Appello ai parlamentari, ecco 34
proposte emendative per migliorare concretamente le procedure e renderle
efficaci ed efficienti per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente.
“Il DL
Semplificazioni contiene norme che ritardano o addirittura annullano
le bonifiche dei siti inquinati, dimezzano i tempi già oggi molto risicati
per la partecipazione dei cittadini nelle procedure di Valutazione di
Impatto Ambientale, favoriscono le opere “fossili” in piena emergenza
climatica, moltiplicano le poltrone con l’istituzione di una seconda
commissione VIA nazionale“: 160 associazioni e comitati di livello
nazionale, interregionale e locale da 18 regioni hanno inviato a tutti i
parlamentari un corposo dossier dal titolo “Decreto
Semplificazioni, così sono devastazioni” con l’analisi “comma per
comma” e 34 proposte di emendamento del Decreto Legge “Semplificazioni”
varato alcuni giorni fa dal Governo e ora approdato in Senato per l’avvio
dell’iter di conversione in legge.
Clima
Sotto il
paradossale ma accattivante titolo “Semplificazioni in materia di green
economy” il Dl Semplificazioni introduce norme che favoriscono le opere
“fossili” come i nuovi gasdotti. Ad esempio gli articoli che fanno
venire meno i diritti, costituzionalmente protetti, degli usi civici. Si
semplificano anche i rifacimenti; essendo la vita tecnica media di un gasdotto
di 50 anni, vuol dire ipotecare il futuro visto che nel 2070 evidentemente
dovremo usare ancora le fossili alla faccia dei cambiamenti climatici.
Valutazioni
Ambientali
Invece di
scommettere sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, si
tagliano pesantemente i termini per poter presentare osservazioni ai
progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale per
il loro potenziale impatto sulla salute e sull’ambiente di intere comunità.
Prima del decreto se un’azienda avesse voluto realizzare una raffineria o un
pozzo di petrolio i cittadini avrebbero avuto 60 giorni di tempo per accorgersi
dell’esistenza del progetto, esaminare la documentazione costituita da
centinaia di elaborati tecnici di migliaia di pagine e scrivere le
osservazioni. Tempi già molto risicati.
Se il
Parlamento confermerà il testo varato dal Governo, i tempi saranno addirittura
dimezzati, scendendo a soli 30 giorni, assolutamente insufficienti per i
volontari per difendere i propri diritti in considerazione dell’impatto che
queste opere possono avere sulla qualità della loro vita. Per le procedure
regionali, che riguardano cave, discariche, impianti chimici ecc si scende da
60 giorni a 45, con il paradosso che per progetti di carattere regionale si
avrà più tempo rispetto ai progetti di potenziale impatto nazionale. Questo la
dice lunga su chi si intende favorire e, cioè, le grandi imprese nazionali e
multinazionali.
Questi i
nuovi termini:
-nella
verifica di Assoggettabilità a V.I.A. da 45 giorni a 30;
-nella
V.I.A. “normale” restano 60.
-nella
V.I.A. nazionale tramite conferenza dei servizi simultanea, procedura che
il Governo vuole espressamente favorire, da 60 a 30 giorni;
-nella
V.I.A. regionale si passa da 60 a 45 giorni.
Interessante
notare che si preferisce colpire i diritti dei cittadini e non i dirigenti
inefficienti. Il vero problema della V.I.A. nazionale sono i 30 giorni da
togliere alle associazioni per esaminare i progetti oppure la burocrazia
ministeriale che tiene le carte ferme nei cassetti per anni? Come mai non vi è
alcuna norma che attacchi i dirigenti su merito e responsabilità? Eppure basta
andare sul sito del Ministero e prendere un qualsiasi progetto per verificare
dove sono i tempi morti.
Diversi
codicilli, poi, erodono in molteplici casi l’efficacia della procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale, dalla realizzazione delle indagini
archeologiche che potrà essere fatta “a posteriori”, quando la Direttiva
comunitaria impone di accertare preventivamente proprio con la VIA l’impatto
sul patrimonio culturale, ai rifacimenti di impianti, al potenziamento delle
opere stradali, ferroviarie e idriche esistenti.
Nel Decreto
sono state introdotte norme che eludono la direttiva comunitaria sulla
Valutazione Ambientale Strategica, in particolare per le opere in variante ai
piani già approvati: ci chiediamo a questo punto perché produrre piani se poi
si possono fare tranquillamente deroghe “in automatico”.
Paradossalmente,
le “semplificazioni” portano alla moltiplicazione dei possibili percorsi
amministrativi di valutazione, come ad esempio quello aggiuntivo confezionato
per le opere del PNIEC (il Piano Clima – Energia che a dispetto degli slogan è
basato su opere fossili come gasdotti e centrali a metano) e alla
moltiplicazione delle “poltrone” con il varo di una seconda commissione V.I.A.
che affiancherà quella già esistente, per la cui nomina ci sono voluti oltre
due anni.
Insomma,
tutte norme che cercano di rendere la procedura di V.I.A. un mero orpello, un
timbro in più da mettere quanto più velocemente sui progetti, svuotandola del
suo significato originario fissato dalla Direttiva comunitaria che la
istituisce: la valutazione dei reali impatti su salute dei cittadini e ambiente
dei progetti.
