L’antiriciclaggio
sconfigge ai tempi supplementari la tutela della privacy! Il registro dei
titolari effettivi, finalmente,
vedrà la luce anche in Italia. Tutto ciò è accaduto il 21 maggio 2026,
grazie a una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La Across Fiduciaria SpA, la Galvani Fiduciaria Srl, la Sfo Fiduciaria Srl
l’Unione Fiduciaria SpA, l’Assoservizi Fiduciari, la Torino Fiduciaria –
Fiditor Srl e la Ser-Fid Italiana Fiduciaria e di Revisione SpA, hanno perso.
Avevano impugnato dinanzi al Tar le norme di recepimento italiane della
direttiva europea che istituiva il registro in tutta l’Unione. Il Consiglio di
Stato ha sospeso il giudizio e ha deciso di interpellare la Corte europea.
Qualche giorno fa la sentenza. Finalmente!
La IV
Direttiva europea 2015/849 che istituiva il registro è del 25 giugno
2015 ed è stata recepita tramite il Dlgs del 25 maggio 2017, n. 90, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017. Il registro, quindi, lo
aspettavamo da ben 9 anni.
Non vorrei
però sopravvalutarlo. Non è un’arma letale come potrebbero
essere le interdittive antimafia o le misure di prevenzione personali e
patrimoniali, ma uno strumento utile a individuare operazioni sospette a
rischio riciclaggio. Se uno vuole capire chi siano i reali proprietari di una
società accederà al Registro dei Titolari effettivi sul sito della Camera
di Commercio.
Proprio in
queste settimane si conclude l’iter parlamentare di un altro decreto
legislativo, quello che ci dice chi può accedere al registro e chi no. Chi
ha diritto a capire chi si cela (nome e cognome data e luogo di nascita) dietro
a strutture societarie artatamente complesse e opache che vengono anch’esse
rese note sul sito. Purtroppo non tutti i cittadini come era stato deciso nel
2015 potranno accedere. Una sentenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea (CGUE) questa volta del 22 novembre 2022 aveva
dichiarato invalida la disposizione imponeva agli Stati membri di garantire
l’accesso ai dati sulla titolarità effettiva “in ogni caso al pubblico”.
Allora avevo
fatto accesso autonomamente al registro del Lussemburgo, nel settembre del 2020
per scoprire che Salvatore Cerchione e Gianluca Davanzo erano titolari
effettivi dell’AC Milan spa. Ora possono accedere, con accesso
immediato, non filtrato, diretto e libero, senza che il titolare effettivo
venga informato della consultazione: le autorità competenti
(MEF, UIF, Banca d’Italia, CONSOB, DIA, DNA, Guardia di Finanza). Gli organismi
internazionali e dell’Unione Europea (AMLA, EPPO, OLAF, Europol ed Eurojust). I
soggetti obbligati come banche, avvocati, commercialisti notai e intermediari finanziari,
esclusivamente se l’accesso è utile per svolgere l’adeguata verifica della
clientela proprio per ottemperare alla normativa antiriciclaggio italiana, la
231/2007.
E infine
possono accedere anche i soggetti con legittimo interesse presunto (giornalisti
iscritti all’albo e gli enti del terzo settore). I professori e ricercatori
universitari e di enti pubblici di ricerca. Per tutti gli altri soggetti
(accesso “caso per caso”) il richiedente dovrà dimostrare un legame (nesso
funzionale) concreto con lo specifico soggetto giuridico o
trust di cui chiede le informazioni. Poi dopo 12 giorni scatta il
silenzio-dissenso.
E le
pubbliche amministrazioni? Hanno accesso gratuito ma solo per gli appalti. Assurdo.
Se si vuole capire chi ci sia dietro una fiduciaria, un trust, un fondo
immobiliare che firma una convenzione urbanistica e investe nel nostro
territorio non si può. Se si vuole capire se segnalare una attività commerciale
come attività sospetta a rischio riciclaggio? Neanche.
E
infine, l’ultima “chicca”. Quella che lascia un retrogusto amaro in
bocca: la Camera di commercio registra i dati di chi accede. Se
il titolare esercita il proprio diritto di accesso, la Camera di commercio gli
comunicherà l’identità specifica della pubblica amministrazione che ha
consultato i suoi dati. Mi sembra un errore come quello di limitare l’accesso
di comuni, regioni, aziende partecipate e sanitarie ai soli appalti.
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