mercoledì 29 luglio 2020

Proviamo a migliorare l’indecente “Decreto Semplificazioni” - Grig


Appello ai parlamentari, ecco 34 proposte emendative per migliorare concretamente le procedure e renderle efficaci ed efficienti per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente.

Il DL Semplificazioni contiene norme che ritardano o addirittura annullano le bonifiche dei siti inquinati, dimezzano i tempi già oggi molto risicati per la partecipazione dei cittadini nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, favoriscono le opere “fossili” in piena emergenza climatica, moltiplicano le poltrone con l’istituzione di una seconda commissione VIA nazionale“: 160 associazioni e comitati di livello nazionale, interregionale e locale da 18 regioni hanno inviato a tutti i parlamentari un corposo dossier dal titolo “Decreto Semplificazioni, così sono devastazioni” con l’analisi “comma per comma” e 34 proposte di emendamento del Decreto Legge “Semplificazioni” varato alcuni giorni fa dal Governo e ora approdato in Senato per l’avvio dell’iter di conversione in legge.

Clima
Sotto il paradossale ma accattivante titolo “Semplificazioni in materia di green economy” il Dl Semplificazioni introduce norme che favoriscono le opere “fossili” come i nuovi gasdotti. Ad esempio gli articoli che fanno venire meno i diritti, costituzionalmente protetti, degli usi civici. Si semplificano anche i rifacimenti; essendo la vita tecnica media di un gasdotto di 50 anni, vuol dire ipotecare il futuro visto che nel 2070 evidentemente dovremo usare ancora le fossili alla faccia dei cambiamenti climatici.

Valutazioni Ambientali
Invece di scommettere sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, si tagliano pesantemente i termini per poter presentare osservazioni ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale per il loro potenziale impatto sulla salute e sull’ambiente di intere comunità. Prima del decreto se un’azienda avesse voluto realizzare una raffineria o un pozzo di petrolio i cittadini avrebbero avuto 60 giorni di tempo per accorgersi dell’esistenza del progetto, esaminare la documentazione costituita da centinaia di elaborati tecnici di migliaia di pagine e scrivere le osservazioni. Tempi già molto risicati.
Se il Parlamento confermerà il testo varato dal Governo, i tempi saranno addirittura dimezzati, scendendo a soli 30 giorni, assolutamente insufficienti per i volontari per difendere i propri diritti in considerazione dell’impatto che queste opere possono avere sulla qualità della loro vita. Per le procedure regionali, che riguardano cave, discariche, impianti chimici ecc si scende da 60 giorni a 45, con il paradosso che per progetti di carattere regionale si avrà più tempo rispetto ai progetti di potenziale impatto nazionale. Questo la dice lunga su chi si intende favorire e, cioè, le grandi imprese nazionali e multinazionali.
Questi i nuovi termini:
-nella verifica di Assoggettabilità a V.I.A. da 45 giorni a 30;
-nella V.I.A. “normale” restano 60.
-nella V.I.A. nazionale tramite conferenza dei servizi simultanea, procedura che il Governo vuole espressamente favorire, da 60 a 30 giorni;
-nella V.I.A. regionale si passa da 60 a 45 giorni.
Interessante notare che si preferisce colpire i diritti dei cittadini e non i dirigenti inefficienti. Il vero problema della V.I.A. nazionale sono i 30 giorni da togliere alle associazioni per esaminare i progetti oppure la burocrazia ministeriale che tiene le carte ferme nei cassetti per anni? Come mai non vi è alcuna norma che attacchi i dirigenti su merito e responsabilità? Eppure basta andare sul sito del Ministero e prendere un qualsiasi progetto per verificare dove sono i tempi morti.
Diversi codicilli, poi, erodono in molteplici casi l’efficacia della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, dalla realizzazione delle indagini archeologiche che potrà essere fatta “a posteriori”, quando la Direttiva comunitaria impone di accertare preventivamente proprio con la VIA l’impatto sul patrimonio culturale, ai rifacimenti di impianti, al potenziamento delle opere stradali, ferroviarie e idriche esistenti.
Nel Decreto sono state introdotte norme che eludono la direttiva comunitaria sulla Valutazione Ambientale Strategica, in particolare per le opere in variante ai piani già approvati: ci chiediamo a questo punto perché produrre piani se poi si possono fare tranquillamente deroghe “in automatico”.
Paradossalmente, le “semplificazioni” portano alla moltiplicazione dei possibili percorsi amministrativi di valutazione, come ad esempio quello aggiuntivo confezionato per le opere del PNIEC (il Piano Clima – Energia che a dispetto degli slogan è basato su opere fossili come gasdotti e centrali a metano) e alla moltiplicazione delle “poltrone” con il varo di una seconda commissione V.I.A. che affiancherà quella già esistente, per la cui nomina ci sono voluti oltre due anni.
Insomma, tutte norme che cercano di rendere la procedura di V.I.A. un mero orpello, un timbro in più da mettere quanto più velocemente sui progetti, svuotandola del suo significato originario fissato dalla Direttiva comunitaria che la istituisce: la valutazione dei reali impatti su salute dei cittadini e ambiente dei progetti.
