
Come tutto questo si manifesta nella nostra relazione con l’ambiente è dunque facile da capire: noi lo aggrediamo non solo perché vediamo in esso solo un ammasso di materie prime potenziali, non l’albero che ci da l’ossigeno o addensa nella sua corteccia l’anidride carbonica ma solo il legno da trasformare in qualcosa di “utile”, non il ghiacciaio che tesaurizza per noi l’acqua ma solo una parte da scalare e conquistare, non l’animale che con la sua saggezza intuitiva guidava un tempo i passi dei suoi sodali umani ma un servo sul quale scaricare le nostre nevrosi o da ammazzare per la carne. Questa visione aggressiva e punitiva non nasce dunque solo dalla visione economicista che ci caratterizza, no, quella è solo la conseguenza; la causa è nella percezione, oscura e sempre più inconsapevole, che ogni volta che instauriamo una relazione di ascolto con il resto del vivente questo ci ricorda che siamo accomunati dallo stesso destino: è questo ciò che non vogliamo assolutamente vedere. In sintesi, per usare una immagine letteraria, la nostra civiltà è un enorme ritratto di Dorian Gray. Prima che l’Occidente nascesse, con la filosofia Greca, le civiltà antiche avevano un ritmo che ricalcava quello della Vita, con le stagioni dell’anno che corrispondevano a quelle della singola esistenza, la percezione di vivere in un tempo ciclico ipostatizzato dal moto dei pianeti.
L’umanità aveva un posto stabilito nel Cosmo e il Fato non era ciò che oggi consideriamo pura casualità ma l’Ordine stesso delle cose, quell’intima armonia che le lega tutte insieme e le “compagina” come dice Dante nella Commedia. Ecco che, a questo punto, è necessario ripartire da nuove pratiche e consapevolezze personali per arrivare a spostare le grandi masse: dalla competizione tra persone alla cooperazione, in un’ottica di solidarietà di specie, tra chi vive oggi e chi vivrà domani, e biosferica, tra tutte le forme del vivente. Si dirà che tutto questo è superiore alle nostre possibilità, che “la politica” deve intervenire; non è così. Quando chiudiamo il rubinetto dell’acqua stiamo facendo un’azione politica rivoluzionaria, stiamo esprimendo al tempo stesso la nostra volontà di fare la differenza nello spreco ma anche un nuovo rapporto con l’elemento della vita: l’acqua dentro di noi si pone in attitudine di ascolto e di rispetto per l’acqua fuori di noi, poiché sono la stessa acqua.
Questa è l’idea del Bene Comune: non avere un qualcosa in comune tra persone, ma capire che si ha qualcosa in comune con quel bene. Immaginiamo per un momento una vita orientata da questa semplice ma radicale consapevolezza, immaginiamo un nuovo totemismo, nel quale della nostra famiglia facciano parte non solo i congiunti e gli amici, ma anche le piante del nostro balcone, i fiumi da cui viene l’acqua che beviamo, gli uccelli che fanno il nido sotto il nostro tetto e poi espandiamo la visione. I pensieri degli uomini immortali si contorcono come i ramo delle querce millenarie dice un adagio indiano: facciamo pace col Mondo e la faremo anche tra di noi.

 

* Portavoce del CINI (Coordinamento Italiano NGO Internazionali) Fare pace con il mondo

 

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domenica 5 settembre 2021

Lucha, siesta y fiesta - Lucha y Siesta


L’asta di Via Lucio Sestio 10, tenutasi lo scorso 5 agosto, si è finalmente conclusa: la Regione Lazio si è aggiudicata l’immobile.

Con questa acquisizione la Regione riconosce una storia importante e apre, a tutta la comunità che l’ha scritta, un futuro possibile dopo anni di precarietà e incertezze.

Sportello antiviolenza, casa rifugio, spazio politico femminista e transfemminista, verde e polifunzionale, un’esperienza complessa da sempre a disposizione delle tante persone e delle tante realtà che hanno desiderio o bisogno di attraversarla; un luogo con un futuro oggi più sereno, in cui essere tuttə protagonistə nella progettazione partecipata per un bene comune femminista e transfemminista, assieme al Comitato “Lucha alla città”.

Senza soluzione di continuità, oggi Lucha porta respiro a tutta Roma, immaginando e praticando una prospettiva sul mondo che mette al centro le comunità di genere e dei generi, la cura e le ancora necessarie rivendicazioni.

In Via Lucio Sestio non c’è un palazzo, né un progetto o un gruppo che resiste; Lucha y Siesta è un processo irreversibile nato dal basso e cresciuto con chi l’ha attraversata, nel conflitto e nel cambiamento di una comunità che è diventata forza e amore.

Proprio quando abbiamo avuto più paura, insieme abbiamo difeso Lucha dichiarandola patrimonio comune inalienabile e su questo tracciato collettivo intendiamo continuare a camminare.

Sui cardini dell’autodeterminazione, grazie alle energie immesse dalla marea fuxia e alle relazioni con le altre Case delle donne nel mondo.

Vogliamo da oggi vedere crescere i contorni della comunità ampia e trasversale capace di accogliere e di progettare ancora fra utopia possibile e ribaltamento dei poteri e delle gerarchie sociali.

 

Sia chiaro che Lucha è qui e sarà ancora altrove contro il patriarcato, la violenza e il sessismo. È un giorno speciale per tutte le donne per le quali Lucha è stata casa, per le/i bambine/i che qui sono cresciutə per le attivistə che in Lucha hanno sempre creduto. Oggi vinciamo insieme.

Oggi scriviamo insieme un pezzetto di storia delle donne e di tutte le soggettività. Lucha y Siesta non è più a rischio di essere svenduta ed entra in una nuova fase in cui finalmente può essere restituita alla città! Ringraziamo tutte le persone che amano e hanno sostenuto Lucha con un sorriso, un post o una donazione in questi anni, che siano 1 o siano 13.

Ringraziamo Marta Bonafoni per aver acceso i motori, le consigliere, i consiglieri e le assessore regionali che ci hanno sostenuto.Con Ale, Fra, Paola, Martina e Francesca nel cuore. Lucha è già di tuttə Lucha c’è e questa è la sua Casa.