Bonifiche
Con
l’articolo 53 comma 4 quater può, nei fatti, venire
addirittura meno la bonifica delle acque sotterranee, una
vera e propria emergenza del paese con le falde contaminate da sostanze
tossiche o cancerogene con concentrazioni spesso decine di migliaia di
volte superiore ai limiti di legge. La norma prevede infatti per le aziende
responsabili di poter ottenere il certificato di avvenuta bonifica anche
per il solo suolo qualora si dimostri che l’acqua inquinata non lo
influenzi, con contestuale svincolo delle garanzie finanziarie che
gli inquinatori devono versare per assicurare che le attività di ripristino
siano effettivamente svolte anche in caso, ad esempio, di fallimento
dell’azienda.
Tolta pure
la deterrenza economica diventa un tana libera tutti per i grandi
inquinatori delle acque sotterranee, un vero e proprio incentivo
a non bonificare che, tra l’altro, varrà per i grandi gruppi che hanno
inquinato, visto che si applica solo ai Siti Nazionali di Bonifica e non già
agli altri siti contaminati “normali”. Un vero e proprio paradosso, insieme
agli ulteriori passaggi degli articoli in cui, richiamando esclusivamente
l’applicazione del solo articolo 242, quello relativo alle procedure
ordinarie, si esclude per i Siti Nazionali di Bonifica l’applicazione
delle procedure semplificate introdotte nel 2014 con l’art.242bis proprio per
velocizzare le bonifiche ripulendo tutto senza ricorrere all’analisi di rischio
che porta lungaggini e bonifiche più blande (ma meno costose!).
Per quanto
riguarda i Siti di Interesse Nazionale per le Bonifiche,
cioè le aree più inquinate del paese non si procederà più, come si fa oggi,
direttamente alla caratterizzazione delle aree – ossia il delicato e
stringente processo di ricostruzione della contaminazione avvenuta – dando
per scontato che per i terreni e le acque sotterranee dell’Ilva a Taranto, di
Bussi, di Gela, di Falconara e di decine di altri siti devono essere prese
precauzioni molto più stringenti all’altezza dei problemi. Con l’art. 53,
invece, si rende possibile agli inquinatori di partire presentando
invece della caratterizzazione una più semplice e blanda “indagine
preliminare”, come avviene per un sospetto di inquinamento in
qualsiasi altra area del paese. Come se una raffineria fosse una pompa di
carburante, insomma!
Si
aggiungono così ulteriori lungaggini e un passaggio burocratico in più, con un
Ministero dell’Ambiente che è già vergognosamente indietro con le procedure per
bonificare questi luoghi. Il ruolo del Ministero sempre di più ci sembra quello
dello stopper delle bonifiche, con risparmi miliardari alle aziende che hanno
inquinato. Anche in questo caso, invece di chiedere conto ai dirigenti e alle
aziende per i ritardi si scarica tutto sui cittadini e sulla loro salute.
Il DL andrà
ora in Parlamento per la conversione in legge. Abbiamo preparato 34
emendamenti per confermare il nostro approccio propositivo, sia per abrogare
gli articoli e i commi che sono veri e propri regali agli inquinatori sia per
suggerire l’introduzione di norme, alcune delle quali già operanti da anni in
alcune regioni, che rendano le procedure di bonifica e di valutazione
ambientale realmente efficaci ed efficienti e che rafforzino la cooperazione
tra i diversi livelli dello Stato. La partecipazione dei cittadini, la
trasparenza e la tutela della salute sono i capisaldi; se il DL rimarrà
invariato troveranno pronti alla mobilitazione le realtà firmatarie di questo
comunicato per difendere territori e cittadini.
ORGANIZZAZIONI NAZIONALI
Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua
Fairwatch
Campagna “Per il Clima, Fuori dal Fossile”
Rete Mamme da Nord a Sud
Coordinamento Nazionale No Triv
Attac Italia
Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi Free Rivers Italia
Altragricoltura, Alleanza per la Sovranità Alimentare
Peacelink
Ass. A Sud Onlus
Rete Legalità per il clima
Disarmisti Esigenti
Associazione Mediterranea per la Natura Onlus
Gruppo d’Intervento Giuridico Onlus
Medicina democratica Onlus
Organizzazione di Volontariato per la difesa diretta della flora e
fauna acquatica Care The Oceans
Associazione Antimafie Rita Atria
Rete Commissioni Mensa Nazionale
Cobas Confederazione dei Comitati di Base
Salviamo L’Orso
Transform! Italia
Redazione emergenzaclimatica.it
CSEN Ambiente
Gruppo di studio Assemblea popolare permanente per la difesa delle
falde acquifere
Forum Ambientalista
EMENDAMENTI SU VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE
Pubblicità
dei lavori delle commissioni tecniche istituite per le valutazioni di piani e
progetti nell’ambito delle procedure di VIA, AIA, V.Inc.A Si propone di estendere a tutto il
territorio nazionale una norma in vigore nella regione Abruzzo che ha permesso
di elevare l’efficienza delle procedure di VIA attraverso la trasparenza.
TESTO
EMENDAMENTO
All’art.8
del D.lgs.152/2006 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“8.Le
convocazioni delle commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani
e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale,
Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale e i
relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7
giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito web
dell’Autorità competente.”
***
Inchiesta
pubblica su almeno una quota parte dei progetti
L’inchiesta
pubblica è stata introdotta nell’ordinamento nazionale fin dal 2006 ma il
Ministero dell’Ambiente, a differenza di varie regioni, su centinaia di
progetti esaminati non ha mai svolto neanche una procedura di questo genere.
L’emendamento prevede un obbligo per una percentuale minima di progetti da
sottoporre a tale procedura partecipativa.
