La petizione Si all’energia rinnovabile, no alla speculazione energetica! si firma qui.
Alla
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
Al
Presidente del Consiglio Regionale
Ai
Capigruppo del Consiglio Regionale
Alla Giunta
Regionale
Alla
Commissione Industria del Consiglio regionale
Alla
Commissione Ambiente del Consiglio regionale
Oggetto: Posizione
del Comitato “Su Entu Nostu” e delle Associazioni sottoscrittrici su
transizione energetica e tutela del territorio – Inquadramento normativo e
tutela degli interessi della comunità regionale.
Il Comitato
e le Associazioni ambientaliste sottoscrittrici, con la presente memoria,
intendono render note le proprie in merito alla disciplina della transizione
energetica in Sardegna, alla luce del necessario coordinamento tra normativa
regionale, nazionale ed europea.
1. Gerarchia
delle fonti e necessaria coerenza normativa
L’approvazione
della Legge n. 4
del 15 gennaio 2026 rappresenta un passaggio estremamente
delicato nei rapporti tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna.
Di fatto,
questa norma riduce ulteriormente il potere decisionale e la discrezionalità
della nostra Regione, relegandola sempre più al ruolo di semplice esecutrice di
decisioni assunte altrove.
La legge
viene presentata come recepimento della direttiva
europea RED III (UE 2023/2413), ma nel farlo omette parti
fondamentali della direttiva stessa. In particolare vengono meno:
– il
principio della copianificazione con le autorità regionali e locali;
– il
coinvolgimento delle comunità nei processi decisionali, elemento essenziale per
garantire l’accettazione pubblica dei progetti energetici;
–
l’introduzione di limiti legati al fabbisogno energetico reale e alla capacità
della rete elettrica;
– una vera
razionalizzazione dell’infrastruttura elettrica basata sulla potenza
effettivamente installata e pianificata.
Non siamo
quindi di fronte soltanto a una questione tecnica. Qui vengono toccati
direttamente i diritti e le prerogative riconosciuti dallo Statuto speciale
della Sardegna, e viene messo in discussione uno dei principi fondamentali
dell’ordinamento costituzionale: quello della leale collaborazione tra Stato e
Regioni.
Il percorso
che ha portato all’approvazione della legge, infatti, non è stato accompagnato
da un reale confronto istituzionale. Non vi è stato alcun accordo preventivo in
sede di Conferenza Stato-Regioni, passaggio che sarebbe stato necessario
proprio per rispettare quel principio di leale collaborazione che la nostra
Costituzione richiede.
Per queste
ragioni riteniamo che la Regione Sardegna non possa limitarsi a prendere atto
di questa situazione.
Al
contrario, l’unica strada realmente coerente con la difesa delle nostre
prerogative è impugnare la Legge n. 4 del 15 gennaio 2026 davanti alla Corte
Costituzionale (art. 127
Cost.).
Solo
attraverso un ricorso formale sarà possibile chiedere un chiarimento definitivo
sul rispetto delle competenze regionali e ottenere il riconoscimento delle
prerogative che spettano alla Sardegna in virtù del proprio Statuto speciale.
Rinunciare a
questo passaggio significherebbe accettare, di fatto, una progressiva riduzione
dell’autonomia della nostra Regione.
Parallelamente,
esiste anche un altro strumento previsto dal nostro ordinamento democratico: il
referendum abrogativo previsto dall’articolo 75
della Costituzione.
Si tratta di
uno strumento che può essere promosso da almeno cinque consigli regionali
e che consentirebbe di rimettere ai cittadini la valutazione su una norma che
incide in modo così rilevante sulla governance energetica del
Paese e sui diritti dei territori.
Queste due
strade — l’impugnazione davanti alla Corte Costituzionale e l’attivazione dello
strumento referendario — non sono alternative, ma possono procedere in modo
parallelo, rafforzando la posizione istituzionale della Sardegna e la difesa
delle sue competenze.
Nel
frattempo, naturalmente, il Consiglio regionale dovrà continuare a operare nel
rispetto della gerarchia delle fonti e del quadro normativo vigente. Anche
la Legge
regionale sarda n. 20 del 2024 dovrà essere adeguata alla
sentenza della Corte Costituzionale, che ne ha disposto la parziale riscrittura
nel rispetto dei principi costituzionali e della corretta ripartizione delle
competenze tra Stato e Regione.
Ma proprio
per questo è necessario agire con chiarezza.
