È estremamente interessante osservare il divario tra i modelli di
regolamentazione degli influencer adottati in Italia (e, più in generale, in
Occidente) e in Cina. Queste due diverse impostazioni legislative riflettono in
modo netto le differenze politiche e filosofiche tra i due sistemi.
La logica sottostante a queste due riforme è diametralmente opposta: se
in Cina si privilegia la qualità e
l’affidabilità dei contenuti, in Italia l’approccio è
puramente quantitativo ed economico.
Il modello cinese: competenze certificate per la qualità dell’informazione
In Cina è stata progressivamente introdotta una regolamentazione (le cui basi risalgono agli ultimi
due piani quinquennali) che impone requisiti molto specifici a
chi divulga informazioni su temi critici.
La legge cinese obbliga gli influencer che trattano argomenti considerati
fondamentali per la società — medicina e sanità, finanza, istruzione e diritto
— a possedere competenze specifiche e certificate.
Questa normativa è totalmente slegata da una logica di profitto o di
capitalizzazione. L’obiettivo primario è tutelare l’interesse pubblico e
garantire che le informazioni che raggiungono la vastissima platea dei social
network, inclusi i più giovani, siano divulgate da persone con le adeguate
qualifiche. Lo Stato, quindi, mette la qualità del contenuto e la
competenza del divulgatore al primo posto.
Il modello italiano: la logica del reddito e dei numeri
In Italia, invece, la regolamentazione degli influencer è stata introdotta
dall’AGCOM, ma la sua filosofia di base è ancorata a criteri
quantitativi ed economici.
L’iscrizione all’Albo degli Influencer (peraltro, un concetto
molto “italiano” quello degli Albi) non è richiesta in base alla qualità o alla
veridicità dei contenuti, bensì in base al raggiungimento di determinate soglie
numeriche e alla capacità di generare reddito.
Le soglie attuali per l’obbligo di iscrizione sono:
- Avere
più di 500mila follower.
- Oppure,
avere una media di visualizzazioni superiore a un milione su
qualsiasi piattaforma.
- In
aggiunta a uno dei due punti precedenti: ricavare un reddito dalla
propria attività di influencer.
L’AGCOM ha chiarito che l’iscrizione
è obbligatoria solo per chi, superando una delle soglie numeriche, trae
un guadagno economico dalla propria attività (pubblicità,
sponsorizzazioni, ecc.).
In sostanza: nel nostro sistema non interessa se un individuo diffonde
disinformazione, l’importante è che generi grandi numeri.
Questo approccio evidenzia che l’interesse primario della regolamentazione
italiana non è la tutela della qualità informativa, ma il controllo del
flusso economico derivante dall’attività degli influencer.
Paradossi del controllo
Questa dicotomia è paradossale. Spesso l’Occidente critica la Cina per il
controllo che esercita sulla società; tuttavia, in questo ambito, è il modello
occidentale (italiano, in questo caso) a implementare uno strumento — l’Albo
basato sul profitto — che si configura come un potenziale strumento di
controllo e tassazione puramente economico, ignorando la sfera
qualitativa.
Mentre in Cina l’attenzione è rivolta alla sensatezza e
alla qualità dei contenuti veicolati alla cittadinanza, qui
l’unica metrica rilevante è quella quantitativa e performativa. La
differenza è netta e ci invita a riflettere su quali siano realmente le nostre
priorità regolamentari in un’era dominata dalla diffusione social delle
informazioni.
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