TESTO
EMENDAMENTO
Al comma 1
dell’Art.24-bis del D.lgs.152/2006, dopo le parole “autorità competente.”
sono aggiunte le seguenti “In ogni caso l’Autorità competente assicura che
l’inchiesta pubblica sia svolta su almeno il 10% delle procedure attivate ogni
anno. Eventuali limitati scostamenti da tale percentuale sono comunque
recuperati l’anno successivo in aggiunta alla quota prescritta“.
***
Audizioni
del pubblico interessato da parte delle commissioni tecniche. Si propone di estendere a tutto il
territorio nazionale una norma in vigore nella regione Abruzzo che ha permesso
di elevare l’efficienza delle procedure di VIA attraverso la partecipazione del
pubblico.
TESTO
EMENDAMENTO
All’art.9
del D.lgs.152/2006 dopo il comma 4 è inserito il seguente “5. Il
pubblico interessato nonché gli enti interessati possono fare richiesta di
audizione presso le commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani
e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale,
Valutazione Ambientale Strategica, Autorizzazione Integrata Ambientale e
Valutazione di Incidenza Ambientale. L’audizione è normalmente assentita.
Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati.
L’Autorità competente può ulteriormente organizzare lo svolgimento di tali
audizioni attraverso regolamenti che comunque, fermo restando il rispetto dei
termini temporali del procedimento, mirino a garantire l’ampia partecipazione
ai procedimenti di valutazione ambientale.”
***
Informazione
pro-attiva del pubblico
Per
migliorare la comunicazione verso il pubblico l’emendamento promuove l’uso
della PEC per inviare alle associazioni di tutela ambientale l’avviso relativo
al deposito dei progetti per la fase delle osservazioni.
TESTO
EMENDAMENTO
“All’art.24-bis
del D.lgs.152/2006 dopo il comma 1 è inserito il seguente 1-bis.
L’avviso di cui agli artt.19, 24, 27 e 27 – bis è inviato per PEC dalle
autorità competenti alle organizzazioni di tutela ambientale di cui all’art.13
della Legge 8 luglio 1986, n.349, nonché a quelle stabilmente costituite ed
operative nel territorio interessato dai potenziali impatti che ne facciano
richiesta alle Autorità competenti. Queste ultime aggiornano periodicamente
appositi elenchi di tali organizzazioni. L’Autorità competente può
ulteriormente regolamentare l’inserimento negli elenchi definendo altresì i
criteri di inclusione delle organizzazioni di protezione ambientale alla scala
delle regioni e delle province, garantendo comunque l’ampia informazione sui
procedimenti di valutazione ambientale.”
***
Collaudo
“ambientale”
Le opere
vanno realizzate bene assicurando un sistema di controlli adeguato (basti
vedere cosa è accaduto alle autostrade in questi anni). A parte la verifica
dell’ottemperanza alle condizioni ambientali (cioè alle prescrizioni) è
fondamentale introdurre nelle fasi di collaudo/certificazione una
responsabilizzazione rispetto alla tematica ambientale e, in particolare, della
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto andato in VIA. Molto
spesso avviene che i progetti siano realizzati dopo diversi anni, con molti
passaggi amministrativi, varianti, ecc. con il rischio che le opere siano
difformi rispetto al titolo abilitativo della V.A. o V.I.A. originario
TESTO
EMENDAMENTO
All’art.28
del D.lgs.152/2006 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7-bis: “Il
proponente, entro i termini di validità disposti dal titolo di V.A.-V.I.A.,
trasmette all’autorità competente la documentazione riguardante il collaudo
delle opere ovvero la certificazione di regolare esecuzione delle stesse,
comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto
al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La
documentazione è pubblicata tempestivamente sul sito WEB dell’Autorità
competente”
***
Daspo sulla
VIA
La questione
della qualità delle opere in via di realizzazione è fondamentale per assicurare
lo sviluppo del paese. Il corretto adempimento degli obblighi della procedura
di VIA deve assicurare che i progetti approvati siano effettivamente realizzati
in maniera conforme. L’emendamento introduce una forma di deterrenza per i
proponenti poco corretti e inadempienti, escludendoli temporaneamente dalla
possibilità di vedersi esaminare nuovi progetti in pendenza di criticità non
sanate con quelli già autorizzati.
TESTO
EMENDAMENTO
“All’art.29
del D.lgs.152/2006 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis
“L’autorità competente determina la decadenza del titolo di V.A.-V.I.A.
qualora, anche a seguito di diffida, il titolare dello stesso non produca la
documentazione relativa alle verifiche di ottemperanza alle condizioni
ambientali nonché, entro i termini di validità del titolo di compatibilità
ambientale, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere.
Nelle more degli effetti della diffida, sono sospesi eventuali altri
procedimenti di V.A.-V.I.A. attivati dallo stesso proponente ed è fatto divieto
avviarne di nuovi. Queste ultime disposizioni si applicano anche nelle more del
pagamento delle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5“.
***
Autovalutazione
delle attività svolte da parte delle autorità competenti.
L’emendamento,
al fine di migliorare le procedure di VIA valorizzando percorsi di
auto-valutazione delle autorità coinvolte, introduce l’obbligo per le autorità
competenti di pubblicare entro i primi mesi dell’anno un report sulle attività
svolte, comprensive di proposte, anche giunte da aziende e pubblico, per
migliorare le procedure.