Bonifiche
Con l’articolo 53 comma 4 quater può, nei fatti, venire addirittura meno la bonifica delle acque sotterranee, una vera e propria emergenza del paese con le falde contaminate da sostanze tossiche o cancerogene con concentrazioni spesso decine di migliaia di volte superiore ai limiti di legge. La norma prevede infatti per le aziende responsabili di poter ottenere il certificato di avvenuta bonifica anche per il solo suolo qualora si dimostri che l’acqua inquinata non lo influenzi, con contestuale svincolo delle garanzie finanziarie che gli inquinatori devono versare per assicurare che le attività di ripristino siano effettivamente svolte anche in caso, ad esempio, di fallimento dell’azienda.
Tolta pure la deterrenza economica diventa un tana libera tutti per i grandi inquinatori delle acque sotterranee, un vero e proprio incentivo a non bonificare che, tra l’altro, varrà per i grandi gruppi che hanno inquinato, visto che si applica solo ai Siti Nazionali di Bonifica e non già agli altri siti contaminati “normali”. Un vero e proprio paradosso, insieme agli ulteriori passaggi degli articoli in cui, richiamando esclusivamente l’applicazione del solo articolo 242, quello relativo alle procedure ordinarie, si esclude per i Siti Nazionali di Bonifica l’applicazione delle procedure semplificate introdotte nel 2014 con l’art.242bis proprio per velocizzare le bonifiche ripulendo tutto senza ricorrere all’analisi di rischio che porta lungaggini e bonifiche più blande (ma meno costose!).
Per quanto riguarda i Siti di Interesse Nazionale per le Bonifiche, cioè le aree più inquinate del paese non si procederà più, come si fa oggi, direttamente alla caratterizzazione delle aree – ossia il delicato e stringente processo di ricostruzione della contaminazione avvenuta – dando per scontato che per i terreni e le acque sotterranee dell’Ilva a Taranto, di Bussi, di Gela, di Falconara e di decine di altri siti devono essere prese precauzioni molto più stringenti all’altezza dei problemi. Con l’art. 53, invece, si rende possibile agli inquinatori di partire presentando invece della caratterizzazione una più semplice e blanda “indagine preliminare”, come avviene per un sospetto di inquinamento in qualsiasi altra area del paese. Come se una raffineria fosse una pompa di carburante, insomma!

Si aggiungono così ulteriori lungaggini e un passaggio burocratico in più, con un Ministero dell’Ambiente che è già vergognosamente indietro con le procedure per bonificare questi luoghi. Il ruolo del Ministero sempre di più ci sembra quello dello stopper delle bonifiche, con risparmi miliardari alle aziende che hanno inquinato. Anche in questo caso, invece di chiedere conto ai dirigenti e alle aziende per i ritardi si scarica tutto sui cittadini e sulla loro salute.
Il DL andrà ora in Parlamento per la conversione in legge. Abbiamo preparato 34 emendamenti per confermare il nostro approccio propositivo, sia per abrogare gli articoli e i commi che sono veri e propri regali agli inquinatori sia per suggerire l’introduzione di norme, alcune delle quali già operanti da anni in alcune regioni, che rendano le procedure di bonifica e di valutazione ambientale realmente efficaci ed efficienti e che rafforzino la cooperazione tra i diversi livelli dello Stato. La partecipazione dei cittadini, la trasparenza e la tutela della salute sono i capisaldi; se il DL rimarrà invariato troveranno pronti alla mobilitazione le realtà firmatarie di questo comunicato per difendere territori e cittadini.
ORGANIZZAZIONI NAZIONALI
Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua
Fairwatch
Campagna “Per il Clima, Fuori dal Fossile”
Rete Mamme da Nord a Sud
Coordinamento Nazionale No Triv
Attac Italia
Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi Free Rivers Italia
Altragricoltura, Alleanza per la Sovranità Alimentare
Peacelink
Ass. A Sud Onlus
Rete Legalità per il clima
Disarmisti Esigenti
Associazione Mediterranea per la Natura Onlus
Gruppo d’Intervento Giuridico Onlus
Medicina democratica Onlus
Organizzazione di Volontariato per la difesa diretta della flora e fauna acquatica Care The Oceans
Associazione Antimafie Rita Atria
Rete Commissioni Mensa Nazionale
Cobas Confederazione dei Comitati di Base
Salviamo L’Orso
Transform! Italia
CSEN Ambiente
Gruppo di studio Assemblea popolare permanente per la difesa delle falde acquifere
Forum Ambientalista

EMENDAMENTI SU VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Pubblicità dei lavori delle commissioni tecniche istituite per le valutazioni di piani e progetti nell’ambito delle procedure di VIA, AIA, V.Inc.A Si propone di estendere a tutto il territorio nazionale una norma in vigore nella regione Abruzzo che ha permesso di elevare l’efficienza delle procedure di VIA attraverso la trasparenza. 
