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mercoledì 24 giugno 2026

Ue, la finzione giuridica dei nuovi Ogm deregolamentati - Lorenzo Consoli


Abolite la valutazione di rischio, la tracciabilità e l’etichettatura obbligatorie

Il 17 giugno, a Strasburgo, la plenaria del parlamento europeo ha approvato, a larga maggioranza, la nuova normativa che deregolamenta una parte degli Organismi geneticamente modificati (Ogm), in particolare per le piante, introducendo una classificazione specifica per le Nuove tecniche genomiche (Ngt). Così come per l’altro regolamento, votato lo stesso giorno, sui rimpatri dei migranti a cui è stato rifiutato l’asilo nell’Unione, anche nel caso delle Ngt la nuova normativa si basa su una finzione semantica, che consente poi una finzione giuridica: le piante geneticamente modificate con l’uso delle Ngt “non sono Ogm”, e quindi non devono essere regolamentate come tali, così come i “rimpatri” (ritorno nel Paese di origine) possono essere in realtà vere e proprie deportazioni (i migranti possono essere trasferiti in Paesi terzi con i quali non hanno alcun legame: vedi qui).

In più, in Italia, dove nei decenni scorsi le organizzazioni agricole, le organizzazioni ambientaliste e i consumatori si erano opposti con successo al tentativo di introdurre le coltivazioni e gli alimenti geneticamente modificati nei campi e nei supermercati, il termine “Nuove tecniche genomiche” non è stato considerato sufficientemente appropriato e convincente per cambiare la percezione dell’opinione pubblica. Le organizzazioni agricole e il governo, ora risolutamente favorevoli alle Ngt, avevano bisogno di eliminare del tutto anche il riferimento alla genomica, perché evoca il sospetto (assolutamente fondato) che comunque è di Ogm che si parla, per quanto con alcune caratteristiche nuove. Così, è stato inventato e promosso il termine “Tecniche evolutive assistite” (Tea), prontamente accolto da quasi tutta la stampa nazionale.  

Per smontare questa manipolazione delle parole, basta leggere con attenzione il testo del “regolamento che deregolamenta” gli Ogm ricavati mediante le Nuove tecniche genomiche: l’articolo 3 definisce chiaramente le “piante Ngt” come “piante geneticamente modificate ottenute tramite mutagenesi mirata o cisgenesi”. Piante geneticamente modificate, dunque, senza ombra di dubbio, nonostante le affermazioni di ministri e organizzazioni agricole secondo cui “non si tratta assolutamente di Ogm”.  

Come funziona la deregolamentazione? Le Nuove tecniche genomiche (o Tea) sono definite secondo due gruppi distinti, Ngt1 e Ngt2, sulla base di un principio difficilmente giustificabile dal punto di vista scientifico: una soglia numerica. Le Ngt1, che non saranno più sottoposte alla regolamentazione Ue per gli Ogm, devono includere non più di venti modifiche genetiche complessive nel genoma della pianta, e gli inserimenti di nuovo Dna non devono superare la lunghezza di venti coppie di basi. Le Ngt2, invece, non dovranno rispettare queste condizioni, e saranno considerate a tutti gli affetti come degli Ogm, a cui continuerà ad applicarsi pienamente tutta la regolamentazione europea pertinente. Le differenze di trattamento normativo sono sostanzialmente tre: gli Ogm prodotti con le Ngt1 non dovranno più essere approvati con una procedura di autorizzazione europea, basata su valutazioni di rischio preventive, e non saranno più sottoposti agli obblighi né di tracciabilità né di etichettatura. Resterà, tuttavia, il divieto di usare le Ngt1 nell’agricoltura biologica.

Ma se le Ngt sono comunque delle nuove tecniche di manipolazione genetica delle piante, in che cosa differiscono dal modo in cui vengono prodotti in laboratorio gli Ogm tradizionali? Le differenze sono sostanzialmente due.

La prima è che nelle Ngt non può essere più usata la “transgenesi”, ossia l’introduzione, nel Dna della pianta che si vuole modificare, di tratti genetici provenienti da specie diverse da quella a cui la pianta stessa appartiene. Un caso concreto di cisgenesi (la sperimentazione è in corso in Italia), per esempio, è quello della “Gala Plus”, in cui si introduce nelle mele della popolare varietà Gala un gene della mela selvatica (della stessa specie, quindi), che rende la pianta meno suscettibile alla ticchiolatura, una grave malattia fungina. La cisgenesi può avvenire inoltre “tagliando” uno o più geni dal Dna della pianta, usando una “forbice molecolare” (chiamata Crispr/Cas9), che permette di rimuovere o sostituire porzioni specifiche del genoma in modo mirato. Esiste tuttavia il rischio che questa forbice molecolare agisca anche su geni diversi da quelli che si vogliono rimuovere (effetto “off-target”, o fuori bersaglio). È una delle principali sfide scientifiche di questa nuova tecnologia, che è stata premiata dal Nobel per la Chimica nel 2020.