TESTO
EMENDAMENTO
All’art.7-bis
del D.lgs.152/2006 dopo il comma 10 è inserito il seguente. “11. Entro
il 30 marzo di ogni anno l’Autorità competente pubblica sul proprio
sito web un
resoconto delle attività svolte nell’anno precedente avente per oggetto i
seguenti aspetti: a)elenco dei progetti valutati e dell’esito del procedimento;
b)analisi della tempistica dei procedimenti, evidenziando quelli per i quali
non sono stati rispettati i termini, le eventuali giustificazioni per i ritardi
e i provvedimenti intrapresi, compresi quelli disciplinari e sulla performance
del personale coinvolto; c)stato delle verifiche di ottemperanza, comprensiva
dello svolgimento dell’attività di sopralluogo svolte e del numero e della
tipologia delle non
conformità
riscontrate nonché dei provvedimenti intrapresi nell’ambito della procedure di
cui agli artt.28 e 29 del presente decreto; d)analisi della partecipazione del
pubblico e degli enti ai procedimenti, con particolare riferimento agli esiti
delle inchieste pubbliche svolte, delle audizioni e della risposta alla
gestione delle osservazioni pervenute; e)proposte per migliorare e rendere più
efficiente il procedimento amministrativo della V.I.A., ivi compreso il
rapporto con il proponente, gli altri enti e il pubblico interessato, dando
anche conto della valutazione di eventuali proposte giunte in tal senso che
devono essere comunque esaminate e valutate.”
***
Sopralluoghi
della commissione VIA nei territori
L’emendamento
si propone di rendere obbligatorio il sopralluogo della commissione valutatrice
dei progetti nelle aree interessate dall’intervento. Troppo spesso le decisioni
vengono prese senza un’adeguata conoscenza dei luoghi che solo sopralluoghi
accurati possono assicurare.
TESTO
EMENDAMENTO
REPORT THIS AD
All’art.24
del D.lgs.152/2006 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “8. La
Commissione valutatrice o una sua delegazione, su richiesta di un ente locale o
di una regione, di
almeno due
associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di
almeno 500 cittadini, è tenuta a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati
dal progetto; in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati,
compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il
relativo avviso sul sito web dell’autorità competente.”
***
Localizzazione
di singole opere in “variante automatica” di Piani senza VAS L’emendamento vuole abrogare il
comma dell’art.6 che permette di eludere la procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (anche nella forma coordinata con la VIA) in violazione della
sentenza della Corte di Giustizia C-295/2010 del 22/09/2011, permettendo di
realizzare opere in variante di piani senza la documentazione attinente appunto
la VAS.
TESTO
EMENDAMENTO
“All’art.6
del D.lgs.152/2006 il comma 12 è abrogato”
***
Procedura
VAS per la definizione delle aree di esclusione delle opere del PNIEC L’emendamento specifica che la
definizione delle aree di esclusione per le opere del PNIEC, come avviene per
il PITESAI, deve prevedere la Valutazione Ambientale Strategica assicurando
così la partecipazione del pubblico e degli enti locali.
TESTO
EMENDAMENTO
All’art.50
alla lettera c), all’art.7-bis al comma 2-bis dopo le parole “paesaggistiche
e morfologiche,” aggiungere le parole “previa procedura di Valutazione
Ambientale Strategica e”
***
Cancellare
la Commissione “PNIEC”. L’emendamento è volto a cancellare l’istituzione,
prevista dal Decreto, di una seconda commissione VIA nazionale, con
moltiplicazione dei ruoli e delle procedure, in direzione contraria rispetto a
quanto dichiarato nelle intenzioni del governo di semplificare.
TESTO
EMENDAMENTO
“All’art.50
la lettera d) è abrogata.”
***
Termini per
il pubblico per le osservazioni nelle procedure di Verifica di Assoggettabilità
a V.I.A. Il decreto
taglia da 45 a 30 i giorni a disposizione per il pubblico per la presentazione
di osservazioni sui progetti per la Verifica di Assoggettabilità a V.I.A..
L’emendamento è volto a ristabilire il termine precedente.
TESTO
EMENDAMENTO
“All’art.50
alla lettera f) al comma 4 la parola “trenta” è sostituita dalla parola
“quarantacinque”
***
Provvedimenti
circa eventuali ritardi L’emendamento vuole rafforzare la deterrenza rispetto
al mancato rispetto dei termini temporali per i procedimenti, disponendo che,
in caso di intervento sostitutivo per inerzia, siano presi adeguati
provvedimenti nei confronti dei responsabili.
TESTO
EMENDAMENTO
All’art.50
lettera m) al comma 1 dopo le parole “Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare per la conseguente adozione.” aggiungere
il seguente periodo “Quest’ultimo, il Direttore generale e l’OIV,
ognuno per le rispettive competenze, individuano le responsabilità per il
ritardo e provvedono, contestualmente al rilascio del provvedimento di V.I.A.,
alle determinazioni circa i provvedimenti, disciplinari e relativi alle
performance, del personale coinvolto ivi compresa la decadenza, complessiva o
di singoli membri, della commissione valutatrice.”
***
Cancellazione
della procedura speciale per i progetti PNIEC Invece di semplificare il DL introduce
nuovi percorsi per la valutazione dei progetti, differenziando tra progetti
PNIEC e non PNIEC. Un inutile sdoppiamento che produce solo confusione.
L’emendamento è volto ad abrogare queste nuove procedure.
TESTO
EMENDAMENTO
All’art.50
lettera m) il comma 2 è abrogato
***
Termini
della V.I.A. per la partecipazione del pubblico con procedura di conferenza dei
servizi (art.27) Il decreto taglia da 60 a 30 i giorni a disposizione per il pubblico per la
presentazione di osservazioni sui progetti in caso di applicazione della
procedura in conferenza dei servizi.. L’emendamento è volto a ristabilire il
termine precedente.
