La Corte ha
depositato tre pronunce in materia di legittimità costituzionale dell’obbligo
'vaccinale'. Un'incredibile arrampicata sugli specchi con enunciazioni
imbarazzanti per qualsiasi giurista
La Corte
Costituzionale in data 9 febbraio 2023 ha depositato tre pronunce in materia di
legittimità costituzionale dell’obbligo “vaccinale” anti Sars-Cov-2 di cui al
D.L. 44/2021.
È difficile
riassumerne il contenuto in poche righe ed “a caldo”, perché ogni singola riga
è ricca di enunciazioni in punto di fatto e di diritto così sorprendenti al
punto tale che qualsiasi giurista, favorevole o meno all’inoculazione di tale
prodotto, dovrebbe chiedersi se tutto ciò che ha faticosamente studiato è reale
o meno.
L’arrampicata
sugli specchi inizia con la pronuncia n. 14 relativa alla compatibilità
dell’obbligo con numerose disposizioni della Carta costituzionale, fra cui gli
artt. 32 e 34, nonché con la disciplina del consenso informato ex L. 219/2017.
Cosa dice la
Consulta? È semplice: va tutto bene!
È
inammissibile, così sancisce, la questione di legittimità in relazione agli
artt. 3, 4, 33, 34 e 97 Cost., mentre sono infondate le questioni di
legittimità relative all’art. 32 Cost. nonché alla L. 219/2017.
L’obbligo
imposto ai sanitari ex
D.L. 44/21, pena la sospensione dall’attività lavorativa nonché della
retribuzione, è proporzionato e ragionevole. Il
Legislatore ha agito sulla base delle conoscenze medico-scientifiche di quel
momento storico (sicuri?), ove quel trattamento sanitario era l’unica soluzione
(ah sì?) per fermare la diffusione del virus. Il lavoratore aveva facoltà di
scegliere se sottoporsi a tale trattamento sanitario e quindi conservare il
posto di lavoro, oppure se non adempiere e rimanere senza retribuzione: se ha
scelto di non “vaccinarsi”, cosa pretende adesso?
Questi prodotti sono efficaci e sicuri:
lo dicono addirittura ISS, AIFA e Ministero della Salute! E l’accadimento di
un effetto avverso è da attribuirsi al caso fortuito (sarà
colpa della potatura o della pizza?) e deve essere ricondotto alla situazione
individuale. D’altra parte, la Consulta si dichiara bene consapevole che
qualsiasi trattamento sanitario può comportare il verificarsi di un evento
avverso (davvero??), e in virtù della solidarietà fra consociati l’operatore
sanitario che non vi si è sottoposto ha sbagliato…
Come era
prevedibile la Consulta ha disposto che i noti parametri di
compatibilità dell’obbligo di un trattamento sanitario con l’art. 32 Cost. erano
stati dalla stessa dettati (si vedano le pronunce n. 307/90, n. 258/94 e n.
5/2018) in momenti ordinari, normali, e pertanto devono essere necessariamente
adeguati poiché qui siamo di fronte ad un contesto emergenziale, addirittura
pandemico.
Infatti gli
eventi avversi sono così pochi e di gravità rara (vi è sicuramente un qualche
evento più grave di una paralisi o del decesso…) in proporzione al numero di
cittadini che si sono “vaccinati”, che possono dirsi rispettati quei criteri
dettati dalla Giurisprudenza della Consulta!
E poi se
capita per caso fortuito un evento avverso c’è l’indennizzo!
Ma sostiene
che sia stata rispettata anche la normativa sul consenso informato perché
l’operatore sanitario che si reca a farsi inoculare tale prodotto, prima di
procedere, legge e firma il modulo… Non importa se le informazioni non sono
attuali, aggiornate e specifiche come la Legge ha sempre richiesto:
l’importante è che firmi, sotto la propria responsabilità, il modulo che la
stessa Giurisprudenza di Cassazione ha sempre sancito non essere da sé solo
sufficiente ai fini della formazione di un consenso libero ed informato…
Ma non si
ravvede una incongruenza ed illogicità fra
trattamento obbligatorio e sottoscrizione del consenso “libero” ed informato?
Non è dato sapere…
Gli esami
prevaccinali? Non sono mai stati fatti prima con gli altri vaccini e quindi
perché farli adesso?