Diamo Lucha alla città!#luchaallacitta

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martedì 29 giugno 2021

Il furto di pesce - Roberta Ferruti

 

In Provincia di Latina a pochi metri di distanza dal confine con la Provincia di Roma, c’è un piccolo borgo rinascimentale con poco più di duemila abitanti, Giulianello, frazione del Comune di Cori, noto per un bellissimo laghetto di origine vulcanica. In questo laghetto, i pastori da sempre vi portano le greggi all’abbeveraggio, i giulianesi vi vanno a pesca, oppure vi organizzano feste, incontri e passeggiate. Una comunità contadina coesa che ha nel territorio una delle principali risorse.

Succede però che un giorno, nel 1978, il professor Agostino Gabrielli, cittadino giulianese, viene denunciato con l’accusa di furto di pesce nelle acque del lago, di proprietà, secondo l’accusa, del signor Raffaele Prosperi. La difesa viene affidata a un giovane avvocato, Raffaele Marchetti. Il processo penale, si protrae a lungo tra appelli e ricorsi e si conclude soltanto nel 2003, stabilendo che il laghetto doveva essere consegnato dai privati all’intera comunità di Giulianello. Una vittoria su tutta la linea dell’avvocato Marchetti, da sempre appassionato difensore dei diritti delle collettività, che apre la strada all’accertamento degli usi civici, tema giuridico molto complesso e affascinante, per stabilire il riconoscimento alla collettività della possibilità di trarre sostentamento dalle risorse presenti in un territorio in un’ottica di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale.

Giulianello del resto è un paesino dalla forte connotazione agricola e la cultura contadina, tramandata da generazione in generazione è ancora oggi molto presente. Andando a scavare nella storia di Giulianello, l’avvocato Marchetti scoprì che sin dall’Alto Medioevo, il territorio era divenuto speciale demanio della Chiesa romana, poi successivamente infeudato e passato dunque sotto la gestione delle famiglie nobili Conti, Salviati e Borghese. Un territorio feudale abitato e “usato” da sempre da contadini che esercitavano usi collettivi riconosciuti e rispettati dalla Chiesa e dai Signori. Si trattava degli usi di semina, del pascolare gratuito, dello spigatico, del legnatico, insomma, di tutto quello che poteva servire a sostentare la comunità. Diritti di uso civico che si sono tramandati intatti per secoli fino ai giorni nostri anche se, lungo tutto l’arco del ‘900, ci sono stati diversi tentativi di soppressione da parte dei signori locali e la piccola comunità di Giulianello è stata costretta ad attivarsi per mantenere e proteggere questi diritti. Le cronache locali riportano, ad esempio, che nel 1921 alcuni cittadini sono convenuti in giudizio davanti la Giunta d’Arbitri di Velletri per ripristinare alcuni diritti civici gravanti su quello che era considerato un territorio feudale, senza ottenere però alcun esito. Da allora, attraverso un percorso di battaglie legali che si è intersecato con quello per il diritto all’uso del lago, si è giunti fino al 1993, anno in cui la piccola comunità ha finalmente visto riconosciuto l’accertamento dei diritti di uso civico con sentenza definitiva e non modificabile. È stato perciò finalmente sancito un diritto legittimo della comunità violato per oltre settant’anni.

Riesce persino difficile immaginare quanto debba ricevere una collettività dopo aver subito settant’anni di violazioni di diritti legittimi. Un danno enorme come enorme è la cifra di risarcimento che la gente di Giulianello si è trovata ora a dover gestire. Nel frattempo l’avvocato Marchetti è prematuramente deceduto lasciando l’eredità morale a un gruppo di giovani locali che avevano seguito passo dopo passo l’evolversi dei processi. Un gruppo di persone motivate dal bene comune, con la voglia di mettere in pratica quei valori di collettività tanto discussi e dibattuti in questi lunghi anni di impegno. Nel 2010, attraverso una raccolta firme, si è costituito un ente gestore dei diritti, ASBUC – Amministrazione separata beni di uso civico – allo scopo di assicurare “… conservazione, sviluppo e tutela del patrimonio e diritti di godimento collettivo della comunità di abitanti sotto tutti gli aspetti, della produzione, di salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, garantendo l’intangibilità delle risorse non rinnovabili e l’utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli utenti titolari” si legge nello statuto. La gestione è collettiva, l’assemblea è sovrana. Il Consiglio di Gestione si occupa delle questioni amministrative e porta in assemblea le proposte che vengono discusse e votate dalla comunità che attivamente partecipa. I primi anni di amministrazione sono stati determinanti perché il nascente Consiglio di Gestione ha dovuto creare le basi per lo svolgimento di tutte le attività amministrative e nonostante difficoltà e ostacoli di varia natura, si è riuscito a dar vita all’ente che ora è in grado di avviare e concretizzare idee e progettualità di cui si discute nel paese da decenni. Nel maggio 2021 la comunità di Giulianello si è espressa con parere largamente favorevole sulla proposta di acquisto di 105.51.83 ettari nell’area del laghetto e di un edificio storico, lo Stallone, per realizzare uffici di pubblica utilità. Si tratta di una scelta che segnerà radicalmente la storia di questo paesino perché la ricostituzione del patrimonio collettivo è il presupposto essenziale per dar vita ad attività basate sulla tutela e sulla valorizzazione del territorio e a progettualità che faranno da volano per l’economia locale.

Finalmente, la piccola comunità di Giulianello con tenacia e costanza è riuscita ad avviare un percorso di rinascita attraverso la partecipazione attiva dei cittadini. Grazie ai diritti di uso civico si sta imparando che esiste un nuovo modo di “possedere” in cui il soggetto attivo è la collettività che opera delle scelte che vanno oltre il mero calcolo venale e richiedono una capacità di immaginare il futuro della comunità. In altre parole, Giulianello non sta semplicemente acquistando dei beni ma sta dando concretezza a una visione della società.

