La recentissima sentenza Corte cost. 16 dicembre 2025, n. 184 ha delineato la ripartizione delle competenze riguardo l’ubicazione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili, dichiarando illegittime varie parti della legge regionale Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 di individuazione delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili, accogliendo in gran parte il ricorso governativo n. 8 del 2025 che ne chiedeva la declaratoria di illegittimità costituzionale (art. 127 Cost.) per contestata violazione delle competenze esclusive statali in tema di energia e ambiente.
E’ ben noto,
infatti, che la giurisprudenza costituzionale sia estremamente chiara
nell’attribuire allo Stato l’emanazione dei principi fondamentali della materia
“energia”, fra cui le disposizioni in materia di individuazione di aree idonee
e non idonee per l’ubicazione degli impianti, la predisposizione di
un’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dei medesimi impianti,
previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni – Province autonome
(vds. sentenza Corte cost. n. 27/2023; sentenza Corte cost. n. 11/2022; sentenza Corte cost. n. 177/2021; sentenza Corte cost. n. 106/2020) e l’abbia
in precedenza ribadito con la sentenza Corte cost. n. 28 dell’11 marzo 2025 che
aveva dichiarato illegittima la legge regionale Sardegna n. 5/2024,
contenente la moratoria temporanea degli impianti produttivi di energia da
fonti rinnovabili in palese contrasto con l’art. 20, comma 6°, del decreto legislativo n. 199/2021,
secondo cui “nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono
essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di
autorizzazione”.
La Corte ha
ricordato ancora che la qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi
in un automatico divieto di installazione degli impianti produttivi di energia
da fonti rinnovabili (vds. Corte cost. n. 134/2025), ma ha l’effetto
conseguenziale di negare l’accesso ai procedimenti autorizzatori semplificati
previsti dal legislatore statale per velocizzare la diffusione delle fonti
rinnovabili nelle aree invece definite idonee.
E basterebbe
questo per accantonare la proposta di legge popolare denominata Pratobello ’24,
contenente addirittura (art. 3) una moratoria sine die.
Ma allora
non vi sarebbero freni al dilagare alla speculazione energetica in
stile Far West che sta ponendo in pericolo i valori
ambientali, naturalistici, storico-culturali e identitari dell’Isola senza nemmeno risolvere il problema
della decarbonizzazione e consentire il raggiungimento degli obiettivi in
materia fissati a livello nazionale ed europeo?
No, non è
così.
Rimarrebbero,
in ogni caso, applicabili le altre discipline di salvaguardia del territorio.
In primo
luogo, è bene ricordare che in Sardegna fin dall’entrata in vigore del piano paesaggistico regionale (P.P.R.
– 1° stralcio costiero, esecutivo con D.P.RAS n. 82 del 7 settembre 2006), “negli
ambiti di paesaggio costieri … è comunque vietata la realizzazione di
centrali eoliche e di trasporto di energia di superficie” (art.
112 delle N.T.A.). E tale divieto è confermato
dal decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (art.
2, comma 4°, lettera m).
Inoltre,
trovano applicazione i vincoli temporanei vigenti fino all’adozione delle norme
d’individuazione delle aree idonee e inidonee all’ubicazione di impianti
produttivi di energia da fonti rinnovabili: l’art. 6, comma
1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni
nella legge n. 91/2022, in relazione all’installazione di impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili ha individuato una “fascia di
rispetto … determinata considerando una distanza dal perimetro di beni
sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un
chilometro per gli impianti fotovoltaici”. Successivamente, con l’art. 47,
comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e
integrazioni nella legge n. 41/2023, la fascia di tutela è stata
ridotta a “tre chilometri” per gli impianti eolici e a “cinquecento
metri” per gli impianti fotovoltaici.
Tali fasce
di rispetto sono state confermate dal decreto-legge
21 novembre 2025, n. 175 (art. 2, comma 4°,
lettera m).
Si tratta di
fasce di rispetto dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale
(artt. 10 e ss. del decreto
legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e/o con vincolo
paesaggistico/ambientale (artt. 136 e ss. e 142 del decreto
legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), per cui è fondamentale, per
esempio, l’incremento
dei provvedimenti di vincolo culturale da parte del Ministero
della Cultura in presenza di beni di proprietà privata (vds. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 29 maggio 2024, n. 414).
Inoltre, non
possono esser destinati legittimamente a sede di impianti energetici le aree
appartenenti ai demani civici (legge n.
1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017 e s.m.i., regio decreto
n. 332/1928 e s.m.i.), perchè il regime giuridico delle terre
collettive “resta quello dell’inalienabilità, dell’indivisibilità,
dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale” (art.
3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e s.m.i.).