TESTO
EMENDAMENTO
“All’art.50
lettera n) al comma 2 le parole “e per la durata di trenta giorni” sono
sostituite dalle parole “e per la durata di sessanta giorni”
***
Conferenza
dei servizi in forma semplificata e non sincrona Il DL prevede di procedere, per il
rilascio del titolo unico, attraverso la procedura della Conferenza sincrona
che, però, prevede che i titoli siano rilasciati “per posizioni prevalenti”.
Tale norma appare confusionaria e anche in potenziale contrasto con le norme
comunitarie, in quanto non si individua in maniera chiara l’autorità competente
al rilascio delle diverse autorizzazioni. Pertanto si propone di far svolgere
il procedimento con le modalità della conferenza in forma semplificata
(art.14-bis) e non con quella in forma sincrona (art.14-ter).
TESTO
EMENDAMENTO
All’Art.50
lettera n) il comma 4 è così sostituito: “4) il comma 8 e’ sostituito
dal seguente: “8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo
32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di
acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia
ambientale richiesti dal proponente, l’autorita’ competente convoca nel termine
di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera secondo quanto
stabilito dai commi da 1 a 5 dall’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento
di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i
progetti di cui all’articolo 7-bis, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in
ogni caso il direttore generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero
per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo o un suo delegato. La
conferenza, nell’ambito della propria attivita’, prende in considerazione le
osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione. La
determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che
costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l’indicazione
espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresi’, i titoli abilitativi
compresi nel provvedimento unico. La decisione di rilasciare i titoli di cui al
comma 2 e’ assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, ai sensi
dell’articolo 25. I termini previsti dall’articolo 25, comma 2, quarto periodo,
sono ridotti alla meta’ e, in caso di rimessione alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e’ sospesa per il termine di
cui all’articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento
si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2,
commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990”;
***
Termini per
le V.I.A. regionali per la partecipazione del pubblico Il decreto taglia da 60 a 45 i
giorni a disposizione per il pubblico per la presentazione di osservazioni sui
progetti. L’emendamento è volto a ristabilire il termine precedente.
TESTO
EMENDAMENTO
“All’art.50
alla lettera o) il comma 2 è abrogato”
***
Depositi di
prodotti petroliferi/chimici Con il DL i depositi tra 40.000 e 200.000 mc di
prodotti petroliferi non faranno più la V.I.A. nazionale ma addirittura la
semplice Verifica di Assoggettabilità di livello regionale. Si propone di
abrogare la norma.
TESTO
EMENDAMENTO
“All’art.50
la lettera q) il comma 2 è abrogata”
***
Abrogazione
della V.I.A. “in sanatoria” e postuma Il D.lsg.104/2017 ha introdotto la possibilità di
svolgere la cosiddetta VIA “a sanatoria”, anche postuma, cioè a opere
realizzata. Un vero e proprio controsenso per una procedura che la Corte di
Giustizia Europea, pur ammentendone la legittimità in principio, ha sostenuto
doversi relegare a casi del tutto eccezionali. Prevederla, invece, come
semplice iter procedurale a fronte di insignificanti sanzioni che non hanno
alcun valore di deterrenza, significa premiare chi prova ad eludere la
direttiva comunitaria.
TESTO
EMENDAMENTO
“Il comma 3
dell’art.29 del D.lgs.152/2006 è abrogato”
***
Aumento
dell’importo delle sanzioni amministrative in materia di VIA Si propone di aumentare l’importo
delle sanzioni amministrative in materia di VIA che oggi è ridicolo rispetto al
valore delle opere.
TESTO EMENDAMENTO
I commi 4 e
5 dell’Art.29 del D.lgs.152/2006 sono così sostituiti:
“4. Salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso,
senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove
prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 70.000 euro a 300.000
euro.”
“5. Salvo
che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 40.000 euro a 200.000 euro nei confronti di colui che, pur
essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di
valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.”
***
Sicurezza
delle infrastrutture
Si propone
di sostituire integralmente l’art.51 per precisarne l’ambito di applicazione,
riferendosi esclusivamente agli interventi sulla sicurezza delle
infrastrutture, eliminando ridondanze rispetto alla procedure di cui all’art.6
comma 9 del D.lgs.152/2006 che già indica tutti gli aspetti procedurali e di
contenuto.
TESTO
EMENDAMENTO
L’Art.51 è
cosi sostituito
“1. Con
uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il
31 dicembre 2020 su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
individuati gli interventi urgenti finalizzati a miglioramento, ivi compreso
l’adeguamento ai requisiti delle norme di settore, della sicurezza delle infrastrutture
stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle
categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e per i quali il proponente attiva la
procedura di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del
2006 dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Per la
realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali,
ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui
agli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del
2006, la durata dell’efficacia del provvedimento di cui al comma 5
dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non puo’ essere
inferiore a dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la
durata
dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4
dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e’ pari a
dieci anni.”
***
Progetti e
impianti alimentati da fonti rinnovabili
Il DL
inserisce una norma probabilmente in contrasto con la Direttiva VIA, in quanto
limita l’analisi degli impatti per determinate attività. Pertanto se ne propone
l’abrogazione.
