In tutta Italia sono presenti boschi, pascoli, terreni agricoli, zone umide, litorali di proprietà collettiva, sebbene spesso tuttora oggetto di mire speculative e utilizzi incongrui.
Ma qual’è la
loro estensione?
Si stima che
costituiscano il 7-10% del territorio nazionale italiano, ma non vi sono dati
precisi conosciuti e consultabili.
Dai dati
molto risalenti dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria emergeva che al 1947 erano stati
oggetto di accertamento della presenza di diritti di uso civico 3.085.028
ettari (dei quali 2.596.236 gestiti dai relativi Comuni e 488.792 gestiti da
Associazioni agrarie di varia denominazione), circa il 10% del territorio
nazionale, mentre accertamenti successivi tuttora non completati fanno
propendere per almeno altri due milioni di ettari di terre collettive.
Alcuni sono
casi noti, come le Regole Ampezzane in Veneto,
la Partecipanza del Bosco delle Sorti in
Piemonte, altri lo sono diventati per esser stati recuperati da violente
occupazioni illegittime, come il demanio civico di Troina in Sicilia, o
per aver costituito oggetto di gravi fenomeni di turbamento della convivenza civile coma
a Lula in Sardegna.
Recentemente,
dopo decenni di colpevole trascuratezza, in diversi zone del territorio nazionale
c’è stata una positiva inversione di tendenza, grazie a una maggiore attenzione
dovuta a vari fattori, non ultime diverse azioni legali portate avanti nel corso degli anni.
L’associazione
ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), dalla sua fondazione nel 1992
impegnata per la difesa delle terre collettive, ha, quindi, inviato (4 novembre
2025) una specifica istanza di accesso civico e di informazioni ambientali a
tutte le Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per avere i
rispettivi dati delle estensioni dei demani civici, dei provvedimenti di
recupero ai demani civici dei terreni illegittimamente occupati e degli
eventuali trasferimenti di diritti di uso civico effettuati.
I domini
collettivi, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017, regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.)
costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali,
sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia
ambientale, valore riconosciuto sistematicamente in sede giurisprudenziale.
I diritti di
uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili
(artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927
e s.m.i.). I domini collettivi sono tutelati ex lege con il
vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su
diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione
competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e
verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività
titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse
pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).
I cittadini
appartenenti alle collettività locali sono gli unici titolari dei diritti di
uso civico nei rispettivi demani civici (artt. 2, commi 3° e 4°, e 3, commi 1°
e 2°, della legge n. 168/2017 e s.m.i.). Inoltre, il regime giuridico dei
demani civici prevede la “perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”
(art. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017), nonché “l’utilizzazione del
demanio civico … in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso
stabilite dal dominio collettivo” (art. 3, comma 5°, della legge n.
168/2017).
Quindi, i
beni in proprietà collettiva sono soggetti per legge a vincolo di destinazione
e a vincolo ambientale: non possono essere oggetto di una concessione
amministrativa che ne importi la trasformazione.
Un grande
patrimonio ambientale collettivo che dobbiamo conservare e custodire per le
generazioni future.
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
Nessun commento:
Posta un commento