La seconda differenza è che le Ngt, come dice il nome, utilizzano la genomica, la nuova tecnica che permette di mappare con precisione l’intero genoma, localizzando i geni nella loro posizione lungo i cromosomi. Da questo punto di vista, le Ngt applicano tecniche molto più precise di quelle degli Ogm tradizionali, che erano il frutto di modifiche introdotte senza sapere esattamente dove i nuovi tratti genetici si sarebbero inseriti nel genoma. Resta comunque il fatto che le Ngt possono continuare a usare la tecnica tradizionale del “bombardamento” della pianta da modificare in laboratorio, con microparticelle rivestite con i tratti di Dna che si vuole inserire nella pianta stessa.  

In entrambi i casi, nonostante la maggiore precisione, resta sempre la possibilità che le modifiche genetiche generino effetti imprevisti (unintended effects), come per i vecchi Ogm. Questi effetti possono essere negativi per le stesse piante geneticamente modificate, oltre che per quelle convenzionali, per l’ambiente e la biodiversità, o per i consumatori e la loro salute. Il fatto che le piante classificate come Ngt1 non debbano sottostare agli obblighi di tracciabilità ed etichettatura rischia di rendere irreparabili gli eventuali effetti negativi imprevisti, a causa della difficoltà di identificare questi Ogm nei campi e sugli scaffali dei supermercati. E questo in palese contraddizione con i “princìpi della precauzione e dell’azione preventiva”, sanciti dall’articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.  

Infine, alcuni dati positivi. Nel processo co-legislativo, il parlamento europeo è riuscito a introdurre alcune importanti eccezioni, che limitano parzialmente il possibile danno di questa deregolamentazione. Innanzitutto, la clausola secondo cui saranno automaticamente escluse dalla categoria Ngt1 due tipi di piante geneticamente modificate: quelle resistenti agli erbicidi (quasi tutti gli Ogm coltivati oggi nel mondo appartengono a questa categoria) e quelle che producono al proprio interno sostanze insetticide. In entrambi i casi, sono già emersi rischi importanti, come il trasferimento alle piante infestanti di geni tolleranti agli erbicidi e l’esposizione di farfalle e impollinatori agli insetticidi “interni” delle piante Ogm.

La seconda clausola importante è un obbligo parziale di etichettatura, limitato alle sole sementi delle piante Ngt1. Questo per consentire agli agricoltori biologici di evitarle, rispettando il divieto d’uso previsto per loro dal regolamento. Non sono stati adottati, invece, gli emendamenti con cui una parte del parlamento europeo avrebbe voluto mantenere comunque l’obbligo generale di tracciabilità e di etichettatura degli Ogm prodotti con le Ngt1. 

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sabato 28 marzo 2026

Come le normative UE su ambiente e clima sono state smantellate in meno di tre anni - Lorenzo Consoli



La marcia indietro del Green Deal europeo, sotto la pressione delle lobby, dei partiti di centro destra ed estrema destra e di diversi governi – con quello italiano in prima linea – sta investendo in pieno anche la politica climatica, dopo aver già ritardato, annacquato e spesso smantellato le normative ambientali. Tutto questo ha una data d’inizio precisa: il 22 novembre 2023.

Quel giorno, il Parlamento europeo bocciò clamorosamente (con 299 voti contrari, 207 a favore e 121 astenuti) il regolamento SUR (“Sustainable Use Regulation”) che proponeva di dimezzare l’uso dei pesticidi chimici entro il 2030 e di vietarli del tutto nelle zone “sensibili” (le aree protette della rete “Natura 200”, i giardini pubblici, i parchi giochi e i campi sportivi).

A quella bocciatura, che non era necessariamente definitiva, seguì poi, il 6 febbraio 2024, la decisione della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di ritirare la proposta di regolamento. Von der Leyen, in quell’occasione, promise di ripresentare una nuova versione del testo, ma poi si è ben guardata dal farlo.

Inoltre, da allora a Bruxelles è caduto in disgrazia tutto il resto della strategia “Farm to Fork“ (”dal campo alla tavola”), di cui il regolamento SUR era una pietra angolare, e che aveva diversi altri obiettivi di cui ormai non parla più, come la riduzione del 20 per cento dell’uso dei fertilizzanti e del 50 per cento delle vendite di antimicrobici per gli allevamenti e l’acquacoltura entro il 2030, e l’aumento del 25 per cento, entro la stessa data, della superficie dedicata all’agricoltura biologica.