TESTO
EMENDAMENTO
“All’art.56
la lettera a) del comma 1 è abrogata”
***
Verifica
archeologica Il DL
inserisce una norma probabilmente in contrasto con la Direttiva VIA, in quanto
permette che la VIA sia rilasciata prima dello svolgimento delle indagini
archeologiche quando lo Studio di Impatto Ambientale deve quantificare
l’impatto sul patrimonio culturale. Pertanto se ne propone l’abrogazione.
TESTO
EMENDAMENTO
“All’art.60
comma 4 lettera c) le parole “Il provvedimento di VIA puo’ essere adottato
in pendenza della verifica di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 50
del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima dell’inizio dei lavori.”
sono eliminate”.
***
Usi civici e
gasdotti/1 La norma
rischia di rendere illegittimi gli atti di autorizzazione di diverse opere in
quanto la previsione contenuta nel DL è con ogni probabilità in contrasto
rispetto ai principi fissati dalla legge 20 novembre 2017, n.168 sul regime
degli usi civici nonché rispetto a quelli di numerose sentenze della Corte
Costituzionale. Pertanto se ne propone l’abrogazione.
TESTO
EMENDAMENTO
“All’Art.60
la lettera a) del comma 4 è eliminata.”
***
Usi civici e
gasdotti/2 La norma
rischia di rendere illegittimi gli atti di autorizzazione di diverse opere in
quanto la previsione contenuta nel DL è con ogni probabilità in contrasto
rispetto ai principi fissati dalla legge 20 novembre 2017, n.168 sul regime
degli usi civici nonché rispetto a quelli di numerose sentenze della Corte
Costituzionale. Pertanto se ne propone l’abrogazione.
TESTO
EMENDAMENTO
“All’Art.60
la lettera a) del comma 5 è eliminata.”
***
Perdite di
metano
Il metano è
un pericolosissimo gas serra, come evidenziato nell’ultimo rapporto dell’IPCC.
Numerose ricerche scientifiche, svolte anche attraverso l’uso dei dati della
costellazione di satelliti europea Copernicus, stanno dimostrando che le
perdite di metano lungo la “filiera” sono molto più rilevanti rispetto a quanto
finora sospettato e dichiarato dalle stesse aziende coinvolte. È quindi
fondamentale descrivere esattamente e quantificare le emissioni di questo gas
in atmosfera anche per pianificare correttamente tutte le iniziative volte a
rispettare l’Accordi di Parigi. L’emendamento mira, quindi, a far redigere ad
ISPRA uno studio specifico sulla problematica.
TESTO
EMENDAMENTO
All’art.6
del D.lgs.152/2006 dopo il comma 17 è aggiunto il seguente “18. Al fine
di valutare l’effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano
da perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e
distribuzione, e valutare adeguatamente le opere previste nel PNIEC in sede di
VIA entro 2 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero
dell’Ambiente, del Territorio e del Mare incarica Ispra di provvedere alla
realizzazione di uno studio, da completare entro 12 mesi, relativo alla stima
delle perdite di metano e del relativo impatto climatico nelle reti e nelle
infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle stesse per quelle in
progetto, anche attraverso l’utilizzo e l’interpretazione dei dati satellitari,
compresi quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso
disponibile al pubblico entro i successivi due mesi.”
EMENDAMENTI
SU BONIFICHE
Evitare la
deregulation e limitare le operazioni “fai da te” nei siti inquinati.
L’emendamento
intende ridurre la portata dell’art.52 che intende introdurre una vera e
propria deregulation nella realizzazione di opere, anche estremamente
consistenti, nei siti inquinati, con impatto anche sul ciclo dei rifiuti.
TESTO
EMENDAMENTO
All’art.52
il comma 1 è così sostituito
“1. Al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 242-bis e’ inserito
il seguente:
“Art.
242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica) 1. Nei siti oggetto
di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati
interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture,
compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche’ opere lineari
necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi, di sistemazione
idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, a condizione che detti
interventi e opere siano realizzati secondo modalita’ e tecniche che non
pregiudichino ne’ interferiscano con l’esecuzione e il completamento della
bonifica, ne’ determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri
fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”
***
Nei SIN far
partire la procedura direttamente dalla caratterizzazione.
L’emendamento
intende sopprimere, nei soli SIN, il passaggio dell’indagine preliminare (di
fatto recependo quello che si fa già oggi per prassi) introdotto con il DL.
Introdurre l’indagine preliminare significa paradossalmente non semplificare ma
allungare i tempi per le bonifiche.
TESTO
EMENDAMENTO
All’art.53
il periodo “Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile
dell’inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale
contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano,
comprensivo della lista degli analiti da ricercare, e’ concordato con l’Agenzia
di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e
non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla
specificita’ del sito. In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla
scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di
indagini preliminari e’ concordato con l’ISPRA. Il proponente, trenta giorni
prima dell’avvio delle attivita’ d’indagine, trasmette al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al
comune, alla provincia e all’agenzia di protezione ambientale competenti il
Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l’indagine preliminare
accerti l’avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli
242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il
medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone
notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e
all’agenzia di protezione ambientale competenti entro novanta giorni dalla data
di inizio delle attivita’ di indagine. L’autocertificazione conclude il
procedimento, ferme restando le attivita’ di verifica e di controllo da parte
della provincia competente da avviare nei successivi quindici giorni, previa
comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal caso le attivita’
di verifica devono concludersi entro e non oltre novanta giorni ”
è così
sostituito
“Nei casi
di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell’inquinamento o altro soggetto
interessato attiva le procedure di cui all’Art.242, direttamente dalla fase di
caratterizzazione, oppure quelle di cui all’art.242-bis”
***
Abrogazione
della norma che permette di certificare la bonifica del solo suolo e non già
anche della matrice acque
Una norma
assolutamente pericolosa introdotta nel DL permetterà di poter certificare
l’avvenuta bonifica per il solo suolo, con svincolo di tutte le garanzie
finanziarie che l’inquinatore deve depositare, di fatto abbandonando il
disinquinamento delle acque.
