Una delle problematiche ambientali più attuali è certamente l’ubicazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alle centrali eoliche e alle centrali solari fotovoltaiche.
Se da un lato il superamento
dell’utilizzo delle tradizionali fonti di origine fossile (idrocarburi, gas
naturale) sarà possibile, allo stato tecnologico attuale, solo mediante un
progressivo maggior ricorso all’energia prodotta da fonti realmente rinnovabili
(difficilmente così potrà considerarsi l’energia da biomassa, stante la pesante
deforestazione che attualmente ne
costituisce la base), d’altro canto dovrà esser incentivato e promosso il
fondamentale risparmio energetico, nonché – soprattutto – la salvaguardia e la
conservazione dei beni ambientali e di rilievo naturalistico.
In primo luogo, sono i piani
paesaggistici (artt. 135, 143 e ss. del decreto
legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) a poter disciplinare il territorio e a
indicare aree non idonee alla ubicazione di impianti di
produzione energetica da fonti rinnovabili, essendo strumenti di pianificazione
sovraordinati e immediatamente cogenti per qualsiasi altro piano di settore o
urbanistico-territoriale (art. 145, comma 3°, del decreto legislativo n.
42/2004 e s.m.i.).
Analogo effetto possono avere i piani
di gestione dei S.I.C., Z.P.S., Z.S.C. costituenti la Rete Natura 2000, ai sensi della direttiva
n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e
la flora e la direttiva
n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell’avifauna selvatica (l’art. 5, comma 1°,
lettera l, del D.M.
Ambiente 17 ottobre 2007 vieta la “realizzazione di
nuovi impianti eolici” nelle Z.P.S.).
La delega contenuta nell’art.
5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea)
sull’attuazione della direttiva
n. 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili prevede esplicitamente l’emanazione di una specifica “disciplina
per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per
l’installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto
delle esigenze di tutela del patrimonio culturale
e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita’
dell’aria e dei corpi idrici, nonche’ delle specifiche competenze dei Ministeri
per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, privilegiando l’utilizzo
di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e
parcheggi, e aree non utilizzabili per
altri scopi”.
Disciplina a oggi colpevolmente non
emanata, pur dovendo veder la luce con uno o più decreto del Ministro della
Transizione Ecologica entro il prossimo 15 giugno 2022 (art. 20 del decreto
legislativo n. 199/2021). Da allora, entro i successivi sei
mesi, ciascuna Regione e Provincia autonoma dovrà licenziare un conseguente
provvedimento di individuazione delle aree idonee e
delle aree non idonee.
Nell’attuale periodo temporale, sempre
ai sensi dell’art. 20 del decreto
legislativo n. 199/2021, con cui è stata recepita la direttiva
n. 2018/2001/UE in base alla legge delega n. 53/2021, i progetti relativi a
impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili sono esaminati sul piano
ambientale caso per caso sulla base della normativa vigente,
visto che “non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei
termini dei procedimenti di autorizzazione”, mentre sono considerate
immediatamente aree idonee
“a) i siti ove sono gia’ installati
impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica
non sostanziale ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto
legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica
individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non
recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale” (art. 20, comma 8°,
del decreto legislativo n. 199/2021).
Non hanno, quindi, vigenza i
provvedimenti con cui diverse Regioni avevano individuato aree non
idonee, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 12, comma 10°,
del decreto
legislativo n. 387/2003 e s.m.i. (per esempio, la Regione autonoma
della Sardegna con il Piano
energetico regionale della Sardegna 2015-2030 – Individuazione delle aree non
idonee all’installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, deliberazione Giunta
regionale n. 59/90 del 27 novembre 2020).
Al momento attuale, pertanto, è
necessaria una buona pianificazione paesaggistica (sono ancora troppo poche le
Regioni e le Province autonome che vi hanno compiutamente provveduto,
vds. Atto
ricognitivo MIC, nota DG ABAP prot. n. 42795 del 21 dicembre 2021) ovvero un buon piano
di gestione di un’area della Rete Natura 2000 e un corretto procedimento di
valutazione di impatto ambientale (artt. 20 e ss. del decreto
legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) per evitare scempi ambientali spesso
inutili e controproducenti.
Stefano Deliperi è il portavoce del
Gruppo d’Intervento Giuridico odv
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