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domenica 28 luglio 2019

Cosa sono i “Beni comuni”? - Luca Casarotti



Nel febbraio 2008, una commissione istituita l’anno prima dal ministro della giustizia (era Clemente Mastella), e presieduta da Stefano Rodotà, presentò allo stesso ministro della giustizia (era ancora Mastella) il progetto per una riforma che mirava tra l’altro a introdurre nell’ordinamento giuridico italiano una disciplina organica dei beni comuni. La Commissione Rodotà si era anzitutto premurata di darne una definizione: «Cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona». La commissione precisava ancora che tali utilità dovessero essere tutelate anche avendo riguardo alle generazioni future. Dunque, secondo questa definizione, un bene non è comune tanto per una sua qualità naturale, quanto in relazione al fine che consente di perseguire: ossia, come ha più volte precisato lo stesso Rodotà, l’attuazione dei diritti costituzionali della persona. Diritti il cui catalogo lo studioso auspicava che venisse ampliato e aggiornato a causa dell’emergere di nuovi bisogni individuali e collettivi. Con ciò ovviamente non si esclude che un bene sia comune per natura, quando questa soddisfa quel vincolo finalistico.
Caduto il governo Prodi allora in carica, il progetto di riforma è stato in sostanza abbandonato, a dispetto dei molti sforzi – compiuti anche recentemente – di portarlo a nuova vita. Il che non ha impedito alla Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite 14 febbraio 2011 n. 3665, di accogliere la definizione di beni comuni contenuta in quel progetto (per approfondire l’iter giurisprudenziale che ha condotto a quest’esito, vedi qui). Ancora, il fallimento del progetto di riforma non ha impedito alla riflessione sui beni comuni di dare impulso alla fase più alta del movimento che si è battuto contro la privatizzazione del servizio idrico, culminata con la vittoria ai referendum del 2011.
Per contro, anche (se non soprattutto) sull’onda dell’esito referendario, si è cominciato a parlare di beni comuni nei contesti più vari, a proposito e a sproposito, con l’effetto inevitabile di rendere sempre più vago e inafferrabile il significato dell’espressione. Nel vocabolario politico, il lemma «beni comuni» ha così perso intensione; la sua definizione si è dilatata al punto da non connotare più nulla di preciso. Lo nota giustamente Rocco Alessio Albanese nel testo su Democrazia e beni comuni, pubblicato nella sezione utopie reali del terzo numero di Jacobin Italia. Evocando un concetto riportato in auge nel lessico della filosofia politica da Ernesto Laclau, Albanese scrive che «negli ultimi dieci anni i beni comuni sono diventati un significante vuoto». L’esempio scelto per dimostrarlo non potrebbe essere più calzante: la coalizione di centrosinistra si è presentata alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 con il nome «Italia, bene comune». Un nome che suonava antifrastico per un rassemblement guidato da un partito liberista, il Pd, a sua volta guidato da un segretario, Pierluigi Bersani, noto – metafore a parte – soprattutto per le liberalizzazioni approvate quando era ministro per lo sviluppo economico. Vogliamo fare un esempio ancora più attuale? Marco Minniti, colui che ha preceduto Matteo Salvini al vertice del ministero dell’interno, non si stanca di ripetere che la sicurezza è un bene comune. Nel suo La buona educazione degli oppressi (Alegre, 2019), Wolf Bukowski spiega che quando si dice «sicurezza» si dice «decoro», e che attraverso il cortocircuito tra questi due termini, soprattutto negli ultimi dieci anni, il legislatore è giunto sovente a negare i diritti e la dignità della persona: sicurezza e decoro svolgono perciò una funzione esattamente opposta a quella assegnata ai beni comuni dalla commissione Rodotà.
Preso atto di questo progressivo svuotamento di significato, Albanese prova a risemantizzare l’espressione «beni comuni» ipotizzandone una definizione che tenga insieme il piano giuridico e quello politico. La definizione è articolata in tre passaggi. L’assunto di partenza è che i beni comuni sono l’opposto della proprietà (1). «Prendersi cura dei beni comuni», chiosa Albanese, «è occasione per liberarsi dall’individualismo proprietario, per costruire – con i beni e nelle comunità che si definiscono a partire dal loro uso – forme inclusive di relazione e di appartenenza». Affermazione, quest’ultima, che sposta (o meglio: allarga) la visuale dal diritto alla politica, e conduce al secondo passaggio: dato che «tutti e ciascuno possono accedere alla [loro] fruizione», «I beni comuni fanno tutt’uno con le ipotesi e i tentativi di sperimentare forme di democrazia radicale. Si pongono accanto e oltre il suffragio universale, la democrazia rappresentativa e il principio di maggioranza» (2). Ne deriva la proposta d’intendere la locuzione «beni comuni» come una metonimia: essa «allude non tanto a certi beni, quanto (soprattutto) a un intero assetto istituzionale che, affermandosi tra il pubblico e il privato, aspira a costruire un rinnovato circuito democratico: un pubblico non statalistico e un privato liberato dall’individualismo possessivo» (3). Da questa definizione vorrei ora prendere spunto per le mie considerazioni: nel farlo, seguirò i tre passaggi che ho appena isolato.
1) Cos’è l’opposto della proprietà? Verrebbe da rispondere che l’opposto della proprietà è il comunismo. Più d’un teorico del comune non alzerebbe il sopracciglio a fronte di questa risposta, che a livello lessicale non ha oltretutto nulla di scandaloso: in fondo, «comunismo» è il sostantivo derivato dall’aggettivo che qualifica i beni di cui stiamo parlando: prova ne sia che l’appellativo gergale con cui talvolta ci si riferisce a chi si occupa di beni comuni è «benecomunista». Ma non è il comunismo integrale l’orizzonte in cui si muoveva chi ha reso celebre la massima «i beni comuni sono l’opposto della proprietà»: cioè, ancora una volta, Stefano Rodotà.