Il triage non
viene eseguito dal Medico di Medicina Generale? Non è previsto come
obbligatorio e quindi non perdiamo tempo su questioni inutili…
Il
monitoraggio? Ci pensa il Ministero della Salute e quindi va benissimo così…
Insomma, va
tutto bene.
Ma è nella
pronuncia n. 15 che la Consulta dà il meglio di sé: qui decide in merito alla
legittimità costituzionale dell’obbligo ex D.L. 44/21 in riferimento alla mancata
previsione di un assegno alimentare a beneficio degli operatori
sanitari che decidono di non adempiere.
Che non si
dica che questi sono prodotti sperimentali! E guai a dire che non
migliorano o non preservano lo stato di salute proprio ed altrui! Ma
soprattutto, posto che hanno consentito di limitare la diffusione del virus
nonché di contrarre la malattia grave (davvero?), il sanitario che decide di
non adempiere lo fa nella consapevolezza di costituire un rischio per
l’ambiente di lavoro (veramente?) e quindi non può pretendere che il datore di
lavoro, che giustamente lo ha sospeso e gli ha tolto il pane sotto ai denti per
sé e per la sua famiglia, sostenga pure il peso di corrispondergli un assegno
familiare.
Ed a pagina
29 si legge la parte più creativa:
“La scelta
si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre
la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini. La stessa
circostanza, evidenziata dal rimettente, che il Ministero della salute abbia
dichiarato «tassativamente falsa l’affermazione secondo cui se ho fatto il
vaccino contro SARS-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso
ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l’infezione agli altri», non vale
ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere, per le diverse
categorie degli operatori sanitari, l’obbligo vaccinale, ma solo a rendere
consapevoli i soggetti vaccinati della inevitabile impossibilità di restare del
tutto immuni dalla malattia e, ancora prima, dal contagio. Invero,
l’affermazione che un vaccino sia efficace solo se esso produca una
immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non
può ritenersi sorretta da un’adeguata dimostrazione scientifica; dall’altro,
non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima
circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una
significativa riduzione di quella circolazione, con ricadute tanto più
apprezzabili in ambienti o in luoghi destinati ad ospitare persone fragili o,
comunque, bisognose di assistenza”.
E poi il
sacrificio chiesto al sanitario non era poi così grave perché l’obbligo
comunque era in vigore solo fino al 31/12/2021 e quindi era un sacrificio solo
temporaneo.
Insomma caro
sanitario sospeso… anche se l’assegno alimentare viene concesso a coloro che
sono stati condannati ex art. 416 bis c.p., non sappiamo se per la
Consulta tu lo meriti. Il lato positivo è che la dichiarazione di
inammissibilità di tale questione fa rivivere l’orientamento di diversi
Tribunali ordinari ed amministrativi che hanno concesso tale istituto ai
sanitari sospesi ex D.L. 44/21.
Infine la
pronuncia n. 16: la mancata previsione nel D.L. 44/21 della facoltà per alcuni
operatori sanitari, quali gli Psicologi, di lavorare da remoto senza andare
incontro alla sospensione se non inoculati, viola la Costituzione?
Non lo
sappiamo… perché il Tar Lombardia che ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale non aveva giurisdizione. Richiamando quindi le Sezioni Unite
della Suprema Corte che hanno di recente stabilito la cognizione del Giudice
ordinario nelle controversie relative a diritti soggettivi (nella specie il
diritto al lavoro), stante la carenza di giurisdizione del Tar Lombardia, viene
tutto dichiarato inammissibile.
Affermando
quindi l’efficacia e la sicurezza di tali prodotti (sulla base di cosa non è
dato sapere…) verrà da sé che coloro che hanno così deciso continuino, per
coerenza e per dare il buon esempio, a fidarsi delle istituzioni e
della loro “scienza”, e quindi ci aspettiamo che proseguano con gli
ulteriori richiami che verranno consigliati, per il bene della
salute propria e di tutta la collettività, in nome di una fantomatica
solidarietà sociale che va tanto di moda ma che ormai è stata falsata e
stravolta.
Ognuno
risponde sempre delle proprie azioni e delle proprie parole… ma l’importante è
il festival di Sanremo e che il popolino sia contento di sentire un comico che
nella più completa ipocrisia, e pagato con i nostri soldi, parla di quanto sono
belle le libertà costituzionali alla presenza di quelle istituzioni che le
hanno violate per tre anni (almeno).
Ma
ricordiamoci di una cosa, la più importante… la luce vince… sempre!
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