TESTO
EMENDAMENTO
All’art.53
il periodo 4-quater “La certificazione di avvenuta bonifica di cui
all’articolo 248 puo’ essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a
condizione che risulti accertata l’assenza di interferenze con la matrice acque
sotterranee tali da comportare una cross contamination e non vi siano rischi
per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area. La previsione di
cui al primo periodo e’ applicabile anche per l’adozione da parte dell’autorita’
competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la
contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di CSC
oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di CSR determinate a
seguito dell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata
dall’autorita’ competente. La certificazione di avvenuta bonifica per la sola
matrice suolo costituisce titolo per lo svincolo delle relative garanzie
finanziarie di cui all’articolo 242, comma 7.” è eliminato.
***
Trasparenza
e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica.
Molti enti,
compreso il Ministero dell’Ambiente, sono inadempienti rispetto alle previsioni
di cui al D.lgs.195/2005 sulla trasparenza in materia ambientale. Molti enti
locali sono in ritardo sull’applicazione della Convenzione di Aarhus.
In realtà, a
dimostrazione che è possibile garantire gli adempimenti di queste norme, alcuni
enti locali da tempo hanno predisposto siti WEB per i cittadini dove pubblicare
tutta la documentazione dei procedimenti di bonifica (è il caso di diversi
comuni, ad esempio, Pescara).
Si propone,
quindi, un emendamento volto a colmare queste lacune, attraverso l’uso
estensivo del WEB.
TESTO
EMENDAMENTO
Dopo
l’art.242-bis del D.lgs.152/2006 è aggiunto il seguente
“243-ter
Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica
1. Sulla
base degli obblighi di cui all’Art.6 comma 2 della Convenzione di Aarhus, un
avviso dell’avvio del procedimento di cui agli artt.242, 242bis e 252 del
presente decreto è pubblicato tempestivamente sul sito WEB dell’autorità
competente.
2. Tutti i
documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, caratterizzazione,
progetti di messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione e o bonifica sono
resi disponibili entro 10 giorni dalla ricezione sul sito dell’Autorità
competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela degli
interessi di cui all’art.5-bis del D.lgs.33/2013. Sono altresì pubblicati
tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti pervenuti durante il
procedimento nonché le convocazioni delle conferenze dei servizi, assicurando
un tempo congruo per la presentazione delle osservazioni da parte del
pubblico.
3.La
partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei servizi con diritto
di parola, previa richiesta, è di norma assentito da chi presiede la
conferenza. Eventuali dinieghi devono essere adeguatamente motivati e comunque
deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.”
4.Degli
esiti dei controlli sull’esecuzione delle opere e sulla rispondenza delle
stesse alle prescrizioni è data pubblicità sul sito WEB dell’autorità
competente.”
***
Eliminare le
Analisi di Rischio compiacenti
L’analisi di
rischio è diventata la procedura per eludere bonifiche stringenti e reali e
allungare i tempi a dismisura, con rimpalli tra soggetti responsabili e
privati.
Per portare
chiarezza al settore ed evitare arbitri e interpretazioni della norma “a
macchia di leopardo” sul territorio nazionale, si limita l’analisi di rischio
ai soli casi in cui è dimostrato che non è possibile tecnicamente e a costi
sostenibili adottare le Concentrazioni Soglia di Contaminazione come obiettivo
di bonifica. Solo in tal caso si passa all’analisi di rischio e alle relative
Concentrazioni Soglia di Contaminazione.
TESTO
EMENDAMENTO
Al comma 4
dell’Art.242 del D.lgs.152/2006 le parole “Sulla base delle risultanze della
caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito
specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)”
sono così sostituite “Qualora sia tecnicamente possibile raggiungerli con l’uso
di tecnologie a costi sostenibili gli obiettivi di bonifica corrispondono alle
Concentrazioni Soglia di Contaminazione. In caso contrario, sulla base delle
risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi
del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di
rischio (CSR)”.
***
Trasferire
le competenze per l’individuazione del responsabile della contaminazione dalle
province all’autorità competente
Alle
province l’art.244 del D.lgs.152/2006 demanda l’onere per l’individuazione del
responsabile della contaminazione. Tali enti, però, sono stati nel frattempo
svuotati di competenze e personale e, di fatto, non hanno più l’operatività per
garantire uno dei passaggi fondamentali per le procedure di bonifica. Pertanto
si ritiene opportuno portare questa competenza allo stesso ente che presiede al
procedimento di bonifica di cui agli artt.242, 242-bis e 252.
TESTO
EMENDAMENTO
Al comma 2
dell’Art.244 del Dlgs.152/2006 le parole “La provincia” sono sostituite dalle
seguenti: “L’autorità competente di cui agli artt.242, 242-bis e
252”
EMENDAMENTI
SU CONFERENZA DEI SERVIZI
Ripristinare
lo strumento dell’intesa “in senso forte” tra Stato e regioni.
Si propone
di sostituire l’articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo 30 Giugno 2016, n.
127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di
servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 – G.U.