TESTO EMENDAMENTO 
All’art.8 del D.lgs.152/2006 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: 
“8.Le convocazioni delle commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito web dell’Autorità competente.” 
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Inchiesta pubblica su almeno una quota parte dei progetti
L’inchiesta pubblica è stata introdotta nell’ordinamento nazionale fin dal 2006 ma il Ministero dell’Ambiente, a differenza di varie regioni, su centinaia di progetti esaminati non ha mai svolto neanche una procedura di questo genere. L’emendamento prevede un obbligo per una percentuale minima di progetti da sottoporre a tale procedura partecipativa. 
TESTO EMENDAMENTO 
Al comma 1 dell’Art.24-bis del D.lgs.152/2006, dopo le parole “autorità competente.” sono aggiunte le seguenti “In ogni caso l’Autorità competente assicura che l’inchiesta pubblica sia svolta su almeno il 10% delle procedure attivate ogni anno. Eventuali limitati scostamenti da tale percentuale sono comunque recuperati l’anno successivo in aggiunta alla quota prescritta“. 
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Audizioni del pubblico interessato da parte delle commissioni tecniche. Si propone di estendere a tutto il territorio nazionale una norma in vigore nella regione Abruzzo che ha permesso di elevare l’efficienza delle procedure di VIA attraverso la partecipazione del pubblico. 
TESTO EMENDAMENTO 
All’art.9 del D.lgs.152/2006 dopo il comma 4 è inserito il seguente “5. Il pubblico interessato nonché gli enti interessati possono fare richiesta di audizione presso le commissioni tecniche istituite per la valutazione dei piani e dei progetti oggetto delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Autorizzazione Integrata Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. L’audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati. L’Autorità competente può ulteriormente organizzare lo svolgimento di tali audizioni attraverso regolamenti che comunque, fermo restando il rispetto dei termini temporali del procedimento, mirino a garantire l’ampia partecipazione ai procedimenti di valutazione ambientale.” 
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Informazione pro-attiva del pubblico
Per migliorare la comunicazione verso il pubblico l’emendamento promuove l’uso della PEC per inviare alle associazioni di tutela ambientale l’avviso relativo al deposito dei progetti per la fase delle osservazioni. 
TESTO EMENDAMENTO 
“All’art.24-bis del D.lgs.152/2006 dopo il comma 1 è inserito il seguente 1-bis. L’avviso di cui agli artt.19, 24, 27 e 27 – bis è inviato per PEC dalle autorità competenti alle organizzazioni di tutela ambientale di cui all’art.13 della Legge 8 luglio 1986, n.349, nonché a quelle stabilmente costituite ed operative nel territorio interessato dai potenziali impatti che ne facciano richiesta alle Autorità competenti. Queste ultime aggiornano periodicamente appositi elenchi di tali organizzazioni. L’Autorità competente può ulteriormente regolamentare l’inserimento negli elenchi definendo altresì i criteri di inclusione delle organizzazioni di protezione ambientale alla scala delle regioni e delle province, garantendo comunque l’ampia informazione sui procedimenti di valutazione ambientale.” 
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Collaudo “ambientale”
Le opere vanno realizzate bene assicurando un sistema di controlli adeguato (basti vedere cosa è accaduto alle autostrade in questi anni). A parte la verifica dell’ottemperanza alle condizioni ambientali (cioè alle prescrizioni) è fondamentale introdurre nelle fasi di collaudo/certificazione una responsabilizzazione rispetto alla tematica ambientale e, in particolare, della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto andato in VIA. Molto spesso avviene che i progetti siano realizzati dopo diversi anni, con molti passaggi amministrativi, varianti, ecc. con il rischio che le opere siano difformi rispetto al titolo abilitativo della V.A. o V.I.A. originario 
TESTO EMENDAMENTO 
All’art.28 del D.lgs.152/2006 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7-bis: “Il proponente, entro i termini di validità disposti dal titolo di V.A.-V.I.A., trasmette all’autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere ovvero la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente sul sito WEB dell’Autorità competente” 
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Daspo sulla VIA
La questione della qualità delle opere in via di realizzazione è fondamentale per assicurare lo sviluppo del paese. Il corretto adempimento degli obblighi della procedura di VIA deve assicurare che i progetti approvati siano effettivamente realizzati in maniera conforme. L’emendamento introduce una forma di deterrenza per i proponenti poco corretti e inadempienti, escludendoli temporaneamente dalla possibilità di vedersi esaminare nuovi progetti in pendenza di criticità non sanate con quelli già autorizzati. 
TESTO EMENDAMENTO 
All’art.29 del D.lgs.152/2006 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis “L’autorità competente determina la decadenza del titolo di V.A.-V.I.A. qualora, anche a seguito di diffida, il titolare dello stesso non produca la documentazione relativa alle verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali nonché, entro i termini di validità del titolo di compatibilità ambientale, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere. Nelle more degli effetti della diffida, sono sospesi eventuali altri procedimenti di V.A.-V.I.A. attivati dallo stesso proponente ed è fatto divieto avviarne di nuovi. Queste ultime disposizioni si applicano anche nelle more del pagamento delle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5“. 
