Diversi
cagliaritani, piuttosto indignati, hanno segnalato quanto scrive sul suo
profilo Facebook Claudio Maria Papoff, dirigente del Servizio parchi, verde e
gestione faunistica del Comune di Cagliari a decorrere dall’1 settembre 2020.
Lo era già
stato in precedenza, guadagnandosi sul campo il soprannome di manidiforbice da parte di una bella fetta di
ironici kasteddai, così come, dal febbraio 2019, era direttore generale del parco naturale regionale
“Molentargius – Saline”, salito agli onori della cronaca in questi giorni per
il crollo – sotto un temporale con
raffiche di vento a più di 100 km/h – della Torre del Sale, uno degli esempi
più pregevoli di archeologia industriale dell’area naturale protetta.
Non ci
occupiamo di quanto si scrive sulle pagine personali di Facebook –
cose sensate o sproloqui – memori del noto insegnamento di Umberto Eco, tuttavia per il ruolo ricoperto
dal dott. Papoff un paio di considerazioni sono necessarie, tralasciando toni e
volgarità che utilizza nei confronti di chi non è d’accordo con la sua visione
illuminata della gestione del verde pubblico: si qualifica da solo e
ciò basta.
Il dott.
Papoff afferma in risposta a un commento a un suo post del 10
settembre 2020 (ore 20.55), riferendosi al Viale Buoncammino, luogo del
noto taglio dei Pini: “è un viale con meno di 70 anni
(quindi per automatismo non diviene un bene culturale) e l’intervento, per la
sua natura, non è soggetto ad alcuna autorizzazione paesaggistica; neanche la
semplificata ”:
Poche parole
e molte inesattezze, per non dire altro.
Il Viale Buoncammino, con le sue alberate, esiste da un
bel po’: per esempio, su Sardegna Digital Library sono pubblicate numerose
fotografie della Collezione Colombini (proprietà I.S.R.E.) che
ritraggono il Viale agli inizi del ‘900, con il carcere e le caratteristiche
alberate.
Quindi, il
Viale è tutelato con vincolo culturale, perché “le pubbliche piazze, vie,
strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico” sono
tutelate con vincolo culturale, a meno che non sia intervenuta una verifica
negativa dell’interesse culturale da parte dei competenti organi del Ministero
per i Beni e Attività Culturali e il Turismo (artt. 10 e ss. del decreto
legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
Quindi, in
tali luoghi qualsiasi intervento dev’essere preventivamente autorizzato dei
competenti organi del Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo
(art. 21 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
Cagliari,
Viale Buoncammino con il carcere e la caratteristica alberata (da Sardegna
Digital Library, 1901)
Ancora.
Quantomeno
l’intero centro storico cittadino (compreso il Viale) è tutelato con specifico
vincolo paesaggistico (artt. 136 e ss. del decreto
legislativo n. 42/2004 e s.m.i., individuazione principalmente con D.M. 8 giugno
1977) e il D.P.R. n. 31/2017 (art. 2, comma 1°, e Allegato
A) esenta dalla necessità di autorizzazione paesaggistica solo la “sostituzione
o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o
private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie
autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché
tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1°, lettere
a, b, del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista”
(punto A.14).
Quindi, nel
centro storico e in buona parte di Cagliari – vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1°, lettere a e b,
del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. – qualsiasi intervento del
genere dev’essere necessariamente munito di autorizzazione paesaggistica con
specifico parere vincolante dei competenti organi del Ministero per i Beni e
Attività Culturali e il Turismo (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e
s.m.i.).
Le autorizzazioni
non sono necessarie soltanto in caso di comprovata esigenza di pubblica
incolumità, concretizzata in specifica motivata preventiva ordinanza sindacale
contingibile e urgente (art. 50 del decreto legislativo n.
267/2000 e s.m.i.). Ordinanza che non è stata rinvenuta nell’albo pretorio comunale.
Per capirci
meglio, un taglio di alberi giustificato a parole in area
tutelata con vincoli ambientali e/o culturali privo delle relative
autorizzazioni e in assenza di specifica ordinanza contingibile e urgente per
ragioni di incolumità pubblica è abusivo e fonte di responsabilità per chi lo
dispone e chi lo esegue.
Non si
tratta di una curiosa interpretazione ambientalista, ma di
norme di legge: gli artt. 734 cod. pen. e 181 del decreto legislativo n.
42/2004 e s.m.i. per la violazione del vincolo paesaggistico, gli artt. 733 cod. pen. e 169 del decreto legislativo n.
42/2004 e s.m.i. per la violazione del vincolo culturale.
Seguono
anche gli obblighi di reintegrazione e di ripristino ambientale ai sensi
degli artt. 160 e 167 del decreto
legislativo n. 42/2004 e s.m.i.
Il dott.
Papoff si lancia, poi, in apprezzamenti sui corsi di diritto ambientale del
GrIG: “quelle associazioni ambientaliste pronte a (far) schierare i
cittadini contro l’Ente Pubblico e, nel contempo, proporsi al medesimo Ente per
tenere, a pagamento, corsi di formazione sul diritto ambientale”.
Il Gruppo
d’Intervento Giuridico onlus promuove e realizza da più di 25 anni corsi e
seminari di diritto ambientale, con lezioni e materiali didattici, “rivolti
a tutte le persone interessate, in particolar modo a liberi professionisti,
funzionari di amministrazioni pubbliche, studenti”, mentre “per la partecipazione è richiesta una
quota popolare, destinata esclusivamente alle attività del GrIG per la
difesa di ambiente e salute. Nemmeno un centesimo va a chi tiene i seminari,
per capirci”.
Finora con
più di un migliaio di partecipanti complessivi, sono più di un centinaio gli
amministratori e i funzionari pubblici che li hanno frequentati.
Lo fanno per
acquisire informazioni e aggiornamenti per la professione e l’attività
lavorativa.
Certo, chi
assomma presunzione e disinformazione non ne ha bisogno.
Amici della
Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, seminari di diritto ambientale
I tagli
degli alberi non sono stati fermati per qualche strana coincidenza
astrale, ma in quanto sono stati oggetto (8 settembre 2020) di argomentata segnalazione del
GrIG al Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo, al Comune di
Cagliari, alla Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di
Cagliari, ai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale.
Cerchiamo
poi di fare un po’ di informazione, per chi potrebbe essere interessato, su una
metodologia decisamente più puntuale del Visual Tree Assessment (valutazione visiva dell’albero su
basi biomeccaniche; in acronimo VTA), che comunque prevede, in caso
di individuazione “dei sintomi di difetto, questi devono essere confermati
da metodi di analisi approfonditi e devono poi essere dimensionati”.
Insomma, la
mera VTA, se non si è compreso male, non sarebbe sufficiente per
abbattere gli alberi…
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
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