Rodotà pensava l’opposto della proprietà come un regime in cui l’accesso (ovvero l’uso, la fruizione) del bene e la sua gestione (cioè il suo governo) sono collettivi e diretti e non producono profitto. Quando la gestione non può essere diretta a causa del numero troppo elevato dei fruitori, questa deve quantomeno essere partecipata, cioè coinvolgere una rappresentanza significativa di coloro che hanno accesso al bene. Il regime teorizzato da Rodotà riguarda però solo la categoria dei beni comuni, vale a dire quelli che rientrano nella definizione contenuta nel progetto di riforma del 2008, e presuppone la Costituzione repubblicana vigente, pur nell’auspicio di una sua riforma che estenda il catalogo dei diritti della persona. Ma la Costituzione riconosce e garantisce la proprietà pubblica, la proprietà privata, e la trasmissione di quest’ultima per via successoria (art. 42). Dunque, l’idea di Rodotà era che il regime dei beni comuni e quello della proprietà privata, applicandosi a generi diversi di cose, potessero convivere nello stesso ordinamento giuridico. Su tutto ciò, rimando al saggio Verso i beni comuni, ora compreso nella raccolta di scritti uscita postuma con il titolo Vivere la democrazia (Laterza, 2018).
Ancora più esplicito è Ugo Mattei, che accetta la qualificazione dei beni comuni come opposto della proprietà, ma in un suo saggio apparso nel 2017 chiarisce: «I beni comuni […] non sono nemici della proprietà individuale, ma soltanto degli eccessi legati al suo accumulo. Allo stesso modo non sono ostili al Governo, ma si prefiggono soltanto di limitare le concentrazioni eccessive di potere, attraverso decisioni dirette assunte dalla comunità, in base al riscontro da parte dei fruitori». Nello stesso scritto, il giurista torinese aggiunge: «Questo processo [il commoning] finirà per cambiare le regole di fondo del sistema sociale attuale in modo tale che il diritto, anche senza battaglie per introdurre alcune eccezioni alla logica estrattiva, favorisca di regola i beni comuni, proprio come oggi invece si mostra favorevole alla proprietà privata».
Va detto che lo stesso Mattei, in un testo comunque divulgativo qual è il manifesto per i beni comuni (Laterza 2011), affrontava il tema in modo molto più critico. Le citazioni che ho tratto dall’articolo più recente sembrano tuttavia tratteggiare una visione ottimistica secondo la quale non è necessario ipotizzare una rottura dell’ordine giuridico, perché nella tendenza le pratiche di fruizione e gestione comunitaria dei beni avranno l’effetto di perequare l’allocazione delle risorse. Un po’ come se la mano invisibile del mercato fosse destinata a cedere il posto alle buone pratiche del commoning. Ma se questi processi hanno per obiettivo d’impedire le distorsioni dovute all’accumulo di proprietà privata e di limitare le concentrazioni di potere, che fare quando l’accumulazione è in atto o si è già data? Cioè, che fare nella realtà in cui viviamo? Mattei non nega che sia utile ricorrere all’espropriazione. È chiaro però che, per contrastare seriamente il livello attuale di concentrazione della ricchezza, l’espropriazione dovrebbe darsi su vasta scala. Si pongono allora, direi, due questioni. La prima: quanto all’Italia, se si accetta la premessa che debba effettuarsi senza la rottura radicale dell’ordine giuridico, allora l’espropriazione deve essere disposta per legge, e previo indennizzo dell’espropriato, come prevedono gli artt. 42, comma III, e 43 della Costituzione. Sappiamo che l’art. 43, specie nella parte in cui prevede la possibilità di affidare al controllo di comunità di lavoratori o di utenti determinate categorie d’imprese (quelle che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali, in quello dell’energia, o in regime di monopolio), non è costituzione materiale del paese. I principi costituzionali sull’espropriazione devono oltretutto fare i conti con i vincoli imposti dal diritto dell’Unione europea (art. 117, comma I, cost.), improntato alla tutela quasi assoluta della libera concorrenza. Seconda questione, che si può considerare dipendente o indipendente dalla prima. Ammettendo in astratto che lo si possa fare conservando l’integrità dell’ordine giuridico, quale soggetto potrebbe imporre al parlamento di approvare leggi che dispongano un vasto programma di espropriazioni come quello che stiamo ipotizzando? Io rimango classicamente dell’idea che la questione debba porsi in termini di classe e non di popolo sovrano. Non è (o non è solo) per la scarsa lungimiranza dei governanti che l’espropriazione della grande proprietà privata è così tanto chimerica ai giorni nostri. È che non si può chiedere a chi ha la proprietà dei mezzi di produzione, cioè alla borghesia, di approvare un programma d’espropri in danno di sé stessa. Il compito spetterebbe semmai alla classe lavoratrice. Il che resta vero anche se si rifiuta la premessa dell’integrità dell’ordine giuridico, e quindi si accetta l’ipotesi rivoluzionaria.
