La sentenza. Chi minaccia licenziamenti per imporre orari più lunghi e/o meno salario è un “estorsore” e rischia 10 anni di carcere
Giorgia Meloni, bontà sua, come ogni 1° maggio si appresta a regalarci un nuovo decreto Lavoro: questo del 2026, a stare alle anticipazioni, sarà anche più inutile dei precedenti (vedi il pezzo a destra). L’atteggiamento del governo nei confronti del “fondamento della Repubblica”, d’altra parte, è ben riassunto dalla sua rinuncia ad esercitare la delega per migliorare la retribuzione e la contrattazione collettiva: l’unica idea di Meloni e soci in proposito è la concessione di qualche sgravio per salario secondario e welfare aziendale, roba che aumenta un po’ il netto in busta paga a danno della futura pensione e dei conti dell’Inps.
In un
panorama disperante, e d’altra parte non da oggi e non dall’altroieri, è forse
il caso di far notare – ai lettori, al governo e all’opposizione – che persino
in materia di lavoro è stata la magistratura negli ultimi anni a supplire
all’assenza della politica avendo in mano solo la Costituzione e il codice
penale, adattando leggi vecchie e nuove all’odierno contesto di povertà
lavorativa e sfruttamento diffuso: una supplenza che alcune recentissime
sentenze penali della Cassazione potrebbero rendere ancor più cogente, perché
forniscono una nuova ed efficace arma a sindacati, ispettori del lavoro, avvocati
e chiunque altro si occupi di tutelare dalla ferocia del mercato i lavoratori
meno garantiti.
Citeremo qui
solo di sfuggita
le giustamente famose inchieste per sfruttamento e caporalato del pm di Milano
Paolo Storari nei settori della logistica, della moda, della grande
distribuzione e, ovviamente, del delivery: sequestri e
commissariamenti delle case madri (e non delle scatole vuote societarie che
assumevano i lavoratori) alla fine del 2025 avevano portato a 50mila assunzioni
regolari e incassi per l’erario da 600 milioni di euro su tasse e contributi
evasi. Ottimi risultati, ancorché – nonostante le inchieste abbiano più volte
passato il vaglio della Suprema Corte – non paiano aver “ispirato” il lavoro
dei colleghi in altre parti della penisola, dove anzi a volte si mettono
persino sotto processo sindacalisti e lavoratori troppo conflittuali…
La novità di
queste settimane però, come detto, sono alcune sentenze penali della
Cassazione. La prima degna di rilievo riguarda proprio il perimetro di
applicazione della legge sul caporalato del 2016, quella alla base delle
inchieste milanesi: pensata per l’agricoltura e l’industria, gli ermellini ne
hanno ormai esteso l’applicazione a tutto il settore dei servizi (tre quarti
degli occupati totali) pur con un caveat. Scrivono i giudici: la legge sul
caporalato trova “applicazione, per la collocazione della norma e per il dato
semantico del termine manodopera, in tutti i casi di utilizzazione,
assunzione o impiego di prestatori d’opera che, indipendentemente dall’ambito
economico (e quindi anche nel cosiddetto terziario, ovvero in quell’ambito
economico che eroga servizi anziché produrre beni materiali) svolgano
un’attività di lavoro subordinato prevalentemente manuale”. Ristorazione,
commercio, turismo: milioni di lavoratori sono ora tutelati da questa
definizione.
La stessa
sentenza, che ribadisce un orientamento presente pure in altre pronunce,
stabilisce anche un’altra cosa importante: il pagamento di stipendi da fame non
è solo un illecito civile, ma può integrare il reato di sfruttamento previsto
dalla legge del 2016. La Corte l’ha stabilito sul caso di alcuni lavoratori di
una stazione di servizio carburanti: poche centinaia di euro di stipendio,
orari più lunghi di quelli contrattuali, straordinari e festivi non pagati, tredicesima
e quattordicesima retrocesse al datore di lavoro. Per la Cassazione, l’impresa
ha approfittato dello “stato di bisogno” di quei dipendenti, commettendo quindi
il reato previsto dalla legge sul caporalato: “Questa Corte ha già chiarito
come, ai fini dell’integrazione del reato di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non vada inteso
nel senso di uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto
qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà,
anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e indurla ad
accettare condizioni particolarmente svantaggiose”.
La novità
più rilevante, però, è
forse ancora un’altra: “Qualora il datore di lavoro prospetti al dipendente la
perdita dell’occupazione ove non accetti condizioni deteriori rispetto a quanto
dovuto e da ciò derivi, per il primo, un ingiusto profitto, si configura il
delitto di estorsione”. Una situazione di violenza, anche implicita, in cui si
sono trovati milioni di lavoratori e che da oggi può non essere più roba da
giudice del lavoro, ma da pubblico ministero e per un reato procedibile
d’ufficio (magari su input dell’ispettorato del lavoro o per altra via), i cui
dieci anni di pena massima sono un deterrente assai più efficace di sanzioni
amministrative spesso inferiori all’ingiusto profitto di cui parla la Suprema
Corte.
Anche sui
salari da fame la giurisprudenza, civile in questo caso, è assai più avanti
della politica, ancorché assai meno effettuale e minacciosa per gli sfruttatori
di quella penale. Fin dal 2023 la Cassazione ha stabilito che non basta nemmeno
nascondersi dietro un Contratto nazionale, magari “pirata”, per poter pagare
una miseria e che il giudice ha il dovere di quantificare, di volta in volta, un
minimo adeguato. Glielo impone la direttiva Ue del 2022 sui “salari adeguati” e
soprattutto l’articolo 36 della Costituzione, che garantisce al lavoratore due
diritti distinti, ma integrati: una retribuzione “proporzionata” al lavoro
svolto e “sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e
dignitosa”. Non è il prezzo di mercato, per la Carta, a guidare quello del
lavoro.
Ma come
determinare quel minimo? La giurisprudenza ha lavorato su varie soglie
giudicate invalicabili: da quella di povertà Istat all’importo della Naspi,
della cassa integrazione o del Reddito di cittadinanza, dai minimi garantiti da
altri Ccnl applicabili al caso specifico al rapporto tra salario minimo lordo e
il 60% di quello mediano. Queste “indicazioni giuridiche”, scriveva la Corte
tre anni fa, “interpellano gli agenti datoriali” (le imprese) e “si rivolgono
inoltre al legislatore, che deve operare politiche di sostegno al reddito in
funzione della promozione individuale e sociale dei lavoratori”. Tre decreti 1°
maggio dopo pare che il legislatore non abbia capito…
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