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Autovalutazione delle attività svolte da parte delle autorità competenti.
L’emendamento, al fine di migliorare le procedure di VIA valorizzando percorsi di auto-valutazione delle autorità coinvolte, introduce l’obbligo per le autorità competenti di pubblicare entro i primi mesi dell’anno un report sulle attività svolte, comprensive di proposte, anche giunte da aziende e pubblico, per migliorare le procedure. 
TESTO EMENDAMENTO 
All’art.7-bis del D.lgs.152/2006 dopo il comma 10 è inserito il seguente. “11. Entro il 30 marzo di ogni anno l’Autorità competente pubblica sul proprio 
sito web un resoconto delle attività svolte nell’anno precedente avente per oggetto i seguenti aspetti: a)elenco dei progetti valutati e dell’esito del procedimento; b)analisi della tempistica dei procedimenti, evidenziando quelli per i quali non sono stati rispettati i termini, le eventuali giustificazioni per i ritardi e i provvedimenti intrapresi, compresi quelli disciplinari e sulla performance del personale coinvolto; c)stato delle verifiche di ottemperanza, comprensiva dello svolgimento dell’attività di sopralluogo svolte e del numero e della tipologia delle non 
conformità riscontrate nonché dei provvedimenti intrapresi nell’ambito della procedure di cui agli artt.28 e 29 del presente decreto; d)analisi della partecipazione del pubblico e degli enti ai procedimenti, con particolare riferimento agli esiti delle inchieste pubbliche svolte, delle audizioni e della risposta alla gestione delle osservazioni pervenute; e)proposte per migliorare e rendere più efficiente il procedimento amministrativo della V.I.A., ivi compreso il rapporto con il proponente, gli altri enti e il pubblico interessato, dando anche conto della valutazione di eventuali proposte giunte in tal senso che devono essere comunque esaminate e valutate.” 
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Sopralluoghi della commissione VIA nei territori
L’emendamento si propone di rendere obbligatorio il sopralluogo della commissione valutatrice dei progetti nelle aree interessate dall’intervento. Troppo spesso le decisioni vengono prese senza un’adeguata conoscenza dei luoghi che solo sopralluoghi accurati possono assicurare. 
TESTO EMENDAMENTO 
REPORT THIS AD
All’art.24 del D.lgs.152/2006 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “8. La Commissione valutatrice o una sua delegazione, su richiesta di un ente locale o di una regione, di 
almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 500 cittadini, è tenuta a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal progetto; in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web dell’autorità competente.” 
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Localizzazione di singole opere in “variante automatica” di Piani senza VAS L’emendamento vuole abrogare il comma dell’art.6 che permette di eludere la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (anche nella forma coordinata con la VIA) in violazione della sentenza della Corte di Giustizia C-295/2010 del 22/09/2011, permettendo di realizzare opere in variante di piani senza la documentazione attinente appunto la VAS. 
TESTO EMENDAMENTO 
All’art.6 del D.lgs.152/2006 il comma 12 è abrogato” 
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Procedura VAS per la definizione delle aree di esclusione delle opere del PNIEC L’emendamento specifica che la definizione delle aree di esclusione per le opere del PNIEC, come avviene per il PITESAI, deve prevedere la Valutazione Ambientale Strategica assicurando così la partecipazione del pubblico e degli enti locali. 
TESTO EMENDAMENTO 
All’art.50 alla lettera c), all’art.7-bis al comma 2-bis dopo le parole “paesaggistiche e morfologiche,” aggiungere le parole “previa procedura di Valutazione Ambientale Strategica e” 
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Cancellare la Commissione “PNIEC”. L’emendamento è volto a cancellare l’istituzione, prevista dal Decreto, di una seconda commissione VIA nazionale, con moltiplicazione dei ruoli e delle procedure, in direzione contraria rispetto a quanto dichiarato nelle intenzioni del governo di semplificare. 
TESTO EMENDAMENTO 
All’art.50 la lettera d) è abrogata.” 
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Termini per il pubblico per le osservazioni nelle procedure di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. Il decreto taglia da 45 a 30 i giorni a disposizione per il pubblico per la presentazione di osservazioni sui progetti per la Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.. L’emendamento è volto a ristabilire il termine precedente. 
TESTO EMENDAMENTO 
“All’art.50 alla lettera f) al comma 4 la parola “trenta” è sostituita dalla parola “quarantacinque” 
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Provvedimenti circa eventuali ritardi L’emendamento vuole rafforzare la deterrenza rispetto al mancato rispetto dei termini temporali per i procedimenti, disponendo che, in caso di intervento sostitutivo per inerzia, siano presi adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili. 
TESTO EMENDAMENTO 
All’art.50 lettera m) al comma 1 dopo le parole “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conseguente adozione.” aggiungere il seguente periodo “Quest’ultimo, il Direttore generale e l’OIV, ognuno per le rispettive competenze, individuano le responsabilità per il ritardo e provvedono, contestualmente al rilascio del provvedimento di V.I.A., alle determinazioni circa i provvedimenti, disciplinari e relativi alle performance, del personale coinvolto ivi compresa la decadenza, complessiva o di singoli membri, della commissione valutatrice.” 