13 luglio 2016, n. 162), che modifica l’art. 14-quater, comma 3, della Legge
241/1990 in materia di Decisione della Conferenza di Servizi, allo scopo di
restituire alle Regioni un fondamentale strumento di esercizio e tutela delle
prerogative democratiche, a garanzia delle ragioni dei territori. La
sostituzione proposta consiste nella reintroduzione della disposizione a suo
tempo cancellata, vale a dire la precedente versione dell’art. 14-quater, comma
3, della Legge 241/1990. E’ necessario, a tal fine, che il Governo promuova una
decisa iniziativa in sede di Conferenza Stato- Regioni, perché venga
ripristinata la precedente versione del comma 3, art 14-quater, della Legge
241/1990. Richiamandosi alle disposizioni dell’articolo 57 del DL n.5 del 9
Febbraio 2012 “Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la
metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio” – il cosiddetto
Decreto “Semplifica Italia”, convertito nella Legge n.35 del 4 Aprile 2012
(recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) – e
dell’articolo 14-quater della legge n.241 del 7 Agosto 1990 “Nuove norme sul
procedimento amministrativo”, il Governo a guida Gentiloni, a fine 2017, pur di
accelerare la realizzazione di opere quali il progetto interregionale Tempa
Rossa e la centrale di compressione gas di Sulmona, impose il “superamento
della mancata intesa” con le Regioni Puglia ed Abruzzo, utilizzando
l’escamotage di appellarsi alla “grande rilevanza strategica dell’opera per le
politiche energetiche nazionali […]”. E questo nonostante l’oggetto della
mancata intesa fosse la materia energetica, rubricata a competenza di tipo
concorrente, ai sensi dell’art. 117, comma 3, della vigente Costituzione. In
sede di Conferenza Stato-Regioni tale materia avrebbe dovuto essere oggetto di
Intesa raggiunta “in senso forte”, come più volte richiesto dalla stessa Corte
Costituzionale, a maggior ragione dopo il maxi emendamento della Legge di
Stabilità 2016 approvato per scongiurare i 6 quesiti referendari “No Triv”
promossi da 10 Regioni. Sul piano normativo si è generata una situazione di
dubbia legittimità costituzionale, che sottrae di fatto agli Enti Locali un
fondamentale strumento di esercizio e di tutela delle prerogative democratiche
a garanzia delle ragioni dei territori. Oggi l’Esecutivo, in virtù della parte
del Dlgs n.127 del 30/06/2016 che modifica l’art. 14-quater, comma 3, della
Legge 241/1990, dispone infatti del potere di superare l’opposizione delle
Regioni, concedendo a suo piacimento la relativa “autorizzazione unica”. Ciò
significa che per tutte le concessioni delle autorizzazioni riguardanti
ricerca, estrazione, trasporto, stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi, lo
Stato avrà mano libera, potendo utilizzare semplici delibere di “prosecuzione
del procedimento dell’intesa di autorizzazione”. E’ appena il caso di ricordare
che presso il MISE si trovano nella fase conclusiva del procedimento (fase
decisoria dal decreto VIA alla Conferenza dei Servizi e all’emanazione del
decreto di conferimento MISE) decine di istanze di ricerca di idrocarburi su
terraferma in diverse Regioni, oltre ad istanze di concessione di coltivazione
e a nuove istanze di concessione di stoccaggio, anche queste prossime
all’accoglimento.
TESTO
EMENDAMENTO
L’articolo
1, comma 1, del Decreto legislativo 30 Giugno 2016, n. 127 (Norme per il
riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione
dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), che modifica l’art.
14-quater, comma 3, della Legge 241/1990 in materia di Decisione della
Conferenza di Servizi, è sostituito dal seguente comma:
“Al di fuori
dei casi di cui all’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse
nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonchè dei casi
di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato
dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico – territoriale, del patrimonio storico- artistico o alla tutela
della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della
Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione. Il
Consiglio
dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o
le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra
un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali,
ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di
dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più
enti locali, motivando un’eventuale decisione in contrasto con il motivato
dissenso. Se l’intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del
Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è
espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
propria competenza, ai fini del raggiungimento dell’intesa, entro trenta giorni
dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei
Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli
enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volontà dell’amministrazione sulle decisioni di competenza. In
tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni
necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a
modificare il progetto originario. Se l’intesa non è raggiunta nel termine di
ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare
interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative
a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l’intesa, in un ulteriore
termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle
precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti
di dissenso. Se all’esito delle predette trattative l’intesa non è raggiunta,
la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la
partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome
interessate”.
***
Ancorare
l’inefficacia dei provvedimenti per scadenza dei termini alla pianta organica
delle amministrazioni.
Il Decreto
introduce un automatismo sull’inefficacia dei pareri, autorizzazioni, nulla
osta espressi oltre i termini previsti dalla legge. Tale approccio, corretto in
via teorica, si scontra con la realtà dle paese dove diversi enti pubblici sono
ampiamente sotto organico. Così la tutela dei beni comuni si subordina alla
disponibilità o meno di personale pronto ad esaminare la documentazione in
termini che stanno diventando sempre più ristretti.
Si propone,
quindi, di ancorare l’inefficacia dei provvedimenti all’effettiva dotazione di
personale della pubblica amministrazione.
TESTO
EMENDAMENTO
All’art. 12
comma 2 dopo le parole “Le determinazioni” sono aggiunte le seguenti “, per
le amministrazioni pubbliche la cui dotazione di personale è conforme alla
relativa pianta organica”
Nessun commento:
Posta un commento