Difendere le
prerogative della Sardegna non significa creare conflitti istituzionali
inutili.
Significa,
al contrario, utilizzare tutti gli strumenti costituzionali disponibili per far
valere i diritti della nostra autonomia.
Ed è
esattamente questo che oggi voi siete chiamati a fare.
2.
Elaborazione di un Piano Strategico Sardo
Ai fini del
calcolo dei fabbisogni energetici è indispensabile l’elaborazione di un Piano
Strategico. Tale Piano deve includere i relativi Piani dei settori a maggior
consumo energetico: trasporti, industria, settore civile, agricoltura, servizi,
rifiuti, ecc; e le relative strategie di sviluppo, deve fare perno su
innovazione tecnologia e tradizione, laddove la salvaguardia e il rilancio di
attività, colture, pratiche e saperi tradizionali, con il supporto della
migliore innovazione tecnologica, offrano contributo per il mantenimento e
rafforzamento del nostro tessuto economico, sociale e ambientale
3.
Definizione del PEARS
Si ribadisce
la necessità della definizione immediata di un PEARS (Piano
Energetico Ambientale Regionale della Sardegna) quale documento
programmatico ufficiale idoneo a rappresentare:
– il
fabbisogno energetico attuale dell’Isola;
– il
fabbisogno energetico dell’Isola al 2030 e al 2050, con le diverse ipotesi
evolutive, quale risultato di un Piano Strategico e di un cronoprogramma di
transizione che rappresenti l’evoluzione del mix energetico a partire da quello
attuale
– il quadro
delle infrastrutture esistenti;
– la quota
di produzione destinata all’autoconsumo regionale;
–
l’eventuale eccedenza destinata all’esportazione.
– Il PEARS
deve riportare i piani di adeguamento e potenziamento dell’infrastruttura
elettrica incluse le reti di trasposto e distribuzione secondo quanto previsto
e concordato con gli attuali gestori.
Solo
attraverso un atto pianificatorio chiaro e formalizzato sarà possibile
garantire che le scelte energetiche siano proporzionate, sostenibili e coerenti
con il principio di tutela dell’interesse pubblico.
4.
Istituzione di un “Ufficio del piano” per supportare i comuni per l’adeguamento dei
Puc al PPR e offrire un servizio specialistico di opposizione e tutela legale
nei confronti delle imprese che imperversano indisturbate.
5. Gestione
pubblica di una quota parte dell’energia
Nel processo
di adeguamento della Legge Regionale n. 20, si propone di inserire una previsione
esplicita relativa alla quota parte di energia che la Regione Autonoma della
Sardegna intenderà gestire per finalità pubbliche.
Tale
previsione potrà trovare fondamento:
nell’art. 43 della
Costituzione, che consente la riserva o il trasferimento allo Stato
o ad enti pubblici di imprese che abbiano carattere di preminente interesse
generale;
nelle
competenze statutarie regionali in materia di energia e governo del territorio.
Si ritiene
necessario affermare un principio politico e giuridico chiaro: l’energia non
può essere ridotta a mera materia di iniziativa privatistica, ma deve essere
ricondotta alla sua natura di bene strategico essenziale per la collettività.
6. Obblighi
derivanti dal diritto europeo
Il quadro
normativo regionale deve altresì tenere conto degli obblighi derivanti dal
diritto dell’Unione europea.
a) RED III e
recepimento nazionale
La Direttiva
europea sulle energie rinnovabili (c.d. RED III) impone agli Stati membri
l’adeguamento mediante legge di recepimento. Il recente decreto-legge nazionale
di gennaio, adottato in attuazione di tale direttiva, vincola l’ordinamento
interno e costituisce parametro di riferimento anche per la normativa
regionale.
La
pianificazione energetica della Sardegna dovrà pertanto:
garantire il
raggiungimento degli obiettivi di produzione da fonti rinnovabili;
individuare
aree idonee e non idonee in modo coerente con i criteri europei;
assicurare
il rispetto dei principi di proporzionalità, sostenibilità e tutela ambientale.
b)
Regolamento europeo sul ripristino della natura
Occorre
inoltre adeguarsi al Regolamento europeo sul ripristino dei suoli e degli
ecosistemi compromessi (Nature
Restoration Law), che impone agli Stati membri obblighi
stringenti in materia di recupero ambientale.
La
localizzazione di impianti energetici non può prescindere:
– dalla
tutela dei suoli agricoli produttivi;
– dal
recupero delle aree degradate;
– dalla
salvaguardia degli ecosistemi vulnerabili.