Infine, la
stessa Corte costituzionale (sentenza Corte cost. 16 dicembre 2025, n. 184) ha
affermato che “il regolamento n. 2024/1991/UE si preoccupa di chiarire che
gli Stati membri possono stabilire che la realizzazione di determinati impianti
incidenti su specifiche parti del loro territorio sia esclusa dalla presunzione
di interesse pubblico prevalente, facendo quindi venir meno il
relativo favor” verso l’incremento di produzione elettrica da
fonti rinnovabili. Il medesimo Regolamento UE 2024/1991 (il c.d. Nature
Restoration Law) prevede, quindi, la possibilità per gli Stati
membri di individuare aree di valore naturalistico assolutamente non idonee
all’ubicazione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili.
Riguardo
gli impianti energetici offshore,
se è vero che la Corte costituzionale ha confermato sia
esclusiva competenza statale “mediante l’approvazione dei piani di
gestione dello spazio marittimo” (attualmente art. 2, comma 1°,
lettera h, del decreto-legge
21 novembre 2025, n. 175), finora si son fatti i conti senza
l’oste, perchè i piani approvati con decreto ministeriale n. 237 del 25
settembre 2024 non hanno e non possono avere prescrizioni vincolanti oltre il
limite delle acque territoriali (12 miglia marine dalla battigia) in quanto non
è stata istituita la Zona Economica Esclusiva (ZEE) italiana, lo strumento
giuridico necessario per l’istituzione di limiti e prescrizioni oltre le 12
miglia marine.
E in assenza
di una definita Zona
Economica Esclusiva (ZEE) concordata a livello internazionale
con gli altri Stati rivieraschi del Mediterraneo occidentale (Spagna, Algeria,
Tunisia), come richiesto dalla Convenzione internazionale dell’O.N.U. sul
diritto del Mare (UNCLOS),
qualsiasi decisione in proposito vale meno della carta su cui è scritta.
La
speculazione energetica.
Il ricorso
all’energia prodotta da fonti rinnovabili è fondamentale per il contrasto ai
cambiamenti climatici, tuttavia non versiamo il cervello all’ammasso dell’ideologia
dell’ambientalmente corretto che scivola troppo spesso nell’oggettivo favore
verso un’ipocrita speculazione energetica, che danneggia ambiente e
soldi dei cittadini.
La
Soprintendenza speciale per il PNRR, dopo approfondite valutazioni, ha
evidenziato in modo chiaro e netto: “nella regione Sardegna è in atto una
complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile
(fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi
di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla
base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio
culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione
di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto” (nota Sopr.
PNRR prot. n. 27154 del 20 novembre 2023 e nota Sopr. PNRR prot. n. 51551 del
18 marzo 2024).
Ma questo
vale per tutto il territorio nazionale: “tale prospettiva si potrebbe
attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per
nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa
328 GW rispetto all’obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW” (nota Sopr. PNRR prot.
n. 51551 del 18 marzo 2024).
Qui siamo
alla reale sostituzione paesaggistica e culturale, alla sostituzione
economico-sociale, alla sostituzione identitaria.
In tutto il
territorio nazionale le istanze di connessione di nuovi impianti presentate
a Terna s.p.a. (gestore della rete
elettrica nazionale) al 31 luglio 2025 risultano complessivamente ben 6.133,
pari a 336,11 GW di potenza, suddivisi in 3.912 richieste di impianti
di produzione energetica da fonte solare per 155,40 GW (44,90%), 2.063 richieste
di impianti di produzione energetica da fonte eolica a terra per 110,18 GW
(31,83%), 117 richieste di impianti di produzione energetica da fonte
eolica a mare per 77,72 GW (22,46%), 24 richieste di impianti di
produzione energetica da fonte idroelettrica per 2,49 GW (0,72%), 11 richieste
di impianti di produzione energetica da biomasse per 0,24 GW (0,07%) e 6
richieste di impianti di produzione energetica da fonte geotermica per 0,08 GW
(0,02%).
Significa
energia che dovrà esser pagata dal gestore unico della Rete (cioè soldi che
usciranno dalle tasse dei contribuenti).
Gli unici
che guadagneranno in ogni caso saranno le società energetiche, che – oltre
ai certificati verdi e alla relativa
commerciabilità, nonchè agli altri incentivi – beneficiano degli effetti
economici diretti e indiretti del dispacciamento, il processo
strategico fondamentale svolto da Terna s.p.a.
per mantenere in equilibrio costante la quantità di energia prodotta e quella
consumata in Italia: In particolare, riguardo gli impianti
produttivi di energia da fonti rinnovabili, “se necessario, Terna invia
specifici ordini per ridurre o aumentare l’energia
immessa in rete alle unità di produzione”, ma l’energia viene pagata pur
non utilizzata. I costi del dispacciamento sono scaricati sulle
bollette degli Italiani.
Inoltre, la
Commissione europea – su richiesta del Governo Italiano – ha recentemente
approvato (4 giugno 2024) un regime di aiuti di Stato
“volto a sostenere la produzione di un totale di 4 590 MW di nuova
capacità di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili”.