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Cancellazione della procedura speciale per i progetti PNIEC Invece di semplificare il DL introduce nuovi percorsi per la valutazione dei progetti, differenziando tra progetti PNIEC e non PNIEC. Un inutile sdoppiamento che produce solo confusione. L’emendamento è volto ad abrogare queste nuove procedure. 
TESTO EMENDAMENTO 
All’art.50 lettera m) il comma 2 è abrogato 
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Termini della V.I.A. per la partecipazione del pubblico con procedura di conferenza dei servizi (art.27) Il decreto taglia da 60 a 30 i giorni a disposizione per il pubblico per la presentazione di osservazioni sui progetti in caso di applicazione della procedura in conferenza dei servizi.. L’emendamento è volto a ristabilire il termine precedente. 
TESTO EMENDAMENTO 
“All’art.50 lettera n) al comma 2 le parole “e per la durata di trenta giorni” sono sostituite dalle parole “e per la durata di sessanta giorni” 
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Conferenza dei servizi in forma semplificata e non sincrona Il DL prevede di procedere, per il rilascio del titolo unico, attraverso la procedura della Conferenza sincrona che, però, prevede che i titoli siano rilasciati “per posizioni prevalenti”. Tale norma appare confusionaria e anche in potenziale contrasto con le norme comunitarie, in quanto non si individua in maniera chiara l’autorità competente al rilascio delle diverse autorizzazioni. Pertanto si propone di far svolgere il procedimento con le modalità della conferenza in forma semplificata (art.14-bis) e non con quella in forma sincrona (art.14-ter). 
TESTO EMENDAMENTO 
All’Art.50 lettera n) il comma 4 è così sostituito: “4) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: “8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l’autorita’ competente convoca nel termine di cui al comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera secondo quanto stabilito dai commi da 1 a 5 dall’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all’articolo 7-bis, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell’ambito della propria attivita’, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l’indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresi’, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e’ assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, ai sensi dell’articolo 25. I termini previsti dall’articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla meta’ e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e’ sospesa per il termine di cui all’articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990”; 
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Termini per le V.I.A. regionali per la partecipazione del pubblico Il decreto taglia da 60 a 45 i giorni a disposizione per il pubblico per la presentazione di osservazioni sui progetti. L’emendamento è volto a ristabilire il termine precedente. 
TESTO EMENDAMENTO 
All’art.50 alla lettera o) il comma 2 è abrogato” 
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Depositi di prodotti petroliferi/chimici Con il DL i depositi tra 40.000 e 200.000 mc di prodotti petroliferi non faranno più la V.I.A. nazionale ma addirittura la semplice Verifica di Assoggettabilità di livello regionale. Si propone di abrogare la norma. 
TESTO EMENDAMENTO 
All’art.50 la lettera q) il comma 2 è abrogata” 
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Abrogazione della V.I.A. “in sanatoria” e postuma Il D.lsg.104/2017 ha introdotto la possibilità di svolgere la cosiddetta VIA “a sanatoria”, anche postuma, cioè a opere realizzata. Un vero e proprio controsenso per una procedura che la Corte di Giustizia Europea, pur ammentendone la legittimità in principio, ha sostenuto doversi relegare a casi del tutto eccezionali. Prevederla, invece, come semplice iter procedurale a fronte di insignificanti sanzioni che non hanno alcun valore di deterrenza, significa premiare chi prova ad eludere la direttiva comunitaria. 
TESTO EMENDAMENTO 
“Il comma 3 dell’art.29 del D.lgs.152/2006 è abrogato” 
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Aumento dell’importo delle sanzioni amministrative in materia di VIA Si propone di aumentare l’importo delle sanzioni amministrative in materia di VIA che oggi è ridicolo rispetto al valore delle opere. 
TESTO EMENDAMENTO 
I commi 4 e 5 dell’Art.29 del D.lgs.152/2006 sono così sostituiti: 
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 70.000 euro a 300.000 euro.” 
5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 40.000 euro a 200.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.” 
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Sicurezza delle infrastrutture
Si propone di sostituire integralmente l’art.51 per precisarne l’ambito di applicazione, riferendosi esclusivamente agli interventi sulla sicurezza delle infrastrutture, eliminando ridondanze rispetto alla procedure di cui all’art.6 comma 9 del D.lgs.152/2006 che già indica tutti gli aspetti procedurali e di contenuto. 
TESTO EMENDAMENTO 
L’Art.51 è cosi sostituito 
1. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati a miglioramento, ivi compreso l’adeguamento ai requisiti delle norme di settore, della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e per i quali il proponente attiva la procedura di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell’efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non puo’ essere inferiore a dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la 
durata dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e’ pari a dieci anni.” 
