I veicoli non più utilizzabili non possono esser abbandonati.
Lo ricorda
la Suprema Corte, con la sentenza Corte cass.
Sez. III, 7 aprile 2025, n. 13282, che rammenta che “integra gli
estremi del reato di cui all’art. 256,
comma 1, lett. b) del d. lgs. 152/2006, la condotta del soggetto che
abbia abbandonato o depositato in modo incontrollato veicoli a fine vita,
quindi, fuori uso, essendo tali veicoli, ancorché muniti di targa,
qualificabili come rifiuti speciali pericolosi se non bonificati mediante la
eliminazione dei materiali inquinanti.
I veicoli fuori uso sono classificati come rifiuti pericolosi (codice CER/EER
160104) sia ai sensi del d. lgs. n. 22 del 1997 che del vigente d. lgs. 152 del
2006, allorché non siano stati bonificati mediante l’eliminazione dei materiali
inquinanti”, fra cui, a titolo di esempio, olio motore, combustibili,
liquidi dei freni, che devono esser rimossi con particolari metodologie per
evitare fenomeni di inquinamento.
Una
pronuncia di grande interesse in difesa dell’ambiente e della salute pubblica.
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
dalla
Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 17 aprile
2025
Cass. Sez.
III n. 13282 del 7 aprile 2025 (UP 20 mar 2025)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Ndaw
Rifiuti. Veicoli fuori uso quali rifiuti pericolosi.
I veicoli
fuori uso sono classificati come rifiuti pericolosi (codice CER/EER 160104) sia
ai sensi del d. lgs. n. 22 del 1997 che del vigente d. lgs. 152 del 2006,
allorché non siano stati bonificati mediante l’eliminazione dei materiali
inquinanti. Peraltro, vanno qualificati come veicoli fuori uso e pertanto
rifiuti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del d. lgs. 24 giugno 2003,
n. 209, i veicoli a fine vita, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano
ancora muniti di targa, di cui il detentore si sia disfatto ovvero abbia deciso
o abbia l’obbligo di disfarsi. Inoltre, affinché un veicolo dismesso possa
considerarsi rifiuto pericoloso è necessario non solo che esso sia fuori uso,
ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, perché altrimenti
esso rientra nella categoria classificata con il codice CER/EER 16.01.06. In
generale, un autoveicolo contiene elementi e sostanze liquide necessari al suo
funzionamento (ad es. combustibile, batteria, olio motore, liquidi
refrigeranti), la cui rimozione viene effettuata tramite operazioni complesse
che comportano anche l’impiego di particolari attrezzature per lo smontaggio e
che richiedono competenze tecniche specifiche. Una volta rimossi, i liquidi e
le componenti non più utilizzabili dovranno essere gestiti come rifiuti…
Nessun commento:
Posta un commento