2) Cosa significa che i beni comuni «si pongono accanto e oltre il suffragio universale, la democrazia rappresentativa e il principio di maggioranza»? A prima vista, i due avverbi di luogo (figurato) «accanto» e «oltre» sembrerebbero contraddirsi. Chiamo in causa solo per un attimo la dialettica. L’avverbio «accanto» suggerisce l’idea di un nesso di azione reciproca (o compenetrazione degli opposti), dove i termini in contrasto si condizionano a vicenda, ma vengono entrambi mantenuti, nel senso che l’uno non nega l’altro. Avremmo dunque che le pratiche del comune condizionano gli istituti fondamentali della contemporanea democrazia – uso l’aggettivo con molta cautela – occidentale (suffragio universale, principio della rappresentatività e principio di maggioranza), ma anche che questi ultimi condizionano le prime. L’esito di questa concezione mi pare che si possa riassumere così: il commoning dovrebbe sottrarre determinati ambiti della politica all’applicazione rigida delle regole della rappresentatività e della maggioranza, alle quali si sostituirebbe l’assunzione diretta/partecipata e consensuale delle decisioni. Regola della rappresentatività e principio di maggioranza tornerebbero a operare quando non sia possibile coinvolgere nella decisione da assumere tutte e tutti gli interessati. L’esperienza maturata nella pratica del commoning farebbe tuttavia in modo che ciascuno agisca anche la democrazia rappresentativa con maggiore consapevolezza.
Al contrario, l’avverbio «oltre» suggerisce l’idea di un movimento dialettico di superamento, o negazione della negazione: in questo caso, avremmo che le pratiche del comune, intese come negazione delle regole della democrazia rappresentativa, sorte e sviluppatesi a loro volta dalla negazione dell’assolutismo monarchico, mirerebbero a superare quella forma di stato e a instaurarne una diversa.
Ho banalizzato in poche righe argomenti molto più grandi delle mie capacità. E ad ogni modo credo che insistere sulla contraddizione tra «accanto» e «oltre» sia soltanto una mia pignoleria linguistica. Probabilmente, quell’oltre vuole solo rafforzare l’accanto, e quindi l’ottica è quella della complementarità tra regime dei beni comuni e regole della democrazia rappresentativa a suffragio universale. Un’ambiguità tuttavia rimane, e ne dirò al punto 3.
Qui invece mi preme soprattutto rendere esplicito un altro problema, che occorre avere sempre presente quando si ragiona sulla gestione dei beni in comune. Una premessa: la riflessione sui beni comuni spazia dal piccolo (un immobile recuperato a uso sociale) all’infinitamente grande, come nel caso dei beni dichiarati patrimonio comune dell’umanità (fondo del mare, Antartide, spazio extratmosferico etc.). Possiamo lasciare da parte il patrimonio comune dell’umanità e l’intrico di questioni di diritto internazionale che suscita. Il problema a cui alludevo è messo molto lucidamente in evidenza da Maria Rosaria Marella: la comunità che gestisce un bene, osserva la studiosa, può essere inclusiva o escludente, sessista o antisessista, razzista o antirazzista. Aggiungo: una comunità, piccola o grande che sia, è attraversata da conflitti e plasmata da rapporti di forza. Non è detto che la gestione comunitaria di un bene sia buona in sé. Dipende dalla prassi.
Ancora Ugo Mattei mi dà l’occasione di fare un esempio per illustrare quel che intendo dire. Nel suo saggio già linkato sopra, Mattei scrive: «Il commoning, definito come partecipazione, in qualità di comunità, alla cura del bene pubblico, genera il sapere collettivo necessario per risolvere i problemi sistemici odierni, risultato non ottenibile con strutture gerarchiche basate sulla concentrazione del potere e l’esclusione. Si pensi, per esempio, a wikipedia: nessun’altra enciclopedia consentirebbe di raccogliere intelligenza e conoscenza collettive di tale entità, in quanto, indipendentemente dall’acutezza e cultura di un singolo, la somma di molti si rivela più sagace e sapiente del singolo». Questa fiducia nel general intellect non è certo malriposta in astratto (e Mattei è comunque consapevole che l’internet non è un luogo dominato dall’orizzontalità), ma va sottoposta alla verifica impietosa dei fatti. Dal 2014, il gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki ha condotto diversi studi di caso sulla wikipedia in lingua italiana, occupandosi soprattutto delle voci inerenti le vicende del confine orientale italiano, la Resistenza e il secondo dopoguerra: ne è emerso che gruppi di utenti di idee nazionaliste, neoirredentiste o in alcuni casi tout court neofasciste hanno negli anni presidiato quelle voci, con l’obiettivo di mantenerle orientate secondo il loro punto di vista. Si tratta di utenti esperti, vale a dire con una militanza di lungo corso su wikipedia e svariate migliaia di edit (cioè interventi nelle voci dell’enciclopedia), e si tratta di utenti che si coordinano e si danno reciprocamente manforte: ciò rende loro agevole bloccare l’iniziativa di altri utenti, non adeguatamente organizzati o attivi su wikipedia da poco tempo, che tentassero di migliorare le voci presidiate. Di nuovo, è una questione di rapporti di forza. Mai dimenticarsi del materialismo! Il risultato è che nelle voci presidiate la storiografia più autorevole ha sempre fatto fatica a entrare, o vi è entrata solo nominalmente, in bibliografia e non a testo, o ancora è stata manipolata a forza di citazioni incomplete, tagliate e cucite ad hoc. Almeno in una porzione della wikipedia in lingua italiana, ma una porzione di rilevanza strategica, operano perciò quelle «strutture gerarchiche basate sulla concentrazione del potere e l’esclusione» di cui parla Mattei. Quando dico «importanza strategica», mi riferisco al contenuto delle voci esaminate (la storia italiana soprattutto del secondo Novecento), e alla possibilità di veicolarne un’interpretazione di destra più o meno estrema, facendo leva sull’autorevolezza di cui wikipedia generalmente gode nell’opinione pubblica, e sull’ideologia della neutralità che costituisce uno dei suoi cinque pilastri. Ideologia che gli studi di Nicoletta Bourbaki (e non solo quelli) hanno messo in questione.