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Progetti e impianti alimentati da fonti rinnovabili
Il DL inserisce una norma probabilmente in contrasto con la Direttiva VIA, in quanto limita l’analisi degli impatti per determinate attività. Pertanto se ne propone l’abrogazione. 
TESTO EMENDAMENTO 
“All’art.56 la lettera a) del comma 1 è abrogata” 
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Verifica archeologica Il DL inserisce una norma probabilmente in contrasto con la Direttiva VIA, in quanto permette che la VIA sia rilasciata prima dello svolgimento delle indagini archeologiche quando lo Studio di Impatto Ambientale deve quantificare l’impatto sul patrimonio culturale. Pertanto se ne propone l’abrogazione. 
TESTO EMENDAMENTO 
“All’art.60 comma 4 lettera c) le parole “Il provvedimento di VIA puo’ essere adottato in pendenza della verifica di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che deve in ogni caso essere effettuata prima dell’inizio dei lavori.” sono eliminate”. 
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Usi civici e gasdotti/1 La norma rischia di rendere illegittimi gli atti di autorizzazione di diverse opere in quanto la previsione contenuta nel DL è con ogni probabilità in contrasto rispetto ai principi fissati dalla legge 20 novembre 2017, n.168 sul regime degli usi civici nonché rispetto a quelli di numerose sentenze della Corte Costituzionale. Pertanto se ne propone l’abrogazione. 
TESTO EMENDAMENTO 
“All’Art.60 la lettera a) del comma 4 è eliminata.” 
*** 
Usi civici e gasdotti/2 La norma rischia di rendere illegittimi gli atti di autorizzazione di diverse opere in quanto la previsione contenuta nel DL è con ogni probabilità in contrasto rispetto ai principi fissati dalla legge 20 novembre 2017, n.168 sul regime degli usi civici nonché rispetto a quelli di numerose sentenze della Corte Costituzionale. Pertanto se ne propone l’abrogazione. 
TESTO EMENDAMENTO 
“All’Art.60 la lettera a) del comma 5 è eliminata.” 
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Perdite di metano
Il metano è un pericolosissimo gas serra, come evidenziato nell’ultimo rapporto dell’IPCC. Numerose ricerche scientifiche, svolte anche attraverso l’uso dei dati della costellazione di satelliti europea Copernicus, stanno dimostrando che le perdite di metano lungo la “filiera” sono molto più rilevanti rispetto a quanto finora sospettato e dichiarato dalle stesse aziende coinvolte. È quindi fondamentale descrivere esattamente e quantificare le emissioni di questo gas in atmosfera anche per pianificare correttamente tutte le iniziative volte a rispettare l’Accordi di Parigi. L’emendamento mira, quindi, a far redigere ad ISPRA uno studio specifico sulla problematica. 
TESTO EMENDAMENTO 
All’art.6 del D.lgs.152/2006 dopo il comma 17 è aggiunto il seguente “18. Al fine di valutare l’effettivo contributo nazionale delle emissioni dirette di metano da perdite in atmosfera lungo la filiera di estrazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e valutare adeguatamente le opere previste nel PNIEC in sede di VIA entro 2 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare incarica Ispra di provvedere alla realizzazione di uno studio, da completare entro 12 mesi, relativo alla stima delle perdite di metano e del relativo impatto climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti, nonché alla proiezione delle stesse per quelle in progetto, anche attraverso l’utilizzo e l’interpretazione dei dati satellitari, compresi quelli della rete satellitare Copernicus. Tale studio viene reso disponibile al pubblico entro i successivi due mesi.” 
EMENDAMENTI SU BONIFICHE 
Evitare la deregulation e limitare le operazioni “fai da te” nei siti inquinati. 
L’emendamento intende ridurre la portata dell’art.52 che intende introdurre una vera e propria deregulation nella realizzazione di opere, anche estremamente consistenti, nei siti inquinati, con impatto anche sul ciclo dei rifiuti. 
TESTO EMENDAMENTO 
All’art.52 il comma 1 è così sostituito 
“1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 242-bis e’ inserito il seguente: 
Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica) 1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche’ opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalita’ e tecniche che non pregiudichino ne’ interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, ne’ determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.” 
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Nei SIN far partire la procedura direttamente dalla caratterizzazione. 
L’emendamento intende sopprimere, nei soli SIN, il passaggio dell’indagine preliminare (di fatto recependo quello che si fa già oggi per prassi) introdotto con il DL. Introdurre l’indagine preliminare significa paradossalmente non semplificare ma allungare i tempi per le bonifiche. 
TESTO EMENDAMENTO 
All’art.53 il periodo “Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell’inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, e’ concordato con l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificita’ del sito. In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari e’ concordato con l’ISPRA. Il proponente, trenta giorni prima dell’avvio delle attivita’ d’indagine, trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all’agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all’agenzia di protezione ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attivita’ di indagine. L’autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attivita’ di verifica e di controllo da parte della provincia competente da avviare nei successivi quindici giorni, previa comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal caso le attivita’ di verifica devono concludersi entro e non oltre novanta giorni ” 
è così sostituito 
Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell’inquinamento o altro soggetto interessato attiva le procedure di cui all’Art.242, direttamente dalla fase di caratterizzazione, oppure quelle di cui all’art.242-bis” 
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Abrogazione della norma che permette di certificare la bonifica del solo suolo e non già anche della matrice acque 
Una norma assolutamente pericolosa introdotta nel DL permetterà di poter certificare l’avvenuta bonifica per il solo suolo, con svincolo di tutte le garanzie finanziarie che l’inquinatore deve depositare, di fatto abbandonando il disinquinamento delle acque. 