La marcia indietro del Green Deal era stata innescata dalle manifestazioni degli agricoltori, cominciate a metà 2023 e culminate poi nel 2024-2025 con le “proteste dei trattori” a Bruxelles, che rivendicavano, tra l’altro, la soppressione di una serie di norme e obblighi di protezione dell’ambiente e della biodiversità, previsti dalla nuova PAC (Politica agricola comune) per il periodo 2023-2027, come condizioni per accedere alle sovvenzioni e ai fondi europei.

La richiesta è stata poi accolta con lo smantellamento di fatto, partire dal 2024, di questa “eco-condizionalità”, soprattutto per le aziende sotto i 10 ettari (il 65 per cento del totale), che non saranno più sottoposte a controlli e sanzioni in caso di violazione. Gli obblighi sono stati sostituiti dal principio degli incentivi (finanziamenti supplementari se le buone pratiche ambientali sono attuate volontariamente). Ed è stato eliminato del tutto, in particolare, l’obbligo di mantenere a riposo almeno il 4 per cento dell’area coltivabile di ogni azienda agricola.

Un’altra normativa molto importante del Green Deal, su cui però le forze anti ambientaliste di centro-destra al Parlamento europeo non sono riuscite a ripetere il successo registrato sui pesticidi, è il regolamento sul “ripristino della natura”. Il 27 febbraio 2024, il testo era passato con 329 eurodeputati favorevoli all’accordo con il Consiglio Ue sul regolamento, 275 contrari e 24 astenuti. L’approvazione finale è arrivata poi il 17 giugno dello stesso anno, da parte del Consiglio Ambiente, a maggioranza qualificata, con Italia, Ungheria, Svezia, Finlandia, Olanda, e Polonia contrarie e il Belgio astenuto.

Da notare che nel corso dei negoziati al Parlamento europeo e in Consiglio UE il regolamento aveva subito non poche modifiche, che avevano indebolito le ambizioni della proposta originaria della Commissione, in particolare con l’introduzione di diverse deroghe, o possibilità di proroghe, per gli obblighi previsti da parte degli Stati membri, e soprattutto con la sostituzione di diversi obiettivi obbligatori con target indicativi. Tuttavia, resta l’obbligo fondamentale del ripristino degli ecosistemi oggi degradati in tutti i Paesi membri, che dovranno attuare misure in questo senso per almeno il 20 per cento di quelle aree, terrestri e acquatiche, entro il 2030, con dei piani nazionali da presentare entro settembre di quest’anno.

Quella sul ripristino della natura è forse l’unica importante normativa ambientale sotto attacco che ha resistito alla marcia indietro del Green Deal, quando era ancora possibile nel Parlamento europeo. La forte avanzata dei partiti di centro destra e di destra estrema alle elezioni del giugno 2024 ha reso possibile nell’attuale legislatura la formazione di una maggioranza anti ecologista (e anti immigrazione) che il Partito Popolare europeo (Ppe) può attivare ogni volta lo ritenga opportuno, con la fine, di fatto, del “cordone sanitario” che escludeva l’ultradestra dai negoziati legislativi.

In questo nuovo quadro politico (a cui si aggiunge l’ormai netta prevalenza dei governi di centro destra in Consiglio UE), Ursula von der Leyen si è dichiarata disponibile, nel suo secondo mandato, a smontare gran parte del “Patto verde” che lei stessa aveva proposto e in gran parte attuato nella precedente legislatura. Così, la Commissione non solo ha avviato nuove iniziative legislative molto meno ambiziose dal punto di vista ambientale, ma ha anche avanzato decine di proposte di revisione della legislazione già approvata e spesso già in vigore. Sono i famosi “Omnibus”, che hanno come obiettivo dichiarato la “semplificazione” degli oneri normativi e burocratici e la riduzione dei costi per le imprese, nel nome della nuova priorità dell’UE che ha sostituito il Green Deal: la competitività.

La “semplificazione” in realtà si traduce spesso in una vera e propria deregolamentazione. La tendenza generale è quella di eliminare del tutto gli obblighi previsti dalle normative ambientali e climatiche per il maggior numero possibile di imprese, soprattutto piccole e medie, e in altri casi di ritardarne l’attuazione o limitarne la portata.