3) Vengo alla metonimia che conclude la definizione da cui siamo partiti. La ri-trascrivo per comodità di lettura: «la locuzione ‘beni comuni’ allude non tanto a certi beni, quanto (soprattutto) a un intero assetto istituzionale che, affermandosi tra il pubblico e il privato, aspira a costruire un rinnovato circuito democratico: un pubblico non statalistico e un privato liberato dall’individualismo possessivo».
Breve excursus terminologico: l’inciso «affermandosi tra pubblico e privato» rimanda al titolo di almeno due libri molto influenti negli studi sul comune. Uno è Commonwealth di Michael Hardt e Toni Negri, alla cui traduzione italiana (Rizzoli 2010) è stato aggiunto il sottotitolo oltre il privato e il pubblico, assente nell’originale inglese. L’altro è il volume collettaneo a cura di Maria Rosaria Marella, Oltre il pubblico e il privato. per un diritto dei beni comuni (Ombre corte 2012). Anche l’espressione «individualismo possessivo» è ricorrente nel lessico degli autori di Commonwealth: tra i tanti esempi a cui si può rimandare, è interessante vedere questo scritto di Negri, nelle cui conclusioni il filosofo individua quello che ritiene essere un punto di convergenza tra la sua teoria del comune e quella di Rodotà. Per riassumere in un giro di frase cos’è il comune per Hardt e Negri, cito Girolamo De Michele, che a sua volta cita una sententia di Commonwealth: «Il comune di cui si sta parlando non è soltanto la terra che condividiamo, ma anche il linguaggio che creiamo, le pratiche sociali che costituiamo, le forme della socialità che definiscono i nostri rapporti». In quest’ottica, il termine antitetico a «comune» è «privato», da intendere alla latina, cioè nel significato dell’aggettivo sostantivato privatus. Scrive bene De Michele: privatus è «colui al quale manca qualcosa, perché si priva della relazione pubblica, cioè del pubblico interesse». Per completezza preciso che, specialmente nella lingua giuridica, «privatus» – in opposizione a «magistratus» – indicava in particolare il cittadino che non ricopriva alcuna carica pubblica, avendo rinunciato – o non avendo ancora intrapreso – il cursus honorum.
Ciò detto, cosa significa che i beni comuni alludono a un assetto istituzionale che si afferma tra pubblico e privato? Ci si potrebbe chiedere se le espressioni «tra il pubblico e il privato» e «oltre il pubblico e il privato» siano equivalenti, o se abbiano sfumature di significato diverse. Assumendo – come si fa comunemente – che i termini «pubblico» e «privato» siano contrari, un assetto istituzionale che si afferma tra pubblico e privato in logica sarebbe un terzo inclusivo, perché si frappone ai due contrari, ma non li nega. Un assetto istituzionale che si afferma oltre il pubblico e il privato sarebbe un terzo includente, perché, ponendosi al di là del primo e del secondo termine, che sono contrari e dunque si negano a vicenda, a sua volta li nega entrambi e li supera dialetticamente.
Messa così, però, la questione è formale e un po’ oziosa. Prendiamo la definizione per com’è scritta, senza sottoporla a inutili sminuzzamenti. La parafraso: le istituzioni del comune sono in grado di condizionare sia la sfera pubblica, liberandola dallo statalismo, sia quella privata, liberandola dall’individualismo possessivo.
Se nei termini puramente logici in cui l’ho posta, la questione è formale e oziosa, qual è quindi la sostanza? La sostanza è che questa definizione lascia aperto un problema, vorrei dire, di teoria dello stato: è questa l’ambiguità che segnalavo al punto 2). Da un lato è invocata la convivenza tra le regole del comune e gli istituti della democrazia rappresentativa. Dall’altro si avanza l’aspirazione a giungere, per il tramite del comune, a un pubblico non statalista. La domanda a cui quindi mi sembra che la definizione non risponda con chiarezza è questa. Il pubblico non statalista è compatibile con la forma di stato attuale? Detta come va detta: il pubblico non statalista è compatibile con lo stato borghese, sub specie di democrazia pluralistica in un’economia di mercato? Se la risposta fosse affermativa, potrebbe da sola la categoria dei beni comuni, seppure con le buone pratiche che presuppone, eliminare la corruzione ambientale e la burocratizzazione oppressiva, additate a ragione come vizi dello statalismo? O non sono questi, più radicalmente, difetti strutturali del capitalismo?
Se la risposta alla prima domanda fosse invece negativa, a quale teoria dello stato e dei rapporti internazionali s’accompagnerebbe o metterebbe capo la categoria dei beni comuni? Quale forma assumerebbe la democrazia radicale evocata al punto 2) della definizione? Uno stato ci sarebbe ancora o dovrebbe estinguersi? Con o senza un periodo di transizione? Irrigidisco a bella posta la domanda: riforma o rivoluzione?
Per concludere. Un luogo comune storiografico che prendeva di mira già la giurisprudenza romana vuole che i giuristi rifuggano le definizioni, e preferiscano usare le parole nel significato socialmente accettato. È un luogo comune in cui c’è qualcosa di vero, ma c’è anche molto di falso. Certo non si può dire che la dottrina giuridica non si sia affaticata sulla definizione di beni comuni. Se sull’accezione tecnica dell’espressione sembra esserci un sostanziale accordo nell’accettare quella delineata nel progetto di riforma presentato dalla commissione Rodotà nel 2008, le differenze si danno quando si tratta di stabilire come questa categoria debba essere usata politicamente. Qui, anche tra le giuriste e i giuristi, strategie e tattiche si diversificano. È per questo motivo, io credo, che riesce difficile elaborare una definizione unitaria non ambigua dei beni comuni che assommi i due piani del diritto e della politica. Ed è per questo, inoltre, che quando li si definisce in ottica politica, andrebbe sempre esplicitato non dico per forza l’orizzonte teorico, ma l’obiettivo strategico che s’intende raggiungere per il loro tramite.