TESTO EMENDAMENTO 
All’art.53 il periodo 4-quater “La certificazione di avvenuta bonifica di cui all’articolo 248 puo’ essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a condizione che risulti accertata l’assenza di interferenze con la matrice acque sotterranee tali da comportare una cross contamination e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area. La previsione di cui al primo periodo e’ applicabile anche per l’adozione da parte dell’autorita’ competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di CSC oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di CSR determinate a seguito dell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall’autorita’ competente. La certificazione di avvenuta bonifica per la sola matrice suolo costituisce titolo per lo svincolo delle relative garanzie finanziarie di cui all’articolo 242, comma 7.” è eliminato. 
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Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica. 
Molti enti, compreso il Ministero dell’Ambiente, sono inadempienti rispetto alle previsioni di cui al D.lgs.195/2005 sulla trasparenza in materia ambientale. Molti enti locali sono in ritardo sull’applicazione della Convenzione di Aarhus. 
In realtà, a dimostrazione che è possibile garantire gli adempimenti di queste norme, alcuni enti locali da tempo hanno predisposto siti WEB per i cittadini dove pubblicare tutta la documentazione dei procedimenti di bonifica (è il caso di diversi comuni, ad esempio, Pescara). 
Si propone, quindi, un emendamento volto a colmare queste lacune, attraverso l’uso estensivo del WEB. 
TESTO EMENDAMENTO 
Dopo l’art.242-bis del D.lgs.152/2006 è aggiunto il seguente 
243-ter Trasparenza e partecipazione del pubblico nei procedimenti di bonifica 
1. Sulla base degli obblighi di cui all’Art.6 comma 2 della Convenzione di Aarhus, un avviso dell’avvio del procedimento di cui agli artt.242, 242bis e 252 del presente decreto è pubblicato tempestivamente sul sito WEB dell’autorità competente. 
2. Tutti i documenti relativi ai monitoraggi ed indagini ambientali, caratterizzazione, progetti di messa in sicurezza, anche operativa, prevenzione e o bonifica sono resi disponibili entro 10 giorni dalla ricezione sul sito dell’Autorità competente, fermo restando i casi di esclusione connessi alla tutela degli interessi di cui all’art.5-bis del D.lgs.33/2013. Sono altresì pubblicati tempestivamente pareri e autorizzazioni degli enti pervenuti durante il procedimento nonché le convocazioni delle conferenze dei servizi, assicurando un tempo congruo per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico. 
3.La partecipazione del pubblico interessato alle conferenze dei servizi con diritto di parola, previa richiesta, è di norma assentito da chi presiede la conferenza. Eventuali dinieghi devono essere adeguatamente motivati e comunque deve essere data la possibilità di esprimersi sul procedimento.” 
4.Degli esiti dei controlli sull’esecuzione delle opere e sulla rispondenza delle stesse alle prescrizioni è data pubblicità sul sito WEB dell’autorità competente.” 
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Eliminare le Analisi di Rischio compiacenti 
L’analisi di rischio è diventata la procedura per eludere bonifiche stringenti e reali e allungare i tempi a dismisura, con rimpalli tra soggetti responsabili e privati. 
Per portare chiarezza al settore ed evitare arbitri e interpretazioni della norma “a macchia di leopardo” sul territorio nazionale, si limita l’analisi di rischio ai soli casi in cui è dimostrato che non è possibile tecnicamente e a costi sostenibili adottare le Concentrazioni Soglia di Contaminazione come obiettivo di bonifica. Solo in tal caso si passa all’analisi di rischio e alle relative Concentrazioni Soglia di Contaminazione. 
TESTO EMENDAMENTO 
Al comma 4 dell’Art.242 del D.lgs.152/2006 le parole “Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)” sono così sostituite “Qualora sia tecnicamente possibile raggiungerli con l’uso di tecnologie a costi sostenibili gli obiettivi di bonifica corrispondono alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione. In caso contrario, sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)”. 
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Trasferire le competenze per l’individuazione del responsabile della contaminazione dalle province all’autorità competente 
Alle province l’art.244 del D.lgs.152/2006 demanda l’onere per l’individuazione del responsabile della contaminazione. Tali enti, però, sono stati nel frattempo svuotati di competenze e personale e, di fatto, non hanno più l’operatività per garantire uno dei passaggi fondamentali per le procedure di bonifica. Pertanto si ritiene opportuno portare questa competenza allo stesso ente che presiede al procedimento di bonifica di cui agli artt.242, 242-bis e 252. 