Lo si è visto subito con il primo degli “Omnibus” (ne sono già stati proposti nove, nei settori più diversi), quello, recentemente approvato in via definitiva, relativo agli obblighi di rendicontazione delle imprese riguardo alla sostenibilità ambientale (direttiva CSRD) e al “dovere di diligenza” sugli impatti ambientali e sociali nelle catene del valore (direttiva CSDDD): nel primo caso, il “reporting” obbligatorio è stato limitato alle grandi società (sopra i mille dipendenti e oltre i 450 milioni di fatturato), escludendo l’80 per cento delle imprese precedentemente coinvolte; nel secondo caso, il perimetro di applicazione è stato limitato alle sole aziende con oltre 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato, è stato eliminato l’obbligo di presentare dei piani aziendali di transizione climatica ed è stata ridotta dal 25 per cento al 3 per cento del fatturato la soglia massima delle multe per inadempienza.

Quanto ai ritardi nell’applicazione, particolarmente emblematica è la vicenda del regolamento contro la “deforestazione importata“, entrato in vigore nel giugno 2023, con attuazione prevista inizialmente al 30 dicembre 2024. Dopo un primo rinvio di un anno approvato nello stesso dicembre 2024, il regolamento ha subito un secondo rinvio nel 2025, e l’attuazione è prevista ora a partire dal 30 dicembre 2026 per le grandi aziende e dal 30 giugno 2027 per le piccole imprese. Inoltre, già dall’aprile di quest’anno ci sarà una valutazione d’impatto sugli oneri amministrativi per le aziende, che potrebbe portare a ulteriori modifiche. Il regolamento (sottoposto a forti pressioni negative da parte degli Stati Uniti e di altri partner commerciali dell’UE) mira a prevenire la deforestazione nei Paesi terzi causata dalla produzione di cacao, caffè, olio di palma, soia, carta e derivati, e dall’estrazione di materie prime (legno, gomma, carbone vegetale) che vengono importati nell’UE.

L’ottavo pacchetto “Omnibus“, proposto a inizio dicembre 2025, riguarda la semplificazione delle normative ambientali, ma è per adesso ancora troppo poco dettagliato per poter valutare le conseguenze negative che potrebbe avere per la protezione della natura. Contiene innanzitutto un regolamento per l’accelerazione delle valutazioni d’impatto ambientale nelle procedure di autorizzazione dei progetti industriali, e prevede uno “stress test” per le direttive habitat e uccelli (i due pilastri fondamentali della tutela europea della biodiversità), che potrebbero essere riviste; così come potrebbero essere riaperte le normative sull’acqua, sui rifiuti (anche quelli elettronici), sulle emissioni industriali, sugli impianti di combustione. C’è anche un alleggerimento degli obblighi della responsabilità dei produttori che finora era estesa a tutto il ciclo di vita dei loro prodotti.

Per tornare ai pesticidi, un altro “Omnibus”, il decimo, che riguarda alimenti e mangimi, proposto dalla Commissione a metà dicembre 2025, prevede una durata illimitata delle autorizzazioni per la loro immissione sul mercato. Solo per le sostanze più tossiche per cui ancora non sono state trovate alternative l’autorizzazione è limitata a sette anni. La durata illimitata vale anche per i biocidi (le sostanze impiegate contro batteri, virus, insetti e roditori) e gli additivi per i mangimi. Oggi le autorizzazioni di tutti questi prodotti durano 10 anni, e il loro rinnovo (dopo una nuova valutazione di rischio) scade dopo altri 15 anni. La nuova durata illimitata riguarderà anche il rinnovo delle autorizzazioni esistenti, alla loro scadenza. Inoltre, il “periodo di grazia” entro cui questi prodotti possono restare sul mercato, dopo il ritiro dell’autorizzazione nel caso in cui nuove evidenze scientifiche dimostrino l’esistenza di rischi inaccettabili, viene raddoppiato a due anni per la distribuzione e la vendita, più un altro anno per l’esaurimento degli stock esistenti, per un totale di tre anni.

La retromarcia del Green Deal sta ormai interessando sempre di più anche la politica climatica, che inizialmente era stata sostanzialmente risparmiata dagli attacchi, anche perché difesa con più convinzione dalla Commissione. La vicenda più clamorosa è stata la revisione dell’obiettivo zero emissioni nette di CO₂ per le auto e i furgoni immessi sul mercato a partire dal 2035. Dopo aver negato per mesi che sarebbe stato rimesso in discussione questo traguardo, la Commissione ha accettato infine, il 16 dicembre 2025, di rivedere dal 100 per cento al 90 per cento l’obiettivo di riduzione delle emissioni delle auto, rinunciando quindi alla messa al bando dei motori a combustione interna, e lasciando aperta la possibilità di continuare a produrre veicoli ibridi e a emissioni “low carbon” (alimentati con carburanti sintetici o biocarburanti) anche dopo il 2035.