*Luca Casarotti è un giurista. Fa parte del gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki. Scrive di uso politico del diritto penale e di antifascismo. Ha una seconda identità di pianista e critico musicale.


martedì 14 maggio 2019

Beni comuni fuori dal mercato - Marco Bersani



L'evanescenza dell'antinomia fra Unione Europea e Stato nazionale è dimostrata dal progressivo affermarsi, nelle pratiche di lotta dei movimenti sociali e nella teorizzazione intellettuale alternativa, del paradigma dei beni comuni.
Se corrispondesse a realtà l'interpretazione di chi pensa che siamo di fronte ad un attacco ai diritti del lavoro, ai diritti sociali e ai servizi pubblici, portato avanti dal grande capitale finanziario e dall'oligarchia che governa l'Ue (parte vera), a cui si contrappongono gli Stati nazionali, quali luoghi di contrasto e garanti della protezione sociale (parte illusoria), non si comprenderebbe l'enfasi posta in modo sempre più marcato da parte dei movimenti sociali sul tema dei beni comuni.
Sarebbe sufficiente ricorrere alle antiche categorie di 'pubblico' e 'privato' o di 'Stato' e 'mercato' per comprendere i termini del conflitto, gli schieramenti e decidere la propria collocazione.
Ma che la situazione sia notevolmente differente, lo dimostra il fatto che, nell'ipotesi sovranista, quelle che vengono messe in acerrima contrapposizione sono due istituzioni pubbliche, Unione Europea e Stato nazionale.
Come non concordare sul fatto che l'Unione Europea, concepita in modo a-democratico, sia di fatto un potere oligarchico al servizio dei grandi interessi finanziari?
Ciò che tuttavia stupisce è la mancanza di 'consecutio logica' nel ragionamento: se l'Unione Europea è stata voluta dagli Stati nazionali, i quali hanno contribuito a scrivere, approvare e ratificare tutti i trattati, che ne hanno determinato il percorso, perché ciò che vale per l'Unione Europea non è altrettanto applicabile agli Stati nazionali?
Il motivo, a mio avviso, sta nel continuo attardarsi, da parte dei sovranisti, sulla nostalgia dei 'Trenta gloriosi' e dello stato sociale keynesiano; una sorta di remake di  'Good Bye Lenin' 1 in salsa europea, che non permette di comprendere le profonde modificazioni intercorse nella fisionomia e funzione degli Stati dentro il capitalismo iper-finanziarizzato.
Ma, per fortuna di tutti, è la realtà a produrre le accelerazioni necessarie.
L'esperienza dei movimenti sociali alternativi, praticata negli ultimi due decenni, contro l'invadenza del mercato e contro la messa a valore finanziario dell'intera società, ha evidenziato come, non solo le istituzioni pubbliche ai diversi livelli non abbiano costituito alcun argine alla stessa, bensì come si siano progressivamente poste al servizio dell'espansione dei grandi interessi finanziari nella mercificazione della vita e della natura.
Sottoposte alla doppia tenaglia del mercato e di un pubblico trasformato in braccio armato dello stesso, le pratiche sociali dei movimenti hanno messo sotto attacco non solo l'appropriazione privata dei beni e della ricchezza collettiva, bensì il concetto stesso di 'proprietà', in quanto pernicioso in sé del diritto all'accessibilità e alla fruizione dei beni.
Nasce da queste considerazioni l'introduzione, nella teoria e nella pratica politica dei movimenti, del concetto di 'beni comuni', come qualcosa che rappresenta l'opposto dei 'beni privati', ma che va molto oltre quello di 'beni pubblici'. Così come la necessità di contrastare le privatizzazioni, non ricorrendo al vecchio e inefficace concetto di 'nazionalizzazione', bensì introducendo la categoria della 'socializzazione'.
E, a completamento -ancora parziale- dell'innovazione teorica, la riflessione sul 'comune', come altro dal 'privato' e dal 'pubblico'.
Ciò a cui stiamo assistendo, nella teoria e nella pratica delle lotte, è il superamento della logica binaria -proprietà pubblica o privata- che ha dominato negli ultimi due secoli la riflessione occidentale, con la ricerca di una nuova forma di razionalità, capace di incarnare i profondi cambiamenti intervenuti, che investono la dimensione economica, sociale, culturale e politica.
E che implicano una diversa considerazione della cittadinanza, per il rapporto che si istituisce fra le persone, i loro bisogni, i beni che possono soddisfarli, modificando la configurazione stessa dei diritti e delle modalità del loro esercizio.
Quando si parla di beni comuni, ci si riferisce a beni e servizi, fisici o immateriali, naturali o sociali, concreti o cognitivi, situati o eterei, locali o globali che, in quanto necessari alla sopravvivenza in  vita delle persone e/o alla dignità e qualità della stessa, appartengono alle comunità viventi nei loro diversi insiemi.
Sono quindi beni che non possono, in alcun caso, essere gestiti secondo logiche di mercato, perché non mercificabili, ma che, al contempo, vanno sottratti anche alla potestà delle istituzioni pubblico-amministrative, perché nessuno può averne titolarità esclusiva.
Come ha scritto Stefano Rodotà: “I beni comuni tendono a configurarsi come l'opposto della sovranità, non solo della proprietà” 2.
Il paradigma dei beni comuni porta con sé una tale radicalità che può risultare ostico a chi continua, anche a sinistra, a pensare allo Stato o alle istituzioni pubbliche come autorità neutrali di garanzia, con il risultato di non coglierne la portata rivoluzionaria, ma di considerarli come un ritorno nostalgico a forme di proprietà arcaica. Ma come scrive ancora Rodotà: “Non è tanto il ritorno a 'un altro modo di possedere', ma la necessaria costruzione dell''opposto della proprietà'”.3
I beni comuni rimettono in campo concetti totalmente rimossi dalla dottrina e dalla pratica neoliberale, riscoprendo il 'legame sociale' della condivisione, a fronte della solitudine competitiva; il 'diritto al futuro', a fronte dello sguardo rivolto all'indice di Borsa del giorno successivo; 'l'uguaglianza sostanziale' dei diritti, a fronte delle gerarchie piramidali basate sull'accentramento delle ricchezze; e 'la democrazia' come partecipazione, a fronte della dittatura del pensiero unico del mercato.
Proprio in questa direzione, i beni comuni non vanno considerati come 'cose' a sé stanti e separate dalle relazioni sociali tra le persone, né come 'fattori' della produzione, in qualche modo spendibili. Come ha scritto David Bollier: “I 'commons' non sono una definizione giuridica per 'l'interesse pubblico', quanto una sorta di filosofia politica dotata di specifici approcci operativi e con effetti a lungo termine, perché ci coinvolge pienamente in quanto esseri umani”.4 
Ne consegue che i beni comuni non sono qualcosa di statico, classificabile una volta per tutte, ma un repertorio di pratiche di lotta e di cittadinanza, di mutualismo e di autogoverno, da parte di gruppi e comunità che li condividono e che, di volta in volta, attraverso le pratiche sociali, ne estendono il campo. Basti pensare alla recente tematica dei beni comuni urbani e del neomunicipalismo, che identifica l'intera città come sistema-bene comune.
Così come abbiamo visto per la ricchezza sociale prodotta, la riappropriazione sociale dei beni comuni diviene la base per la costruzione di un'alternativa di società, che rimetta il mercato al posto che gli compete, quello di luogo di compravendita paritaria di beni fra persone, e restituisca alla gestione partecipativa delle comunità locali, beni comuni naturali e sociali, il cui accesso, fruizione e gestione partecipativa rendono la democrazia un'esperienza reale e non una vuota formalità.
[1]  Good Bye Lenin, esilarante film tedesco del 2003, ispirato al fenomeno post-riunificazione dell'Ostalgie; regia di Wolfgang Becker, casa di produzione X-Filme Creative Pool.
[2] S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, Bari 2012
[3] Ibid.
[4] D. Bollier, La rinascita dei commons. Successi e potenzialità del movimento globale a tutela dei beni comuni, Stampa alternativa, Viterbo 2015

