lunedì 27 aprile 2026

La Cassazione “sindacalista”: svolta penale sugli sfruttatori - Marco Palombi

La sentenza. Chi minaccia licenziamenti per imporre orari più lunghi e/o meno salario è un “estorsore” e rischia 10 anni di carcere

Giorgia Meloni, bontà sua, come ogni 1° maggio si appresta a regalarci un nuovo decreto Lavoro: questo del 2026, a stare alle anticipazioni, sarà anche più inutile dei precedenti (vedi il pezzo a destra). L’atteggiamento del governo nei confronti del “fondamento della Repubblica”, d’altra parte, è ben riassunto dalla sua rinuncia ad esercitare la delega per migliorare la retribuzione e la contrattazione collettiva: l’unica idea di Meloni e soci in proposito è la concessione di qualche sgravio per salario secondario e welfare aziendale, roba che aumenta un po’ il netto in busta paga a danno della futura pensione e dei conti dell’Inps.

In un panorama disperante, e d’altra parte non da oggi e non dall’altroieri, è forse il caso di far notare – ai lettori, al governo e all’opposizione – che persino in materia di lavoro è stata la magistratura negli ultimi anni a supplire all’assenza della politica avendo in mano solo la Costituzione e il codice penale, adattando leggi vecchie e nuove all’odierno contesto di povertà lavorativa e sfruttamento diffuso: una supplenza che alcune recentissime sentenze penali della Cassazione potrebbero rendere ancor più cogente, perché forniscono una nuova ed efficace arma a sindacati, ispettori del lavoro, avvocati e chiunque altro si occupi di tutelare dalla ferocia del mercato i lavoratori meno garantiti.

Citeremo qui solo di sfuggita le giustamente famose inchieste per sfruttamento e caporalato del pm di Milano Paolo Storari nei settori della logistica, della moda, della grande distribuzione e, ovviamente, del delivery: sequestri e commissariamenti delle case madri (e non delle scatole vuote societarie che assumevano i lavoratori) alla fine del 2025 avevano portato a 50mila assunzioni regolari e incassi per l’erario da 600 milioni di euro su tasse e contributi evasi. Ottimi risultati, ancorché – nonostante le inchieste abbiano più volte passato il vaglio della Suprema Corte – non paiano aver “ispirato” il lavoro dei colleghi in altre parti della penisola, dove anzi a volte si mettono persino sotto processo sindacalisti e lavoratori troppo conflittuali…

La novità di queste settimane però, come detto, sono alcune sentenze penali della Cassazione. La prima degna di rilievo riguarda proprio il perimetro di applicazione della legge sul caporalato del 2016, quella alla base delle inchieste milanesi: pensata per l’agricoltura e l’industria, gli ermellini ne hanno ormai esteso l’applicazione a tutto il settore dei servizi (tre quarti degli occupati totali) pur con un caveat. Scrivono i giudici: la legge sul caporalato trova “applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, in tutti i casi di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d’opera che, indipendentemente dall’ambito economico (e quindi anche nel cosiddetto terziario, ovvero in quell’ambito economico che eroga servizi anziché produrre beni materiali) svolgano un’attività di lavoro subordinato prevalentemente manuale”. Ristorazione, commercio, turismo: milioni di lavoratori sono ora tutelati da questa definizione.

La stessa sentenza, che ribadisce un orientamento presente pure in altre pronunce, stabilisce anche un’altra cosa importante: il pagamento di stipendi da fame non è solo un illecito civile, ma può integrare il reato di sfruttamento previsto dalla legge del 2016. La Corte l’ha stabilito sul caso di alcuni lavoratori di una stazione di servizio carburanti: poche centinaia di euro di stipendio, orari più lunghi di quelli contrattuali, straordinari e festivi non pagati, tredicesima e quattordicesima retrocesse al datore di lavoro. Per la Cassazione, l’impresa ha approfittato dello “stato di bisogno” di quei dipendenti, commettendo quindi il reato previsto dalla legge sul caporalato: “Questa Corte ha già chiarito come, ai fini dell’integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non vada inteso nel senso di uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose”.

La novità più rilevante, però, è forse ancora un’altra: “Qualora il datore di lavoro prospetti al dipendente la perdita dell’occupazione ove non accetti condizioni deteriori rispetto a quanto dovuto e da ciò derivi, per il primo, un ingiusto profitto, si configura il delitto di estorsione”. Una situazione di violenza, anche implicita, in cui si sono trovati milioni di lavoratori e che da oggi può non essere più roba da giudice del lavoro, ma da pubblico ministero e per un reato procedibile d’ufficio (magari su input dell’ispettorato del lavoro o per altra via), i cui dieci anni di pena massima sono un deterrente assai più efficace di sanzioni amministrative spesso inferiori all’ingiusto profitto di cui parla la Suprema Corte.

Anche sui salari da fame la giurisprudenza, civile in questo caso, è assai più avanti della politica, ancorché assai meno effettuale e minacciosa per gli sfruttatori di quella penale. Fin dal 2023 la Cassazione ha stabilito che non basta nemmeno nascondersi dietro un Contratto nazionale, magari “pirata”, per poter pagare una miseria e che il giudice ha il dovere di quantificare, di volta in volta, un minimo adeguato. Glielo impone la direttiva Ue del 2022 sui “salari adeguati” e soprattutto l’articolo 36 della Costituzione, che garantisce al lavoratore due diritti distinti, ma integrati: una retribuzione “proporzionata” al lavoro svolto e “sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Non è il prezzo di mercato, per la Carta, a guidare quello del lavoro.

Ma come determinare quel minimo? La giurisprudenza ha lavorato su varie soglie giudicate invalicabili: da quella di povertà Istat all’importo della Naspi, della cassa integrazione o del Reddito di cittadinanza, dai minimi garantiti da altri Ccnl applicabili al caso specifico al rapporto tra salario minimo lordo e il 60% di quello mediano. Queste “indicazioni giuridiche”, scriveva la Corte tre anni fa, “interpellano gli agenti datoriali” (le imprese) e “si rivolgono inoltre al legislatore, che deve operare politiche di sostegno al reddito in funzione della promozione individuale e sociale dei lavoratori”. Tre decreti 1° maggio dopo pare che il legislatore non abbia capito…

da qui

Nessun commento:

Posta un commento