Più in generale, riguardo agli impegni di riduzione delle emissioni a effetto serra in tutta l’Unione nel percorso fino al traguardo finale della “neutralità climatica” nel 2050 (che non è mai stato messo in questione), è stato confermato l’obiettivo intermedio per il 2040 (-90 per cento rispetto al 1990), ma introducendo la possibilità di includere nel conteggio del taglio fino al 5 per cento dei cosiddetti “crediti internazionali di carbonio” (con l’acquisto di certificati riguardanti i tagli alle emissioni non nell’UE ma in Paesi terzi). È stato anche definito il “Contributo determinato a livello nazionale” (Ndc) per tutta l’UE previsto dall’Accordo di Parigi sul clima, riguardo alla riduzione delle emissioni per il 2035, che tuttavia è indicata con una forchetta, tra il 66,25 per cento e il 75,2 per cento, e non un obiettivo unico.

Le pressioni più forti, intensificatesi dopo l’attacco militare di Stati Uniti e Israele all’Iran e le sue conseguenze su prezzi del gas e del petrolio, si stanno concentrando ora contro il mercato europeo dei permessi di emissioni Ets (”Emission Trading System” ), che riguarda circa 11 mila impianti del settore energetico e delle industrie energivore (siderurgia, vetro, raffinerie, chimica, cemento), i trasporti aerei intraeuropei, e ora anche il settore marittimo, con una integrazione graduale dal 2024.

Il sistema Ets, introdotto nel 2005, ha funzionato egregiamente, almeno da quando, nel 2013, ha cominciato a essere applicato più rigorosamente alle centrali energetiche, con l’eliminazione delle quote gratuite (che invece continuano a essere concesse generosamente alle industrie energivore). Qui la Commissione finora ha resistito bene, difendendo con determinazione dalle critiche questo meccanismo che si è dimostrato il più efficace per la decarbonizzazione. L’obiettivo previsto è di arrivare entro il 2030 a una riduzione delle emissioni del 62 per cento rispetto al 2005 per i settori interessati. «Dal 2005 a oggi, le emissioni delle industrie incluse nell’Ets sono diminuite del 39 per cento, mentre questi stessi settori hanno avuto una crescita del 71 per cento; quindi decarbonizzazione e crescita possono procedere parallelamente» ha sottolineato Ursula von der Leyen al vertice informale UE nel castello belga di Alden Biesen, il 12 febbraio.

Tuttavia, alcuni Paesi dell’UE e diversi comparti industriali (soprattutto chimico e siderurgico) chiedono varie modifiche all’Ets (l’Italia sollecita addirittura una sua “sospensione”,ma la richiesta è stata sostanzialmente ignorata dal Consiglio europeo del 19 marzo), e in particolare un rinvio della già prevista eliminazione progressiva (fino al 2034) delle quote di emissioni concesse ancora gratuitamente alle imprese energivore. La Commissione ha annunciato che presenterà una proposta di revisione entro il prossimo mese di luglio, e qualche nuova misura sarà proposta certamente, ma non si prevedono cambiamenti radicali, niente che possa essere definito, in questo caso, come una marcia indietro.

È previsto anche che il sistema delle quote di emissione venga esteso (con un meccanismo separato chiamato Ets2) ai fornitori di combustibili per il riscaldamento e al trasporto stradale. E qui una prima frenata c’è già stata: l’attuazione dell’Ets2, prevista inizialmente a partire dal 2027, è stata rimandata di un anno, al 2028. E non è affatto escluso che, avvicinandosi la scadenza, si prospetti un nuovo rinvio, come per il regolamento sulla deforestazione. Anche perché l’Ets2 comporterà sicuramente un rincaro dei carburanti imposto alle famiglie e alle imprese, che potrebbe provocare una forte protesta sociale, in una fase in cui la questione più importante da risolvere è come ridurre i prezzi dell’energia.

 

Lorenzo Consoli è corrispondente per l’UE a Bruxelles per l’agenzia di stampa italiana Askanews, dove si occupa di questioni europee con particolare attenzione all’economia, all’energia, alle politiche ambientali e alle problematiche istituzionali. È stato anche docente presso l’IHECS (Institut des Hautes Études en Communication Sociales) di Bruxelles, ed è stato eletto due volte presidente dell’Associazione Internazionale della Stampa di Bruxelles (API) dal 2006 al 2010.

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