lunedì 8 aprile 2019

Fermiamo il saccheggio - Paolo Cacciari


L’acceso dibattito in corso tra giuristi di scuole e discipline diverse (costituzionalisti e civilisti, romanisti e giusnaturalismi… “statalisti” e “communitaristi”) che si è aperto sulla proposta di legge di iniziativa popolare elaborata a suo tempo dalla Commissione Rodotà (vedi www.benipubbliciecomuni.it) non deve farci perdere di vista la drammatica sostanza della situazione presente.
Proprio pochi giorni fa il nuovo direttore generale dell’Agenzia del Demanio, prefetto Riccardo Carpino, anticipava in un’intervista al Sole 24 ore (raccolta da Giorgio Santilli il 27 marzo) che è pronto a presentare al ministro dell’Economia “un vero piano straordinario” di messa in vendita di 1.500 immobili di proprietà statale. A cui sembra si aggiungeranno altri 843 beni che i comuni hanno rinunciato ad acquisire attraverso il ‘federalismo demaniale’. “Con questa operazione – prosegue il direttore del Demanio – metteremo in vendita quest’anno volumi cique-sei volte superiori a quanto è stato fatto negli ultimi quattro anni”. E così, aggiunge con orgoglio: “Addio a quella paura di vendere che aveva attanagliato il Demanio da un decennio”. “La sfida è trasformare l’Agenzia del demanio da fornitore di provvista a operatore che si mette in gioco anche nella vendita”. “Diciamo che al Demanio non ho trovato una cultura della vendita. Io dico che ora il Demanio deve mettersi a vendere”. E non pensiate che sia un’iniziativa personale del solerte funzionario. Il mandato gli viene dalla Legge di bilancio che pone l’obiettivo incassare 950 milioni tramite cessioni straordinarie. Inutile segnalare che nell’elenco ci sono ex conventi, isole, caserme, terreni… di straordinaria importanza, molti dei quali soggetti a vincoli architettonici e urbanistici. Ma la prima legge di bilancio targata giallo-verde prevede “premialità” (cioè cointeressenze fino al 15 per cento del valore delle vendite) a favore di quei comuni che si renderanno disponibili a “valorizzare” gli immobili, cambiando le destinazioni d’uso.
Il primo impegno delle donne e gli uomini che ancora amano questo sfortunato paese è quindi quello di fermare il saccheggio del patrimonio pubblico. Avviata ormai da molto tempo con i famigerati “Piani delle alienazioni” introdotti fin dal 2008 con la legge sulla “semplificazione” e la “stabilizzazione della finanza pubblica” e per la “valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, provincie, comuni ed Enti locali” (art.58 della legge 112). Una prassi, peraltro, priva di senso economico pratico. È noto che i 17 miliardi di euro che il governo intende ricavare quest’anno tra vendite di immobili e dismissioni di quote capitali di imprese e società pubbliche sono niente in confronto ai 70 o 80 miliardi (dipende dallo spread) che lo stato dovrà sborsare solo per pagare gli interessi passivi che maturano sul debito pubblico. Negli ultimi anni sono stati venduti beni patrimoniali pubblici per almeno mille miliardi. Peccato che lo stato ne abbia pagati più del doppio solo per interessi. Vendere per “ripianare il debito” è come svuotare il mare con un cucchiaio. Il “debito crescente permanente”, in realtà, è un’ottima arma di intimidazione di massa per far credere che non ci sia alternativa alle dismissioni e alle privatizzazioni di servizi pubblici. Il debito è un ottimo dispositivo sociale che ordina i comportamenti delle persone nella direzione più utile alle forze economiche che controllano i mercati.

Il secondo motivo di impegno sui beni comuni – su tutti i tipi di beni comuni: Heritage Commons, Urban Commons, Cultural Commons, Common-pool Resouces… che nel loro insieme costituiscono la Commonwealt, la comune ricchezza di una comunità – ha a che fare con la democrazia. Una popolazione privata dei suoi beni, senza più luoghi accessibili e fruibili collettivamente, senza servizi comunitari cessa di esistere come popolo, comunità, corpo sociale e si riduce ad un insieme di individui singoli, isolati, soli, completamente dipendenti dalla propria solvibilità economica, dall’accesso al credito. Merci tra le merci.
Ora si tratta di dare sostanza anche giuridica al discorso sui beni comuni. Cioè, concretamente, impedire che un direttore pro tempore del demanio, un ministro, un sindaco, un presidente di Regione… possano “fare cassa” con beni che sono “di tutti e di nessuno”. Nemmeno dei vari apparati dello stato e nemmeno delle transitorie maggioranze politiche che siedono nelle assemblee rappresentative. Beni indisponibili, inalienabili, destinati in perpetuo ad un uso di pubblica utilità, indispensabili per il benessere delle comunità.

In questi anni il movimento per i beni comuni qualche conquista l’ha fatta. La legge del 2017 sui Domini collettivi delle “comunità originarie” (ex usi civici) ha introdotto una nuova fattispecie di “possesso” collettivo. La Corte di Cassazione ha giudicato come “beni comuni” alcune aree di particolare interesse naturalistico a prescindere dal titolo di proprietà. Alcune Regioni hanno introdotto la locuzione beni comuni all’interno del loro statuto. Alcune coraggiose amministrazioni comunali (Napoli tra tutte hanno deliberato regolamenti d’uso tali da consentire gestioni dirette e autonome di beni pubblici da parte di comunità di cittadini che si autonormano. Non dovrebbe essere poi così difficile trovare delle tutele giuridiche che mettano fine al saccheggio o all’abbandono di beni che invece potrebbero essere gestiti in forme e modalità davvero coinvolgenti e partecipate da parte dei cittadini.