L’associazione ecologista Gruppo
d’Intervento Giuridico (GrIG) ha inviato (28 giugno 2024) agli organi del
Ministero della Cultura una specifica richiesta di conclusione con la massima
sollecitudine delle procedure di imposizione del vincolo culturale (art. 10 e
ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) sui beni culturali
esistenti su terreni privati.
E’ fondamentale per un’efficace tutela
del territorio, perché la presenza di beni culturali di titolarità privata
tutelati con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n.
42/2004 e s.m.i.) costituisce garanzia per l’applicazione delle norme di
salvaguardia vigenti, in quanto si ricorda che l’art. 6, comma 1°, del decreto-legge n.
50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione
all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è
stata individuata una “fascia di rispetto … determinata
considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela (ambientale/paesaggistica
e/o culturale, n.d.r.) di sette chilometri per gli impianti eolici e di
un chilometro per gli impianti fotovoltaici”. Successivamente, con l’art. 47, comma 1°, del decreto-legge n.
13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, la fascia di tutela
è stata ridotta a “tre chilometri” per gli impianti eolici e a “cinquecento
metri” per gli impianti fotovoltaici.
Quindi, è vigente una fascia di rispetto
intorno ai beni ambientali e culturali di tre chilometri per l’installazione di
centrali eoliche e di cinquecento metri per centrali fotovoltaiche.
La recente giurisprudenza è stata molto
chiara in materia: bisogna tener presente che il bene culturale (es.
Nuraghe, Chiesa campestre, ecc.) presente in aree di titolarità privata
dev’essere formalmente oggetto di provvedimento di vincolo per poter esser
preso in considerazione (vds. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 29 maggio 2024,
n. 414), in quanto per il solo “patrimonio culturale di proprietà pubblica è
previsto un sistema di tutela che può definirsi reale in quanto vige una
presunzione di interesse storico ed artistico ai sensi del D.Lgs. n. 42 del
2004, art. 12, comma 1 (Cass. Civ., Sez. II, ord. 17 ottobre 2023, n. 28792)”.
Bisogna anche tener presente che “una volta esaurita la
fase di consultazione, il Ministero dell’Ambiente è tenuto a concludere l’iter
procedimentale entro termini precisi – che riguardano tanto l’adozione del
provvedimento finale quanto le fasi prodromiche- scaduti infruttuosamente i
quali dovrebbe attivarsi il potere sostitutivo” (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 3 giugno 2024,
n. 436), per cui i tantissimi procedimenti di valutazione d’impatto
ambientale (V.I.A.) attualmente in corso potrebbero esser conclusi
in tempi brevi.
La situazione attuale è decisamente
gravissima e non sarà, purtroppo, fermata dal
provvedimento legislativo attualmente in esame al Consiglio regionale sardo.
In Sardegna, le istanze di connessione di nuovi impianti presentate
a Terna s.p.a. (gestore della
rete elettrica nazionale) al 31 marzo 2024 risultavano complessivamente ben
809, pari a 57,67 GW di potenza, suddivisi in 524 richieste di impianti di
produzione energetica da fonte solare per 22,99 GW (39,87%), 254 richieste di
impianti di produzione energetica da fonte eolica a terra per 16,86 GW (29,23%)
e 31 richieste di impianti di produzione energetica da fonte eolica a
mare 17,82 GW (30,90%).
57,67 GW significa quasi 30 volte gli
impianti oggi esistenti in Sardegna, aventi una potenza complessiva di 1,93 GW
(i 1.926 MW esistenti, di cui 1.054 MW di energia eolica a terra + 872 di
energia solare fotovoltaica, dati Terna, 2021).
La Soprintendenza speciale per il
PNRR, dopo approfondite valutazioni, ha evidenziato in modo chiaro e netto: “nella
regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi
impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed
offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come
obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la
sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti
di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il
fabbisogno regionale previsto” (nota Sopr. PNRR prot. n. 27154 del 20
novembre 2023 e nota Sopr. PNRR prot. n. 51551 del 18 marzo 2024).
Qui siamo alla reale sostituzione
paesaggistica e culturale, alla sostituzione economico-sociale,
alla sostituzione identitaria.
Questa sciagura può
essere evitata anche con il vincolo di Nuraghi, Domus de Janas, Chiese
campestri, Tombe dei Giganti, ruderi minerari attualmente su terreni privati.
Ma si deve far presto.
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