TESTO EMENDAMENTO 
Al comma 2 dell’Art.244 del Dlgs.152/2006 le parole “La provincia” sono sostituite dalle seguenti: “L’autorità competente di cui agli artt.242, 242-bis e 252” 
EMENDAMENTI SU CONFERENZA DEI SERVIZI
Ripristinare lo strumento dell’intesa “in senso forte” tra Stato e regioni. 
Si propone di sostituire l’articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo 30 Giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 – G.U. 13 luglio 2016, n. 162), che modifica l’art. 14-quater, comma 3, della Legge 241/1990 in materia di Decisione della Conferenza di Servizi, allo scopo di restituire alle Regioni un fondamentale strumento di esercizio e tutela delle prerogative democratiche, a garanzia delle ragioni dei territori. La sostituzione proposta consiste nella reintroduzione della disposizione a suo tempo cancellata, vale a dire la precedente versione dell’art. 14-quater, comma 3, della Legge 241/1990. E’ necessario, a tal fine, che il Governo promuova una decisa iniziativa in sede di Conferenza Stato- Regioni, perché venga ripristinata la precedente versione del comma 3, art 14-quater, della Legge 241/1990. Richiamandosi alle disposizioni dell’articolo 57 del DL n.5 del 9 Febbraio 2012 “Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio” – il cosiddetto Decreto “Semplifica Italia”, convertito nella Legge n.35 del 4 Aprile 2012 (recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) – e dell’articolo 14-quater della legge n.241 del 7 Agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, il Governo a guida Gentiloni, a fine 2017, pur di accelerare la realizzazione di opere quali il progetto interregionale Tempa Rossa e la centrale di compressione gas di Sulmona, impose il “superamento della mancata intesa” con le Regioni Puglia ed Abruzzo, utilizzando l’escamotage di appellarsi alla “grande rilevanza strategica dell’opera per le politiche energetiche nazionali […]”. E questo nonostante l’oggetto della mancata intesa fosse la materia energetica, rubricata a competenza di tipo concorrente, ai sensi dell’art. 117, comma 3, della vigente Costituzione. In sede di Conferenza Stato-Regioni tale materia avrebbe dovuto essere oggetto di Intesa raggiunta “in senso forte”, come più volte richiesto dalla stessa Corte Costituzionale, a maggior ragione dopo il maxi emendamento della Legge di Stabilità 2016 approvato per scongiurare i 6 quesiti referendari “No Triv” promossi da 10 Regioni. Sul piano normativo si è generata una situazione di dubbia legittimità costituzionale, che sottrae di fatto agli Enti Locali un fondamentale strumento di esercizio e di tutela delle prerogative democratiche a garanzia delle ragioni dei territori. Oggi l’Esecutivo, in virtù della parte del Dlgs n.127 del 30/06/2016 che modifica l’art. 14-quater, comma 3, della Legge 241/1990, dispone infatti del potere di superare l’opposizione delle Regioni, concedendo a suo piacimento la relativa “autorizzazione unica”. Ciò significa che per tutte le concessioni delle autorizzazioni riguardanti ricerca, estrazione, trasporto, stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi, lo Stato avrà mano libera, potendo utilizzare semplici delibere di “prosecuzione del procedimento dell’intesa di autorizzazione”. E’ appena il caso di ricordare che presso il MISE si trovano nella fase conclusiva del procedimento (fase decisoria dal decreto VIA alla Conferenza dei Servizi e all’emanazione del decreto di conferimento MISE) decine di istanze di ricerca di idrocarburi su terraferma in diverse Regioni, oltre ad istanze di concessione di coltivazione e a nuove istanze di concessione di stoccaggio, anche queste prossime all’accoglimento. 
TESTO EMENDAMENTO 
L’articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo 30 Giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), che modifica l’art. 14-quater, comma 3, della Legge 241/1990 in materia di Decisione della Conferenza di Servizi, è sostituito dal seguente comma: 
“Al di fuori dei casi di cui all’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonchè dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, del patrimonio storico- artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione. Il 
Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, motivando un’eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l’intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell’intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l’intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l’intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all’esito delle predette trattative l’intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate”. 
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Ancorare l’inefficacia dei provvedimenti per scadenza dei termini alla pianta organica delle amministrazioni
Il Decreto introduce un automatismo sull’inefficacia dei pareri, autorizzazioni, nulla osta espressi oltre i termini previsti dalla legge. Tale approccio, corretto in via teorica, si scontra con la realtà dle paese dove diversi enti pubblici sono ampiamente sotto organico. Così la tutela dei beni comuni si subordina alla disponibilità o meno di personale pronto ad esaminare la documentazione in termini che stanno diventando sempre più ristretti. 
Si propone, quindi, di ancorare l’inefficacia dei provvedimenti all’effettiva dotazione di personale della pubblica amministrazione. 
TESTO EMENDAMENTO 
All’art. 12 comma 2 dopo le parole “Le determinazioni” sono aggiunte le seguenti “, per le amministrazioni pubbliche la cui dotazione di personale è conforme alla relativa pianta organica” 


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