In particolare, “il regime sosterrà la costruzione di nuove centrali
utilizzando tecnologie innovative e non ancora mature, quali l’energia
geotermica, l’energia eolica offshore (galleggiante o fissa), l’energia solare
termodinamica, l’energia solare galleggiante, le maree, il moto ondoso e altre
energie marine oltre al biogas e alla biomassa. Si prevede che le centrali
immetteranno nel sistema elettrico italiano un totale di 4 590 MW di
capacità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. A seconda della
tecnologia, il termine per l’entrata in funzione delle centrali varia da 31 a
60 mesi”.
Il costo del regime di aiuti in favore
delle imprese energetiche sarà pari a 35,3 miliardi di euro e, tanto per
cambiare, sarà finanziato “mediante un prelievo dalle bollette elettriche
dei consumatori finali”.
Insomma,
siamo all’overdose di energia producibile da impianti che servono
soltanto agli speculatori energetici.
Che cosa si
potrebbe fare.
Dopo aver
quantificato il quantitativo di energia elettrica realmente necessario a
livello nazionale, sarebbe cosa ben diversa se fosse lo Stato a pianificare in
base ai reali fabbisogni energetici le aree a mare e a terra dove installare
gli impianti eolici e fotovoltaici e, dopo coinvolgimento di Regioni ed Enti
locali e svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica
(V.A.S.), mettesse a bando di gara i siti al migliore offerente
per realizzazione, gestione e rimozione al termine del ciclo vitale degli
impianti di produzione energetica.
Inoltre,
come afferma e certifica l’I.S.P.R.A. (vds. Report Consumo di suolo, dinamiche territoriali e
servizi ecosistemici. Edizione 2023, Report n. 37/2023), è molto
ampia la superficie potenzialmente disponibile per
installare impianti fotovoltaici sui tetti, considerando una serie
di fattori che possono incidere sulla effettiva disponibilità di spazio
(presenza di comignoli e impianti di condizionamento, ombreggiamento da
elementi costruttivi o edifici vicini, distanza necessaria tra i pannelli,
esclusione dei centri storici).
Qui la stima ISPRA
2023, suddivisa per superfici utili per ogni Comune italiano.
Dai
risultati emerge che la superficie netta disponibile può variare da 757
a 989 km quadrati. In sostanza, si spiega, “ipotizzando tetti piani
e la necessità di disporre di 10,3 m2 per ogni kW installato, si stima una
potenza installabile sui fabbricati esistenti variabile dai 73 ai 96 GW”. A
questa potenza, evidenziano i ricercatori dell’Ispra, si potrebbe aggiungere
quella installabile in aree di parcheggio, in corrispondenza di
alcune infrastrutture, in aree dismesse o in altre aree impermeabilizzate; “ipotizzando
che sul 4% dei tetti sia già installato un impianto, si può concludere che,
sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza
fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW”. Analoghe considerazioni sono state
argomentate (vds. Fotovoltaico, all’Italia basterebbero i capannoni
industriali, su Nuova Energia 3/2023) dal Prof. Angelo Spena, professore emerito di Fisica
Tecnica Ambientale e Gestione ed Economia dell’Energia presso l’Università
degli Studi di Roma – Tor Vergata, in precedenza presso le Università di Roma
La Sapienza e di Perugia, attualmente Presidente del Gestore Mercati Energetici (GME), società
pubblica che agisce nel rispetto degli indirizzi del Ministero dell’Ambiente e
della Sicurezza Energetica (MASE) e delle previsioni regolatorie definite
dall’Autorità di Regolazione per Energia Rete e Ambiente (ARERA). Il GME
organizza e gestisce i mercati dell’energia elettrica, del gas
naturale e quelli ambientali, nel rispetto dei principi di
neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza
Energia
producibile senza particolari impatti ambientali e conflitti sociali.
Che cosa può
fare ognuno di noi.
Nessun
cittadino che voglia difendere il proprio ambiente e
il proprio territorio, salvaguardando contemporaneamente il
proprio portafoglio, può lavarsene le mani.
Quanto sta
accadendo oggi in Italia nell’ambito della transizione energetica sta
dando corpo ai peggiori incubi sulla sorte di boschi, campi, prati, paesaggi
storici del nostro Bel Paese.
Il
sacrosanto passaggio all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (sole,
vento, acqua) dalle fonti fossili tradizionali (carbone, petrolio, gas
naturale) in assenza di pianificazione e anche di semplice buon senso sta
favorendo le peggiori iniziative di speculazione energetica.
E’ ora che
ciascuno di noi faccia sentire la sua voce: firma, diffondi e fai firmare la
petizione popolare Si all’energia rinnovabile, no alla speculazione energetica!
La petizione
popolare, promossa dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico
(GrIG), si firma qui https://chng.it/MNPNNM9Q62. Ormai siamo
in più di 22 mila ad averlo già fatto.
Siamo ancora
in tempo per cambiare registro.
In meglio,
naturalmente.
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