La
transizione energetica non può tradursi in un nuovo consumo irreversibile di
suolo né in una compromissione degli equilibri ambientali già fragili del
territorio sardo.
La nuova
legge sulle aree idonee dovrà, pertanto, tenere conto di quanto di seguito
esposto:
– Limiti di
rete e installazione di potenza commisurata alla totale pianificata
Come
previsto dall’Articolo 15 ter della direttiva UE 2023/2413
(RED III), “Mappatura delle zone necessarie per i contributi nazionali
all’obiettivo complessivo dell’Unione di energia rinnovabile per il 2030”, Gli
Stati membri devono garantire che tali zone, compresi gli impianti di
produzione di energia rinnovabile esistenti, e i meccanismi di cooperazione
siano commisurati alle traiettorie stimate e alla potenza totale installata
pianificata delle tecnologie per le energie rinnovabili stabilite nei piani
nazionali per l’energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del
regolamento (UE) 2018/1999.
Inoltre,
come previsto al paragrafo 2: “Ai fini dell’individuazione delle zone di cui
al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto in particolare:
c) della
disponibilità di infrastrutture energetiche pertinenti, tra cui reti, impianti
di stoccaggio e altri strumenti di flessibilità, o della possibilità di creare
o migliorare tali infrastrutture di rete e impianti di stoccaggio.”
Ciò a
significare che, oltre la soglia determinata dai valori di potenza installata
previsti per ogni singola tecnologia e complessiva e degli ovvi limiti di rete,
non possono essere concesse ulteriori autorizzazioni.
–
Informazione e Formazione
Come
previsto dall’Art. 16 cap. 7 della direttiva UE 2023/2413, gli Stati membri
devono fornire risorse adeguate per garantire personale qualificato, il
miglioramento delle competenze e la riqualificazione delle loro autorità
competenti. Gli Stati membri devono assistere le autorità regionali e locali al
fine di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni.
Come
previsto dall’Art. 18 cap. 6 della direttiva UE 2023/2413 (RED III)
Devono
essere elaborati dei “programmi adeguati d’informazione, sensibilizzazione,
orientamento o formazione al fine di informare i cittadini sulle modalità di
esercizio dei loro diritti in quanto clienti attivi e sui benefici e sugli
aspetti pratici, compresi gli aspetti tecnici e finanziari, dello sviluppo e
dell’impiego di energia da fonti rinnovabili, incluso l’autoconsumo di energia
rinnovabile o l’utilizzo nell’ambito delle comunità di energia
rinnovabile”
Laddove non
sia lo Stato italiano ad adempiere ai suoi obblighi, è indispensabile che sia
la Regione a intervenire con fondi e strutture proprie ai fini della tutela
della Sardegna e degli interessi della comunità sarda.
7.Direttiva
(UE) 2023/1791
I piani
dovranno necessariamente tener conto della direttiva
(UE) 2023/1791 la quale introduce disposizioni molto chiare e
stringenti per quanto riguarda la progressiva eliminazione degli incentivi ai
combustibili fossili, con l’obiettivo di allineare i consumi energetici agli
obiettivi climatici europei.
La direttiva
già dal 1° Gennaio 2024 ha imposto lo stop alla “Contabilizzazione” dei
Risparmi da Fossili e dal 1° Gennaio 2026 vieta l’istituzione di nuovi regimi
di incentivazione che finanzino l’installazione di sistemi di riscaldamento e
raffrescamento che utilizzano la combustione diretta di combustibili fossili.
8. Piano di
metanizzazione
In questo
senso e anche alla luce della recente guerra innescata da Israele e Stati Uniti
contro l’Iran, la quale fa seguito all’altra più datata tra Russia e Ucraina,
appare ancora più incomprensibile la scelta di investire sulla realizzazione di
un’infrastruttura per il metano. Oltre a non avere numeri a giustificazione di
simile decisione, questo progetto va in netto contrasto con i piani di
decarbonizzazione dell’isola, è un evidente controsenso rispetto agli obiettivi
di potenza rinnovabile installata – anch’essi mai giustificati – e si scontra
con i dati di elettrificazione dei consumi i quali vedono l’isola già da tempo
avanti rispetto alle altre regioni del Continente proprio in virtù della
mancata metanizzazione.
9.
Impugnazione della Legge n. 4/2026
Si ribadisce
la richiesta di valutare l’impugnazione della Legge n. 4/2026 dinanzi alla
Corte Costituzionale, laddove emergano profili di lesione delle competenze
statutarie regionali o di compressione dell’autonomia speciale della Sardegna.
