L’abbiamo detto, messo nero su bianco e ribadito mille
volte: in area agricola si possono realizzare interventi connessi all’attività
agricola e non altro.
Infatti, nelle zone agricole “E” degli strumenti urbanistici
comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività
agricole e/o strettamente connesse (vds. per tuttiCass. pen., sez.
III, 9 marzo 2012, n. 9369; Corte App. CA,
Sez. II, 18 giugno 2014), non certo attività di produzione
energetica di tipo industriale, come centrali fotovoltaiche o centrali a
biomassa non legate ad aziende agricole presenti nel luogo.
Vi sono varie normative regionali che lo affermano esplicitamente, anche se
spesso,curiosamente, non vengono osservate, come quella sarda.
E’ pur vero che tali impianti di produzione di energia elettrica “possono
essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani
urbanistici” (art. 12, comma
7°, del decreto legislativo n. 387/2003 e s.m.i.) e, dopo
l’emanazione delle linee guida nazionali per
l’autorizzazione diimpianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10
settembre 2010), le Regioni devono provvedere
all’individuazione di “aree idonee” e “aree
non idonee” per l’ubicazione diimpianti di produzione
energetica da fonti rinnovabili (vds. T.A.R. Veneto,
Sez. II, 23 novembre 2012, n. 1439), tuttavia, secondo l’art.
13 bis della legge regionale Sardegna n. 4/2009 e s.m.i.
(introdotto dall’art. 12 della legge regionale
Sardegna n. 21/2011), l’art. 3 delD.P.G.R. 3
agosto 1994 , n. 228 (direttive per le zone agricole, criteri
per l’edificazione nelle zone agricole), nelle zone agricole “E” degli
strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi
relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse, non attività di
produzione energetica di tipo industriale – come quella in progetto – slegata
da attività agricole in esercizio nel sito.
La Regione autonoma della Sardegna beneficia di competenza
primaria in materia urbanistica (art. 3, comma 1°, lettera f,
della legge cost. n.
3/1948 e s.m.i.).
Sembrerebbe logica la sola presenza di impianti simili connessa ad aziende
agricole presenti nell’area.
E’ quanto prevede analogamente l’art. 55 della legge regionale
Lazio n. 38/1999, che afferma esplicitamente: “la nuova
edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla
conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle ad
esse connesse”.
La recentissima sentenza Cons.
Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 333 ne ha confermato la
legittimità, riconoscendo la correttezza del Comune di Campagnano di Roma
nell’aver negato la possibilità di realizzazione di un impianto fotovoltaico in
area agricola in quanto slegato dalla connessione con un’azienda
agricola. Nessun rapporto di strumentalità e, quindi, nessuna possibilità
di realizzazione.
Un buon passo in avanti per una migliore difesa delle aree agricole da
fenomeni puramente speculativi…
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