Tra le
violazioni da noi rilevate vi sono quelle di seguito elencate:
– Mancato
coordinamento nella mappatura delle aree tra tutte le autorità e gli enti
pertinenti a livello nazionale, regionale e locale, compresi gli operatori di
rete, come previsto dall’Articolo 15 ter della direttiva UE
2023/2413. Vedi uso dei terreni agricoli in particolare per il fotovoltaico a
terra.
– Mancata
verifica della Compatibilità dei progetti in materia di energia rinnovabile con
gli usi preesistenti delle zone individuate, e mancata verifica della
commisurazione di tali zone, compresi gli impianti di produzione di energia
rinnovabile esistenti, e i meccanismi di cooperazione, alle traiettorie stimate
e alla potenza totale installata pianificata delle tecnologie per le energie
rinnovabili stabilite nei piani nazionali per l’energia e il clima presentati a
norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999
– Omesse
promozione e sostegno da parte dello Stato italiano delle azioni di sviluppo
nazionali e regionali in tali settori, incoraggiare lo scambio di migliori
prassi tra iniziative di sviluppo locali e regionali in materia di produzione
di energia da fonti rinnovabili e potenziare la fornitura di assistenza tecnica
e programmi di formazione, per rafforzare le competenze in ambito normativo,
tecnico e finanziario, come indicato al punto 61 pagg. 9 e 10 della direttiva
UE 2023/2413.
– Violazione
della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali alla giustizia in materia ambientale, in
particolare quale attuata dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio come indicato al punto 125 pag. 19 della direttiva UE 2023/2413.
– Mancata
valutazione ambientale strategica (VAS) a norma della direttiva 2001/42/CE e,
se del caso, di una valutazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della
direttiva 92/43/CEE” per le zone di accelerazione, come previsto dall’Art.
15 quater della direttiva UE 2023/2413;
– Violazione
dell’Articolo 15 quinquies della direttiva UE 2023/2413 (RED
III) sulla Partecipazione del pubblico e sull’accettazione pubblica dei
progetti, che così recita:
1. Gli Stati
membri garantiscono la partecipazione del pubblico ai piani che designano le
zone di accelerazione delle energie rinnovabili di cui all’articolo 15 quater,
paragrafo 1, primo comma, conformemente all’articolo 6 della direttiva
2001/42/CE, anche individuando il pubblico interessato o che
potrebbe essere interessato.
2. Gli Stati
membri promuovono l’accettazione pubblica dei progetti in materia di energia
rinnovabile mediante la partecipazione diretta e indiretta delle comunità
locali a tali progetti.
10. Da
Questione Sarda a Questione meridionale
Si propone
infine di attivare immediatamente un’interlocuzione con le Regioni del Sud, al
fine di trasformare la cosiddetta “Questione Sarda” in una più ampia Questione
meridionale in materia energetica.
In tale
prospettiva, si valuti la promozione – con almeno altri quattro Consigli
Regionali – di un referendum abrogativo della Legge n. 4/2026, così da riaprire
democraticamente il confronto sulle regole di codecisione di un processo
strategico quale la transizione energetica.
Conclusioni
Il Comitato
e le Associazioni ambientaliste sottoscrittrici ritiengono che:
la normativa
regionale debba essere pienamente coerente con la Legge n. 4/2026;
la Legge
Regionale n. 20 debba essere adeguata alla pronuncia della Corte
Costituzionale;
l’ordinamento
regionale debba conformarsi agli obblighi derivanti dalla RED III e dal
Regolamento europeo sul ripristino della natura;
la
pianificazione energetica debba fondarsi su un PEARS aggiornato e formalmente
adottato;
sia
necessario garantire una quota di gestione pubblica dell’energia quale
strumento di tutela dell’interesse collettivo.
Questi
passaggi rappresentano condizioni essenziali per assicurare una tutela
concreta, efficace e costituzionalmente orientata degli interessi del popolo
sardo.
Distinti saluti
Comitato contro la speculazione
energetica Su Entu Nostu
Italia Nostra Sardegna
ISDE Medici per L’Ambiente-sezione
Sardegna
USB Sardegna
Gruppo di Intervento Giuridico
(GrIG)
LIPU Sardegna
Comitato contro la speculazione
energetica Nuraxino
Comitato contro la speculazione
energetica Montiferru
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